Legittimazione Querela Furto: Anche il Detentore del Bene Può Denunciare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di reati contro il patrimonio, chiarendo chi possiede la legittimazione querela furto. Con la decisione in esame, i giudici hanno stabilito che non solo il proprietario, ma anche il semplice detentore qualificato di un bene, ha pieno diritto di sporgere denuncia. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale volto a garantire una tutela più ampia ed efficace contro i reati predatori.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto, emessa dal Tribunale di Ferrara e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un’unica, ma fondamentale, questione di diritto: la validità della querela.
Secondo la difesa, la persona che aveva sporto la querela non era il proprietario del bene oggetto del tentato furto e, pertanto, non avrebbe avuto il diritto di attivare il procedimento penale. Tale vizio, a detta del ricorrente, avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità dell’azione penale e, di conseguenza, la sua assoluzione.
L’Analisi sulla Legittimazione alla Querela per Furto
Il nucleo del ricorso si concentrava sul concetto di legittimazione querela furto. La difesa sosteneva un’interpretazione restrittiva, secondo cui solo il titolare del diritto di proprietà potesse essere considerato persona offesa dal reato e, quindi, l’unico soggetto legittimato a sporgere querela.
Tuttavia, sia la Corte di Appello prima, sia la Corte di Cassazione poi, hanno rigettato questa tesi. I giudici di merito avevano già spiegato che il querelante, pur non essendo il proprietario, era il titolare della “detenzione qualificata” della cosa. Questa posizione giuridica, che implica un potere di fatto autonomo sul bene esercitato anche nell’interesse proprio, è sufficiente a conferire la legittimazione ad agire penalmente per tutelare tale bene.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come “meramente riproduttivo” di censure già adeguatamente esaminate e respinte nei gradi di merito. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non aveva mosso alcuna critica specifica e pertinente alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la medesima questione.
Nel merito, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte di Appello, richiamando un suo precedente consolidato (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018). Il principio espresso è chiaro: ai fini della procedibilità per il reato di furto, la qualifica di persona offesa spetta non solo al proprietario, ma a chiunque eserciti sulla cosa una detenzione qualificata. Questo perché il reato di furto non lede solo il diritto di proprietà, ma qualsiasi diritto reale o personale di godimento sul bene, inclusa la semplice detenzione, purché non sia meramente occasionale o per ragioni di servizio.
Le Conclusioni
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. Estendendo la legittimazione querela furto al detentore qualificato, la giurisprudenza rafforza la tutela penale dei beni. Si pensi al gestore di un negozio, a un dipendente responsabile di una cassa, o a un affittuario: tutti questi soggetti, pur non essendo proprietari, hanno un interesse diretto e giuridicamente rilevante alla protezione dei beni che detengono. Permettere loro di sporgere querela senza dover attendere l’intervento del proprietario rende la risposta dell’ordinamento più rapida ed efficiente. L’ordinanza, quindi, non solo risolve un caso specifico ma offre un’indicazione chiara a operatori e cittadini, ampliando il perimetro della tutela contro i reati predatori.
Chi può sporgere una valida querela in caso di furto?
Secondo la Corte di Cassazione, la querela per furto può essere validamente sporta non solo dal proprietario del bene, ma anche da chiunque ne abbia la ‘detenzione qualificata’, ovvero un potere di fatto autonomo e nell’interesse proprio sulla cosa.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una semplice riproposizione di una censura già esaminata e correttamente respinta dalla Corte di Appello, senza contenere alcuna critica specifica e nuova contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘detenzione qualificata’ ai fini della querela?
Per detenzione qualificata si intende il potere di fatto esercitato su un bene non per mera ospitalità o servizio, ma sulla base di un titolo giuridico che conferisce al detentore un interesse proprio alla conservazione e all’utilizzo del bene stesso. Questa posizione è sufficiente a legittimare la presentazione di una querela per furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 12 marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. , commesso in Ferrara il 12 luglio 2018.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto GLYPH il difetto della condizione di procedibilità, è meramente riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti del giudice del merito e non scandito da adeguata critica RAGIONE_SOCIALE argomentazione poste a base della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha spiegato che COGNOME era legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata con la cosa in coerenza, ex plurimi, con Sez. 5 n. 11968 del 30/01/2018, COGNOME, Rv 272696.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso i GLYPH ottobre 2024