Legittimazione querela furto: anche chi noleggia un’auto può denunciare
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cruciale in materia di legittimazione querela furto, stabilendo che non solo il proprietario di un bene, ma anche chi ne ha la semplice detenzione qualificata, come nel caso di un’auto a noleggio, può validamente sporgere denuncia. Questa decisione chiarisce chi sia la ‘persona offesa’ nel reato di furto e quali sono i limiti per sollevare eccezioni procedurali come quella sulla competenza territoriale.
Il caso in esame: il furto dell’auto a noleggio
I fatti riguardano un soggetto condannato per il furto aggravato di un’autovettura. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che la querela non era stata presentata dal proprietario del veicolo (la società di noleggio), bensì dalla persona che lo aveva preso in locazione in quel momento.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Nullità per difetto di querela: si sosteneva che il noleggiante non avesse la legittimazione querela furto, essendo una persona diversa dal proprietario del bene sottratto. Di conseguenza, il reato sarebbe stato improcedibile.
2. Incompetenza territoriale: era stata eccepita l’incompetenza del Tribunale di un foro a favore di un altro.
3. Eccessività della pena: si lamentava una motivazione carente o illogica riguardo alla misura della pena inflitta, chiedendone una riduzione.
La legittimazione querela furto secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutti i motivi. Il punto centrale della decisione riguarda la legittimazione querela furto. I giudici hanno chiarito che il bene giuridico protetto dal reato di furto non è solo la proprietà, ma anche il possesso o qualsiasi altra relazione di fatto qualificata con il bene.
Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha specificato che la nozione di ‘persona offesa’ comprende chiunque si trovi in una posizione di detenzione qualificata, anche se basata su un titolo non proprietario (come un contratto di noleggio) o persino se costituita in modo clandestino o illecito. Di conseguenza, la persona che aveva noleggiato l’auto era pienamente legittimata a sporgere querela, in quanto titolare di una posizione di fatto tutelata dall’ordinamento.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e consolidate.
Per quanto riguarda la legittimazione alla querela, la Cassazione ha fatto riferimento diretto al principio secondo cui il delitto di furto tutela non solo il diritto di proprietà, ma anche il possesso e la detenzione. Il soggetto che noleggia un veicolo acquisisce una relazione di fatto con esso che gli conferisce la qualifica di persona offesa in caso di sottrazione. Pertanto, il primo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo alla competenza territoriale, la Corte ha applicato il principio della “perpetuatio jurisdictionis”. Questo principio stabilisce che le questioni di competenza devono essere sollevate entro precisi limiti temporali (in questo caso, prima della conclusione dell’udienza preliminare o dell’accertamento della costituzione delle parti). Una volta superati tali termini, la competenza del giudice si consolida e non può più essere messa in discussione sulla base di elementi emersi successivamente. L’eccezione dell’imputato era quindi tardiva.
Infine, riguardo alla richiesta di riduzione della pena, i giudici hanno ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata. La determinazione della sanzione era stata fondata sulla personalità negativa dell’imputato e sui suoi precedenti specifici. La Corte ha ribadito che, per adempiere all’obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi rilevanti tra quelli previsti dall’art. 133 del codice penale, come avvenuto nel caso di specie.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, consolida un’interpretazione estensiva della nozione di persona offesa nel reato di furto, garantendo tutela a chiunque abbia una relazione di fatto qualificata con un bene. Questo significa che chi prende in prestito, noleggia o detiene legittimamente un oggetto altrui ha il pieno diritto di denunciarne il furto. In secondo luogo, ricorda l’importanza del rispetto dei termini processuali per sollevare eccezioni, come quella sulla competenza, pena la loro inammissibilità. La decisione finale di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, sottolinea la necessità di proporre ricorsi fondati su motivi solidi e non meramente dilatori.
Chi può sporgere querela per il furto di un bene?
Non solo il proprietario, ma chiunque abbia una relazione di fatto qualificata con il bene, come il possesso o la detenzione. La Corte di Cassazione ha specificato che anche chi noleggia un’auto è considerato persona offesa e ha la legittimazione a proporre querela.
Entro quali limiti di tempo si può contestare la competenza territoriale di un tribunale?
La questione della competenza territoriale deve essere sollevata entro limiti temporali precisi, che coincidono con la conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, con il primo accertamento della costituzione delle parti. Superato tale termine, per il principio della ‘perpetuatio jurisdictionis’, la competenza non può più essere contestata.
È sufficiente per un giudice richiamare i criteri dell’art. 133 c.p. per motivare la misura della pena?
Sì, secondo la Cassazione, l’obbligo di motivazione sulla determinazione della pena è adempiuto quando il giudice indica nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti nell’ambito dei criteri generali previsti dall’art. 133 del codice penale, come la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MESAGNE il 08/09/1988
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 648 bis cod. pen.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 120 cod. pen., improcedibilità del reato per essere stata la querela sporta da persona diversa dal proprietario della vettura sottratta, soggetto non legittimato; 2. Inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di decadenza con particolare riferimento all’art. 21 cod. pen. in relazione all’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Lecce; 3. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena
Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, secondo consolidato orientamento di legittimità, è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni sottratti (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01:”Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela”).
Ritenuto, pertanto, che la persona che aveva noleggiato la vettura oggetto di furto era legittimata a sporgere querela.
Considerato, quanto al secondo motivo di doglianza, che, per il principio della “perpetuatio jurisdictionis” la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dall conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai della fissazione della competenza per territorio (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234347:«Per il principio della ”perpetuatio jurisdictionis” la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di ril eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio»).
Considerato che la giustificazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio adottato – basata sulla considerazione della negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici – è rispettosa dei criteri stabiliti sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013 dep.2014, COGNOME, Rv. 258410-01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
IlJ
GLYPH
dente(