Legittimazione a sporgere querela per furto: chi è la persona offesa?
La questione della legittimazione querela furto è un tema cruciale che determina la procedibilità stessa di uno dei reati più comuni contro il patrimonio. Chi ha il diritto di denunciare un furto? Solo il proprietario del bene sottratto o anche chi, per varie ragioni, ne aveva la custodia? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: la qualifica di ‘persona offesa’ non è legata solo alla proprietà, ma anche alla detenzione qualificata del bene. Analizziamo insieme questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per il reato di furto aggravato. Decideva quindi di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico, ma potenzialmente decisivo, motivo: l’improcedibilità del reato. Secondo la tesi difensiva, la querela era stata sporta da una persona non legittimata a farlo. Nello specifico, a presentare la querela era stata la segretaria di uno studio medico, alla quale era stato sottratto del denaro che lei stessa aveva ricevuto dai clienti e che custodiva. La difesa sosteneva che, non essendo la proprietaria del denaro, la segretaria non avesse il diritto di avviare l’azione penale.
L’Analisi della Legittimazione Querela Furto
Il cuore della questione giuridica ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 120 del codice penale e alla definizione di ‘persona offesa’ nel contesto del delitto di furto (art. 624 c.p.). La difesa mirava a dimostrare che solo il titolare di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul bene potesse essere considerato tale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha seguito un orientamento consolidato, ben più ampio e aderente alla realtà dei rapporti di fatto con i beni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la piena legittimità della querela presentata dalla segretaria. I giudici hanno richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 40354/2013), che ha chiarito in modo definitivo la portata del bene giuridico tutelato dal reato di furto.
Il principio cardine è che la tutela non si limita alla proprietà o ad altri diritti reali, ma si estende anche al possesso e alla detenzione, intesi come una mera relazione di fatto con la cosa. Questa relazione di fatto non richiede necessariamente un titolo giuridico sottostante; anzi, è tutelata anche se costituita in modo illecito o clandestino.
Di conseguenza, chiunque si trovi in una posizione di ‘detenzione qualificata’ rispetto al bene sottratto assume la qualifica di persona offesa. Nel caso di specie, la segretaria non era una mera custode passiva: riceveva il denaro dei clienti e lo custodiva in attesa di versarlo al titolare dello studio. Questo rapporto autonomo con il bene le conferiva una detenzione qualificata e, pertanto, la piena legittimazione a proporre querela per il furto subito.
La Corte ha inoltre specificato che le argomentazioni difensive relative ad altre fattispecie di reato (come il furto in abitazione, art. 624-bis c.p.) erano del tutto inconferenti rispetto al caso trattato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione rafforza un principio di grande rilevanza pratica. Estendere la legittimazione a querelare a chi ha la detenzione qualificata significa offrire una tutela più efficace e immediata in innumerevoli situazioni quotidiane. Si pensi a un commesso a cui viene sottratta merce dal negozio, a un depositario, a un trasportatore o a qualsiasi dipendente a cui siano affidati beni aziendali. Tutti questi soggetti, in virtù della loro relazione qualificata con la cosa, possono sporgere querela senza dover attendere l’intervento del proprietario formale. Questa interpretazione garantisce che l’azione penale possa essere avviata tempestivamente da chi ha subito direttamente la lesione del proprio potere di fatto sul bene, rendendo la protezione contro il reato di furto più concreta ed efficiente.
Chi può sporgere querela per il reato di furto?
Non solo il proprietario del bene, ma chiunque abbia una relazione di fatto con esso, come il possesso o la ‘detenzione qualificata’. Questo significa che anche chi detiene un bene in modo autonomo per conto di altri è legittimato a presentare la querela.
Un dipendente che maneggia denaro dell’azienda può denunciare un furto di tale denaro?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il dipendente che riceve e custodisce denaro per conto del datore di lavoro ha una ‘detenzione qualificata’ su quel denaro. Questo lo rende una ‘persona offesa’ dal reato di furto e gli conferisce il pieno diritto di sporgere querela.
Cosa si intende per ‘bene giuridico protetto’ nel delitto di furto?
Il bene giuridico protetto non è solo il diritto di proprietà. La tutela si estende a qualsiasi diritto reale o personale di godimento e, soprattutto, a qualsiasi relazione di fatto con il bene, come il possesso o la detenzione, anche se priva di un titolo giuridico formale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Rilevato che, nel motivo unico di ricorso proposto, la difesa lamenta: nullità della sentenza in relazione all’art. 120 cod. pen., invocando la declaratoria d’improcedibilità del reato per essere stata la querela sporta da soggetto non legittimato.
Considerato che, secondo consolidato orientamento di legittimità, è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni sottratti (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01:”Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela”).
Ritenuto che la segretaria dello studio medico – la quale riceveva il danaro dei clienti e lo custodiva – era legittimata a sporgere querela, come correttamente argomentato dalla Corte di merito in base all’orientamento richiamato.
Considerato, quanto alle prospettazioni contenute nella memoria difensiva depositata in atti, che le stesse, oltre ad essere riproduttive della ragione di doglianza sopra esaminata, si appalesano del tutto inconferenti quanto al richiamo al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., il quale esule dall contestazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
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