Legittimazione Querela Furto: Anche il Possessore Può Denunciare
Con l’ordinanza n. 19525/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale, offrendo chiarimenti importanti sulla legittimazione querela furto. La decisione conferma un orientamento consolidato: per essere considerati vittime del reato di furto, non è necessario essere proprietari del bene sottratto, ma è sufficiente averne il possesso, anche se precario o privo di un titolo giuridico formale. Questo principio amplia la tutela offerta dall’ordinamento a chiunque subisca una sottrazione.
Il Caso: Ricorso contro una Condanna per Furto in Abitazione
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce da un ricorso presentato da un’imputata, condannata in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. La difesa dell’imputata aveva sollevato due principali motivi di ricorso per cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia.
I Motivi del Ricorso e la loro Reiezione
Il primo motivo di ricorso lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’affermazione della responsabilità penale. La Corte di Cassazione lo ha rapidamente liquidato come generico e indeterminato. Secondo i giudici, il ricorso non specificava in modo chiaro quali elementi della sentenza impugnata fossero oggetto di censura, impedendo di fatto alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Il secondo motivo, ben più interessante sotto il profilo giuridico, contestava il mancato proscioglimento per difetto di procedibilità. In pratica, la difesa sosteneva che la querela non fosse stata validamente proposta, mettendo in discussione la qualifica di ‘persona offesa’ del denunciante. Anche questo motivo, però, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Legittimazione Querela Furto: La Posizione della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione che la Corte fornisce riguardo alla legittimazione querela furto. I giudici hanno ribadito un principio espresso dalle Sezioni Unite già nel 2013: il bene giuridico protetto dal reato di furto non è solo la proprietà o altri diritti reali, ma anche il possesso.
La Nozione di Possesso come Bene Giuridico Protetto
Il possesso viene inteso non come un diritto, ma come una relazione di fatto con la cosa. Questa relazione non richiede né la diretta disponibilità fisica del bene né un titolo giuridico che la giustifichi (come un contratto di proprietà o di locazione). Anzi, la tutela si estende anche a situazioni in cui il possesso è stato acquisito in modo clandestino o illecito. Di conseguenza, chiunque si trovi in questa posizione di ‘potere di fatto’ su un bene e ne venga spogliato, assume la qualifica di persona offesa dal reato di furto.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 40354/2013). Il ragionamento dei giudici è lineare: il furto lede qualsiasi relazione di fatto con un bene, purché autonoma. La norma penale (art. 624 bis c.p.) non tutela esclusivamente il diritto di proprietà, ma più ampiamente la detenzione qualificata, ovvero il possesso. Pertanto, chiunque eserciti un potere di fatto su un bene, indipendentemente dalla legittimità del titolo, ha il diritto di essere protetto contro la sottrazione. Di conseguenza, questa persona ha piena legittimazione a sporgere querela, innescando l’azione penale. Ritenere il contrario significherebbe lasciare prive di tutela numerose situazioni di fatto meritevoli di protezione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio di notevole importanza pratica. Stabilisce in modo inequivocabile che la platea delle persone legittimate a denunciare un furto è molto ampia. Non solo il proprietario, ma anche l’inquilino, il comodatario, o persino chi occupa un immobile senza un titolo formale, possono essere considerati vittime e agire per la punizione del colpevole. Questa interpretazione estensiva garantisce una tutela penale più efficace e aderente alla realtà delle relazioni sociali ed economiche, dove il controllo di fatto sui beni è spesso disgiunto dal titolo formale di proprietà.
Chi è considerato ‘persona offesa’ nel reato di furto?
Non solo il proprietario o chi ha un diritto reale sul bene, ma anche chi ne ha il semplice possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa, anche se questa non è accompagnata da un titolo giuridico.
Per sporgere querela per furto è necessario essere il proprietario del bene rubato?
No, la sentenza chiarisce che anche il titolare di una posizione di fatto, come il possessore, ha la legittimazione a proporre querela, persino quando il suo possesso si è costituito in modo clandestino o illecito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché un motivo era troppo generico e non specificava gli elementi criticati della sentenza, mentre l’altro era manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata sul concetto di possesso come bene giuridico tutelato dal reato di furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 24/04/2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova in ordine al reato di furto in abitazione mono aggravato ( artt.624 bis e 61 n.5 cod. pen.).
Ritenuto che il primo motivo- con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione di penale responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 3 e 4).
Ritenuto che il secondo motivo – con cui la ricorrente denunzia il mancato proscioglimento per difetto di procedibilità – è manifestamente infondato perché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti rea personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 -consigliere estensore
Il Presidente