Legittimazione querela furto: la parola alla Cassazione
Il tema della legittimazione querela furto è cruciale nel diritto penale, poiché definisce chi ha il diritto di avviare l’azione penale per questo tipo di reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è solo il proprietario di un bene a poter denunciare il furto, ma anche chi ne ha il semplice possesso. Questa decisione chiarisce che la tutela penale si estende alla relazione di fatto con la cosa, indipendentemente dal titolo giuridico.
I fatti del caso: il furto e il ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per furto aggravato. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali. In primo luogo, contestava la validità della querela, sostenendo che fosse stata presentata da un soggetto non legittimato, ovvero il legale rappresentante della società che gestiva il servizio di rimozione veicoli per un comune ligure e che aveva in custodia il mezzo sottratto. In secondo luogo, lamentava vizi di motivazione sulla sua responsabilità penale. Infine, sollevava l’eccezione di prescrizione del reato.
La legittimazione querela furto secondo la Cassazione
Il cuore della decisione ruota attorno al primo motivo di ricorso. La Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, fornendo importanti chiarimenti sulla legittimazione querela furto.
Il possesso come titolo sufficiente
I giudici hanno evidenziato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto non è solo la proprietà o altri diritti reali, ma anche il possesso. Quest’ultimo è inteso come una semplice relazione di fatto con il bene, che non necessita di una diretta disponibilità fisica costante. La Corte ha ribadito che anche chi detiene un bene, come la società di rimozione veicoli in questo caso, ha una posizione di fatto tutelata dalla legge.
L’irrilevanza del titolo giuridico del possesso
Richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 40354/2013), la Cassazione ha sottolineato un principio ancora più esteso: la tutela si applica anche quando il possesso si è costituito in modo clandestino o illecito. Di conseguenza, il titolare di questa posizione di fatto assume la qualifica di persona offesa dal reato e, pertanto, ha pieno diritto di sporgere querela. Nel caso specifico, il legale rappresentante della società concessionaria era pienamente legittimato, in quanto la società aveva il possesso del veicolo al momento del furto.
Gli altri motivi del ricorso: genericità e prescrizione
La Corte ha rigettato anche gli altri due motivi del ricorso.
La critica alla valutazione della responsabilità penale
Il secondo motivo, relativo alla presunta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, è stato giudicato generico e ripetitivo. L’imputato, infatti, non aveva specificato quali fossero gli elementi di illogicità, limitandosi a una critica generica che non permetteva alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Il calcolo della prescrizione
Anche l’eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata. Sebbene il termine massimo di 7 anni e 6 mesi dalla data del reato (23 gennaio 2016) sarebbe scaduto il 23 luglio 2023, al calcolo andava aggiunto un periodo di sospensione di 223 giorni, richiesto dalla difesa. Questo ha spostato il termine ultimo per la prescrizione al 2 marzo 2024, data successiva alla sentenza di secondo grado, rendendo così l’eccezione priva di fondamento.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. Per quanto riguarda la legittimazione alla querela, la Corte ha applicato un principio consolidato che estende la tutela penale contro il furto a chiunque abbia una relazione di fatto con il bene sottratto, proteggendo così non solo il diritto di proprietà ma anche la pace sociale legata al rispetto delle altrui sfere di possesso. Gli altri motivi sono stati respinti per ragioni procedurali, essendo uno troppo generico per essere esaminato e l’altro basato su un errato calcolo dei termini di prescrizione.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Stabilisce chiaramente che per sporgere querela per furto non è necessario dimostrare la proprietà del bene, ma è sufficiente provarne il possesso al momento del fatto. Questa interpretazione estensiva della nozione di ‘persona offesa’ garantisce una tutela più ampia contro i reati predatori, permettendo a soggetti come depositari, noleggiatori o semplici detentori di agire per la punizione del colpevole. La decisione, inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a causa dell’evidente infondatezza del suo ricorso.
Chi può sporgere querela per il reato di furto?
Secondo la Corte, la qualifica di persona offesa e la conseguente legittimazione a proporre querela spettano non solo al proprietario del bene, ma anche a chi ne ha il possesso, inteso come mera relazione di fatto, anche se costituita in modo clandestino o illecito.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se è generico?
Sì, il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché uno dei motivi era generico e ripetitivo, non indicando specificamente gli elementi criticati della sentenza impugnata e non consentendo così al giudice di esercitare il proprio controllo.
Come si calcola la prescrizione del reato quando ci sono periodi di sospensione?
Al termine massimo di prescrizione previsto per il reato (in questo caso, 7 anni e 6 mesi) devono essere aggiunti i periodi di sospensione del procedimento, come quelli richiesti dalla difesa. Nel caso di specie, l’aggiunta di 223 giorni ha spostato la data di estinzione del reato a dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, rendendo l’eccezione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRETTEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Imperia in ordine al reato di furto mono aggravato (artt. 624, 625 n.2 cod. pen.)
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di legittimazione alla proposizione di querela da parte del soggetto che l’ha proposta – è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata (p.3) evidenza come la querela risulta tempestivamente proposta da NOME COGNOME, all’epoca del fatto rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE del comune di Sanremo; non si confronta con le indicazioni di questa Corte secondo cui Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali persona o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (SU. n. 40354 del 18/07/2013, NOME, Rv. 255975)
Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità – è ripetitivo e generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza impugnata ha fornito sul punto (p.3) motivazione in fatto immune da vizi logici.
Ritenuto che il terzo motivo – con cui il ricorrente eccepisce la mancata estinzione del reato per intervenuta prescrizione – è manifestamente infondato.
La data di accertamento del reato è quella del 23 gennaio del 2016.
Il termine massimo di prescrizione in relazione al titolo di reato è pari ad anni 7 e mesi 6 (23 luglio 2023) a cui vanno aggiunte le cause di sospensione rilevate dagli atti processuali:
-223 giorni di sospensione per richiesta della difesa (dal 5 marzo al 15 ottobre 2019)
Con la conseguenza che l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione è da collocarsi in data 2 marzo 2024, data successiva alla sentenza di secondo grado.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidente