Legittimazione Querela Furto: Anche il Semplice Possessore Può Sporgere Denuncia
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna su un tema di grande rilevanza pratica: la legittimazione querela furto. La Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, che per tutelarsi da un furto non è necessario essere il proprietario del bene sottratto. È sufficiente averne il possesso, anche se basato su una mera relazione di fatto. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne la portata e le implicazioni.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino, sebbene con una riduzione della pena. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi.
In primo luogo, contestava la mancanza di legittimazione a proporre querela da parte della persona che aveva denunciato il fatto, sostenendo che quest’ultima non fosse la legittima proprietaria del bene. In secondo luogo, lamentava un vizio di motivazione nella sentenza impugnata riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Questione sulla Legittimazione Querela Furto
Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione del bene giuridico protetto dal reato di furto. L’imputato sosteneva una visione restrittiva, secondo cui solo il titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene potesse considerarsi ‘persona offesa’ e, di conseguenza, avere il diritto di sporgere querela. Questa tesi, se accolta, avrebbe limitato notevolmente la tutela penale contro i furti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato fermamente questa interpretazione, giudicandola ‘manifestamente infondata’ e in ‘palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità’.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Principio Consolidato
Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e di fondamentale importanza. Vediamo i punti chiave della loro decisione.
La Tutela del Possesso
La Corte ha specificato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto non è solo la proprietà o altri diritti reali, ma anche il possesso. Quest’ultimo viene inteso come una semplice relazione di fatto con la cosa, che non necessita di un titolo giuridico formale né della diretta disponibilità fisica.
Incredibilmente, la tutela si estende persino a situazioni in cui il possesso è stato acquisito in modo clandestino o illecito. Di conseguenza, chiunque si trovi in questa posizione di fatto è qualificato come persona offesa dal reato di furto e ha piena legittimazione querela furto.
Il Rigetto del Secondo Motivo di Ricorso
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al presunto vizio di motivazione, è stato respinto. La Corte lo ha giudicato generico e indeterminato. L’imputato, infatti, non aveva indicato in modo specifico gli elementi che, a suo dire, rendevano la motivazione della Corte d’Appello illogica o carente, violando così i requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di fronte a una motivazione logicamente corretta, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una lettura estensiva e pragmatica della norma incriminatrice del furto. L’obiettivo della legge è proteggere non solo i diritti formalmente riconosciuti, ma anche le situazioni di fatto che garantiscono la pacifica disponibilità dei beni nella società. Punire il furto significa tutelare qualsiasi relazione di interesse con un bene che sia stata interrotta contro la volontà del possessore. Questa interpretazione, come ricordato dalla Corte citando le Sezioni Unite, garantisce una tutela più ampia ed efficace, in linea con la realtà sociale ed economica dove le relazioni con i beni non sempre coincidono con la proprietà formale. La decisione di inammissibilità per il secondo motivo, invece, è puramente processuale e sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e dettagliate, pena l’impossibilità per il giudice di esercitare il proprio controllo.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cruciale: chiunque subisca la sottrazione di un bene di cui ha il possesso può sporgere querela, indipendentemente dal fatto che ne sia il proprietario. Questa decisione rafforza la tutela contro i reati predatori, estendendola a tutte quelle situazioni quotidiane in cui si ha la disponibilità di un oggetto (si pensi a un bene in prestito, noleggiato o semplicemente trovato). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Chi può sporgere querela per il reato di furto?
Non solo il proprietario del bene o il titolare di un diritto reale, ma anche chiunque ne abbia il possesso, inteso come relazione di fatto e di controllo materiale sul bene stesso.
Il possesso deve essere legittimo per poter presentare una querela per furto?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la tutela si estende anche a chi detiene il possesso in modo clandestino o illecito, poiché ciò che viene protetto è la relazione di fatto con il bene, a prescindere dalla sua origine.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, la tesi sulla mancanza di legittimazione a querelare era manifestamente infondata e contraria a un consolidato orientamento giurisprudenziale; in secondo luogo, la critica alla motivazione della sentenza precedente era troppo generica e non specificava in modo adeguato i vizi denunciati, come richiesto dalla legge processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31368 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, ha ridotto la pe inflitta in anni uno e giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto di
Rilevato che la prima doglianza di cui al ricorso – con cui il ricorrente denunzia mancanza della legittimazione a proporre querela del suo firmatario – è manifestamente infondata perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, già correttamente citata dalla sentenza impugnata. Invero, secondo il consolidat orientamento di questa Corte, “il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – int come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anc assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illeci con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di pers offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975; Sez. 4 , Sentenza n. 7193 del 20/12/2023, Rv. 285824)
Rilevato che la seconda censura di cui al ricorso- con cui il ricorrente denunzia vizio motivazione il relazione alla dichiarazione di responsabilità- è generico per indeterminatezz perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qua fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Dagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.