Legittimazione querela furto: anche il possessore può denunciare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un tema cruciale in materia di reati contro il patrimonio: la legittimazione querela furto. Spesso si crede erroneamente che solo il proprietario formale di un bene possa denunciare il suo furto. La Suprema Corte, con una decisione che si allinea alla sua giurisprudenza consolidata, chiarisce che anche il semplice possessore del bene ha pieno diritto di sporgere querela, essendo considerato a tutti gli effetti persona offesa dal reato.
Il caso in esame: il furto di un’auto e il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato di un autoveicolo, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali. Il primo, di natura procedurale, contestava la validità della querela: a suo dire, essa era stata presentata dal possessore dell’auto e non dal legittimo proprietario, rendendo così l’azione penale improcedibile. Il secondo motivo, invece, criticava l’entità della pena, ritenuta eccessiva nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione della Cassazione sulla legittimazione querela furto
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato. La parte più significativa della decisione riguarda proprio la questione della legittimazione querela furto.
La tutela del possesso nel reato di furto
Richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 40354 del 2013), i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: il bene giuridico protetto dal delitto di furto non è solo la proprietà o altri diritti reali, ma anche il possesso. Il possesso viene definito come una mera relazione di fatto con la cosa, che non richiede necessariamente la disponibilità fisica diretta né un titolo giuridico valido. Anzi, la tutela si estende persino a situazioni di possesso acquisito in modo clandestino o illecito.
Questo significa che chiunque abbia un legame fattuale e di controllo su un bene, anche se non ne è il proprietario legale, è considerato ‘persona offesa’ in caso di furto. Di conseguenza, tale soggetto è pienamente legittimato a proporre querela.
La discrezionalità del giudice sulla pena
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione, se adeguatamente motivata in base ai criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo), non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno di una manifesta illogicità. Nel caso specifico, la motivazione è stata ritenuta congrua e sufficiente.
Le motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una interpretazione estensiva della nozione di ‘persona offesa’ nel contesto del reato di furto. La legge penale, in questo caso, non si limita a proteggere il diritto astratto di proprietà, ma la concreta relazione materiale che un soggetto ha con un bene. Spogliare qualcuno di un’auto, anche se l’ha solo in uso o in prestito, lede un interesse giuridicamente rilevante: quello a non essere privati della disponibilità di fatto della cosa. Per questo, la legittimazione querela furto spetta a chi subisce tale spoglio, indipendentemente dal suo titolo formale sul bene.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Stabilisce in modo inequivocabile che per denunciare un furto non è necessario dimostrare di essere il proprietario del bene sottratto. È sufficiente esserne il possessore, ovvero colui che ne aveva la disponibilità materiale al momento del fatto. Questa interpretazione amplia la tutela delle vittime e semplifica l’avvio dell’azione penale, garantendo che chiunque subisca una lesione concreta del proprio rapporto con un bene possa chiedere giustizia.
Chi può sporgere querela in caso di furto?
Secondo la Corte di Cassazione, può sporgere querela non solo il proprietario del bene, ma anche chi ne ha il possesso, inteso come relazione di fatto con la cosa, anche in assenza di un titolo giuridico.
Il possesso di un bene, anche se non si è proprietari, è tutelato dalla legge penale?
Sì. La sentenza chiarisce che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali, ma anche nel possesso. Pertanto, chi è possessore di un bene è considerato persona offesa dal reato di furto.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di merito?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (primo grado e appello). La Corte di Cassazione non può riesaminare la decisione nel merito, ma può solo verificare che la motivazione del giudice sia logica e non contraddittoria, basata sui principi di legge (artt. 132 e 133 c.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29912 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 14/12/1966
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza, ai fini dell’integrazione della condizione di procedibilità, della querela presentata dal possessore dell’autoveicolo oggetto di furto in luogo di quella del proprietario – è manifestamente infondato in quanto, come correttamente sottolineato dalla Corte di merito, la costante giurisprudenza di legittimità ha accolto il principio di diritto per cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazióne a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME Rv. 255975 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al commisurato trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche già avvenuta in primo grado – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025.