Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21891 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21891 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.E’ proposto ricorso per cassazione dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l’ordinanza del 11 novembre 2023, con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale ha statuito di non convalidare l’arresto in flagranza di reato di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, indagati per il reato di agli artt. 624, 625, comma 7 c.p., ritenendo che per i furti del furgone e dei prodotti ittici, per i quali è previsto l’arresto facoltativo ed è richiesta, affin stesso possa essere eseguito, la querela, difettasse la condizione di procedibilità per non essere essa stata sporta dall’avente diritto, che non può essere individuato nel conducente del furgone di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE in assenza di deleghe, non indicate, alla presentazione della querela per conto dei proprietari dei beni (furgone e merce trasportata).
Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, assumendo che nel caso di specie dovesse invece ritenersi validamente presentata la querela dal trasportatore, che aveva la custodia sia del mezzo che della merce trasportata, quale legittimo detentore.
Nella requisitoria scritta il Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte ha concluso chiedendo disporsi l’annullamento del provvedimento impugNOME nella parte relativa alla mancata convalida dell’arresto per i furti suindicati.
La difesa ha chiesto confermarsi il provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ribadito che, secondo risalente e condiviso orientamento, deve ritenersi sempre configurabile l’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida dell’arresto in forza del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica dì legittimità dell’arresto o del fermo da effettuarsi mediante il giudizio di convalida (Sez. 6, Sentenza n. 3410 del 17/11/1993 Cc. (dep. 02/03/1994) Rv. 197371 – 01), si osserva che illegittimamente il provvedimento impugNOME ha ritenuto il difel:to di legittimazione alla proposizione della querela in capo all’autista del furgone trafugato, contente prodotti ittici, sull’assunto che egli – privo di deleghe da parte dei proprietari
beni oggetto di furto – non potesse esercitare tale potere processuale “per conto dei proprietari”.
Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, aderendo all’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 (dep. 25/01/2019), Rv. 275342 – 01) sia pure con riferimento al caso del furto di beni esistenti in un supermercato, ai fini della procedibilità di un fu commesso all’interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Come ha osservato anche i! AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta, la legittimazione a proporre querela non va dunque agganciata a posizioni formali, ma al possesso dell’autonomo potere di custodia della cosa :nsito nelle mansioni svolte, idoneo a creare rispetto alla cosa medesima una situazione di fatto corrispondente a una detenzione qualificata, posizione che deve indubitabilmente riconoscersi anche in capo al conducente-trasportatore di merce sia rispetto al mezzo di trasporto condotto che alla merce trasportata. Ed invero, il giuridico legame esistente tra la res (automezzo e merce in esso contenuta) e l’autistatrasportatore è quello di una detenzione qualificata, avendo egli la disponibilità del mezzo e della merce in esso contenuta e la responsabilità della loro custodia.
Il soggetto in questione, anche se non riveste la qualifica formale di avente diritto, è stato immesso di fatto nel controllo e nella custodia del bene ovvero in una situazione di fatto, appunto, che in riferimento alla cosa, è idonea a creare quel minirnum relazionale duraturo, e non occasionale, che – in una visione sostanzialistica quale quella che caratterizza in genere il piano penale rispetto a quello civilistico e che permea in particolare il caso specifico del furto al punto ch ai fini della querela assumono rilievo anche posizioni non corrispondenti ad un diritto reale – deve ritenersi sufficiente ai fini della proposizione della querela furto in argomento, instaurando la tìtolarità di fatto dell’interesse protetto dal norma incriminatrice, discendente direttamente dal tipo di mansioni svolte (che costituiscono, nell’ambito dell’attività di trasporto, la diretta, concr estrinsecazione di quella esigenza di sicurezza e controllo sul mezzo e sulle merci trasportate, facente capo al responsabile del trasporto).
D’altra parte, le stesse Sezioni Unite di questa Corte, nel riconoscere al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela, hanno affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non sol nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso
inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – ch si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 – 01).
Ricorrevano, quindi, i presupposti per l’arresto, sussistendo la condizione di procedibilità.
Da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento impugNOME ed il suo annullamento secondo la formula “senza rinvio”, alla luce di una giurisprudenza, anch’essa costante sul punto, la quale correttamente pone in evidenza che, in tal caso, l’esistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la convalida risulta già accertata in sede di legittimità, posto che il giudizio di rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, sarebbe limitato esclusivamente a statuire la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, già oggetto di positiva verifica ad opera del giudice dell’impugnazione (ex multis, v. Sez. 3, Sentenza n. 14971 del 10/11/2022 Cc. (dep. 11/04/2023), PMT/Aliotta, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 3/5/2024.