Legittimazione Querela Furto: Anche il Possessore Può Denunciare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di reati contro il patrimonio, chiarendo in modo definitivo la questione della legittimazione querela furto. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è solo il proprietario di un bene a poter denunciare chi tenta di sottrarlo. Anche chi ha un semplice rapporto di fatto con l’oggetto, ovvero il possessore, è pienamente titolato a chiedere la punizione del colpevole. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per tentato furto emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta mancanza di una condizione di procedibilità. Secondo la tesi difensiva, la querela alla base del procedimento penale era stata sporta da un soggetto non legittimato, in quanto non proprietario del bene oggetto del tentato furto. Di conseguenza, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una ripetizione di doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, una pratica non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la validità del procedimento e la responsabilità penale dell’imputato.
Le Motivazioni: La Tutela del Possesso e la Legittimazione Querela Furto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha smontato la tesi del ricorrente. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, i giudici hanno spiegato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto non è circoscritto alla proprietà o ad altri diritti reali. La tutela penale si estende anche al possesso, inteso come una mera relazione di fatto con la cosa.
Questa relazione di fatto, precisa la Corte, non richiede:
1. La diretta disponibilità fisica: si può essere possessori anche di un bene non materialmente nelle proprie mani in un dato momento.
2. Un titolo giuridico: il possesso è tutelato anche se non deriva da un contratto o da un altro atto legittimo.
La Corte si spinge oltre, affermando che la tutela si applica persino quando il possesso si è costituito in modo clandestino o illecito. La conseguenza diretta di questo principio è che chiunque sia titolare di tale posizione di fatto – il possessore – assume la qualifica di ‘persona offesa’ dal reato. In quanto tale, acquisisce pienamente la legittimazione a proporre querela.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione estensiva della tutela contro i reati predatori. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: chiunque abbia il controllo e la disponibilità di un bene (un inquilino, un comodatario, chi ha un oggetto in prestito, o persino chi lo detiene senza un titolo formale) ha il diritto di attivare la giustizia penale in caso di furto o tentato furto. Questa interpretazione garantisce una protezione più ampia ed efficace contro le aggressioni al patrimonio, riconoscendo che il danno non è solo la perdita della proprietà, ma anche la violazione della pacifica relazione di fatto che un individuo ha instaurato con i propri beni.
Chi può sporgere querela per il reato di furto?
Non solo il proprietario del bene, ma chiunque ne abbia il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa, anche in assenza di un titolo giuridico.
La proprietà del bene è un requisito necessario per denunciare un furto?
No. La sentenza chiarisce che il bene giuridico protetto dal reato di furto non è solo la proprietà, ma anche il semplice possesso, pertanto anche il possessore non proprietario è legittimato a sporgere querela.
Cosa si intende per “possesso” ai fini della legittimazione a sporgere querela?
Si intende una relazione di fatto con il bene che non richiede la diretta disponibilità fisica né un titolo giuridico. È una situazione tutelata anche quando si è costituita in modo clandestino o illecito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentato furto;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per difetto della condizione di procedibilità per essere stata la querela sporta da soggetto non legittimato, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, è manifestamente infondato. Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il bene giuridico protetto dal delitto furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridi e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente