Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30899 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/09/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 785/2025
NOME COGNOME
CC – 10/09/2025
NOME
R.G.N. 19070/2025
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Caltagirone il 30/05/1984
avverso l’ordinanza del 28/04/2025 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilitˆ del ricorso;
letta la memoria dellÕAvv. NOME COGNOME del foro di Caltagirone, che ha concluso per lÕannullamento dellÕordinanza impugnata;
Con ordinanza del 28 aprile 2025 il Tribunale di Catania, adito art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Caltagirone aveva applicato, nei suoi confronti, la misura cautelare dellÕobbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
1.1. Più in particolare, il COGNOME è stato tratto in arresto il 13 aprile 2025, per essersi impossessato, in concorso con altri soggetti, di diversi tubi di rame, prelevandoli da un residence in Mineo (CT); per quanto di interesse, il reato di furto aggravato è stato ritenuto procedibile in ragione della querela proposta da NOME COGNOME, preposto dell’impresa proprietaria della struttura.
Avverso tale ordinanza, ai sensi dellÕart. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in quanto la querela è stata sporta non dal proprietario del bene, ma da un soggetto privo di legittimazione e di poteri di rappresentanza, quale il custode dellÕimpresa.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il Tribunale di Catania, in replica alla analoga doglianza posta con i motivi di riesame, ha ritenuto che la querela in atti, presentata dal preposto dellÕimpresa proprietaria, rappresenti valida condizione di procedibilitˆ, in quanto proveniente da soggetto titolare di una relazione di fatto con la cosa sottratta, quindi da un detentore qualificato (p. 2 ordinanza impugnata; cfr., anche p. 4 ordinanza genetica).
Per lÕanalisi del motivo occorre prendere le mosse da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riguardo alla individuazione del bene giuridico protetto dal reato di furto: esso è costituito non solo dalla proprietˆ e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso come detenzione qualificata, ovvero autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilitˆ e si pu˜ configurare anche in assenza di un titolo giuridico. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale (ma il principio vale ovviamente anche per i luoghi in cui si svolgono altre attivitˆ dÕimpresa), persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce.
In conseguenza, è stata ritenuta rituale la querela proposta dal responsabile di un grande esercizio commerciale in relazione alla sottrazione di merce esposta per la vendita (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01).
Sempre in applicazione di tali principi, la giurisprudenza successiva ha poi chiarito che pure il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 38255 del 11/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5 n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275342 Ð 01, con riguardo al responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale). Parimenti, deve ritenersi legittimato il custode di uno stabilimento, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016, Mocanu, Rv. 268906 – 01). In altri termini, ci˜ che costituisce in capo a tali soggetti il diritto a proporre la querela è la relazione qualificata degli stessi rispetto ai beni posti in vendita, nei termini sopra chiariti: tali soggetti, infatti, subiscono un pregiudizio, meritevole di tutela, proprio dalla sottrazione del bene loro affidato.
Pertanto, va ribadito il principio per il quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietˆ e nel possesso, ma anche nei diritti personali o di godimento, con la conseguenza che il titolare di una detenzione qualificata sui beni è legittimato a proporre querela.
Nel caso in esame la querela è stata presentata dal preposto, che i giudici hanno ritenuto titolare di una detenzione qualificata, e quindi da un soggetto legittimato (cfr., p. 4 ordinanza di convalida e p. 2 ordinanza impugnata).
Si evidenzia, al riguardo, che il ricorrente non si confronta neppure con lÕaffermazione dei giudici della cautela secondo i quali lo COGNOME, quale preposto, debba ritenersi detentore qualificato: piuttosto, si limita ad affermare che la querela, essendo stata proposta dal custode (anzichŽ dal proprietario o da un soggetto munito di poteri di rappresentanza), è priva di effetti, formulando una doglianza aspecifica e ponendosi comunque in aperto ed immotivato contrasto con consolidati principi giurisprudenziali (con specifico riferimento al custode, Sez. 5, COGNOME, cit.).
4.2. Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
4.3. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessitˆ delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ deciso in Roma, il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME