Legittimazione querela furto: anche il possessore di fatto è tutelato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione sulla legittimazione querela furto, stabilendo principi chiari su chi abbia il diritto di denunciare. La decisione conferma che non solo il proprietario, ma anche chi ha una semplice relazione di fatto con il bene sottratto, può validamente sporgere querela. Analizziamo questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui, condannati in primo e secondo grado per un furto commesso all’interno di un ex locale commerciale. La difesa degli imputati aveva basato la propria strategia su un punto specifico: la presunta assenza di legittimazione della persona che aveva sporto la querela. Secondo i ricorrenti, il querelante non era il proprietario legale dei beni e, pertanto, non aveva il diritto di avviare l’azione penale. La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, e la questione è stata quindi portata all’attenzione della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte e la Legittimazione alla Querela per Furto
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, cogliendo l’occasione per ribadire e consolidare i principi giurisprudenziali in materia. Il punto centrale del ragionamento dei giudici è la natura del bene giuridico protetto dal reato di furto.
Contrariamente a una visione restrittiva, la Corte ha spiegato che la norma non tutela unicamente il diritto di proprietà o altri diritti reali. La protezione si estende a qualsiasi relazione di fatto con la cosa, ovvero al possesso, inteso come potere di fatto sul bene. Questo potere non richiede una disponibilità fisica costante e diretta, e soprattutto, sussiste anche in assenza di un titolo giuridico che lo giustifichi. Anzi, la giurisprudenza, citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 40354/2013), ha affermato che la tutela penale si applica persino quando il possesso si è costituito in modo clandestino o illecito.
La figura della “persona offesa” nel furto
Di conseguenza, la qualifica di “persona offesa” dal reato, e quindi la legittimazione querela furto, spetta a chiunque sia titolare di questa posizione di fatto. La Corte ha richiamato esempi pratici, come il caso del responsabile di un supermercato o persino di una cassiera, considerati detentori qualificati dei beni e, per questo, legittimati a querelare in caso di furto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica di effettività della tutela. Proteggere solo il proprietario formale lascerebbe prive di tutela tutte quelle situazioni, frequentissime nella pratica commerciale e quotidiana, in cui la gestione e la custodia dei beni sono affidate a soggetti diversi. Pensiamo a un dipendente, a un manager o a un custode: tutti costoro esercitano un potere di fatto sui beni che sono loro affidati e subiscono direttamente un danno dalla condotta furtiva.
Inoltre, la Corte ha affrontato un secondo aspetto sollevato dalla difesa, relativo alla validità di una querela presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica senza l’espressa menzione della fonte dei suoi poteri. Anche su questo punto, la Cassazione ha adottato un approccio sostanziale e non formalistico. Una querela di questo tipo non è nulla a priori. La sua inefficacia si verifica solo se si dimostra la totale assenza di un rapporto effettivo tra chi ha sporto la querela e l’ente che si presume rappresentato. In assenza di tale prova, la querela rimane valida ed efficace.
Le Conclusioni
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la tutela contro i reati predatori, ampliando il novero dei soggetti che possono attivarsi per la punizione del colpevole. In secondo luogo, semplifica la gestione delle denunce per furto in contesti aziendali e commerciali, riconoscendo pienamente il ruolo di chi, pur non essendo proprietario, ha la responsabilità e la custodia dei beni. Questo orientamento garantisce che l’azione penale possa essere avviata tempestivamente da chi si trova sul posto e ha la diretta percezione del fatto criminoso, senza dover attendere l’intervento del proprietario formale, spesso non presente o difficilmente raggiungibile nell’immediato.
Chi può sporgere querela per il reato di furto?
Non solo il proprietario del bene, ma chiunque abbia una relazione di fatto con esso, come il possesso o la detenzione qualificata (ad esempio, il responsabile di un negozio o un dipendente).
È necessario essere il proprietario di un bene per denunciare il suo furto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il bene giuridico protetto dal furto è anche il possesso, inteso come relazione di fatto. Pertanto, anche il possessore non proprietario è legittimato a sporgere querela.
Una querela presentata dal rappresentante di una società è valida anche se non specifica la fonte dei suoi poteri?
Sì, la querela è valida. La sua inefficacia si verificherebbe solo nel caso in cui si dimostrasse la totale mancanza di un rapporto effettivo tra il querelante e l’ente che egli afferma di rappresentare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46143 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SARNO il 30/06/1962
COGNOME NOME COGNOME nato il 19/08/1968
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorsi per cassazione con il medesimo atto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna, ad esito di abbreviato, dei predetti per furto all’interno di un ex locale denominato “Jamm Jamm”, con le generiche equivalenti alla recidiva qualificata, contestata a entrambi;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, avendo la difesa contestato la legittimazione del querelante, reiterando in questa sede le doglianze già formulate davanti alla Corte d’appello che vi ha dato corretta risposta alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, dovendosi tener conto, intanto, del fatto che secondo il diritto vivente, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella propr .ietà o nei diritti reali personali o di godimento . , ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, COGNOME, Rv. 25575-01, in cui in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); e che, in ogni caso, una querela priva dell’enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l’ente (sez. 2, n. 39839 del 27/6/2012, COGNOME, Rv. 253442-01; n. 36119 del 26/6/2019, COGNOME, Rv. 277077-01; sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824-01, in cui il principio è stato applicato anche con riferimento ai poteri di rappresentanza di una cassiera in servizio presso un supermercato, quale detentore qualificato del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024