Legittimazione Querela per Furto: Chi Può Sporgere Denuncia?
La questione della legittimazione a proporre querela rappresenta un punto cruciale nella procedura penale, specialmente per reati contro il patrimonio come il furto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento, stabilendo che non solo il proprietario legale di un bene, ma anche chi ne ha il semplice possesso, può validamente sporgere querela. Questa decisione consolida un principio fondamentale con notevoli implicazioni pratiche, in particolare per le attività commerciali.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato emessa dal Tribunale di primo grado. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva escluso una delle circostanze aggravanti e rideterminato la pena. L’imputato, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando un’unica, ma fondamentale, eccezione: la carenza di una valida querela. Secondo la difesa, la denuncia era stata presentata dal responsabile di un esercizio commerciale di bricolage, ma senza una procura speciale da parte del legale rappresentante della società proprietaria del negozio. Tale vizio, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità dell’azione penale.
La questione giuridica: la legittimazione querela e il concetto di possesso
Il cuore della controversia verteva sull’interpretazione del concetto di ‘persona offesa’ nel delitto di furto e, di conseguenza, sulla legittimazione a proporre querela. La difesa sosteneva una visione restrittiva, secondo cui solo il titolare del diritto di proprietà potesse validamente attivare l’azione penale. La Corte di Cassazione, invece, è stata chiamata a stabilire se anche il titolare di una mera relazione di fatto con la cosa sottratta, come il possesso, potesse essere considerato persona offesa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno spiegato che il bene giuridico protetto dalla norma sul furto (art. 624 c.p.) non è unicamente la proprietà o altri diritti reali, ma anche il possesso. Il possesso è definito come una relazione di fatto con il bene, che non necessita di un titolo giuridico formale per esistere. Anzi, la tutela si estende anche a situazioni in cui il possesso è stato acquisito in modo clandestino o illecito.
Di conseguenza, chiunque detenga tale posizione di fatto assume la qualifica di persona offesa dal reato e, pertanto, ha la piena legittimazione a proporre querela. La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 40354/2013), che aveva già riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a sporgere querela per i furti avvenuti all’interno del punto vendita. Allo stesso modo, nel caso di specie, il responsabile dell’esercizio commerciale era pienamente titolato a denunciare il tentato furto, senza bisogno di alcuna procura speciale da parte dei vertici aziendali. La sua posizione di responsabile gli conferiva quel potere di fatto sui beni esposti che la legge tutela.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio di grande rilevanza pratica. Stabilisce in modo inequivocabile che i responsabili di negozi, direttori di punto vendita o altre figure che hanno la custodia e la sorveglianza di fatto dei beni aziendali possono agire immediatamente per tutelare il patrimonio che è loro affidato, sporgendo querela in caso di furto. Ciò snellisce le procedure e garantisce una tutela più efficace e tempestiva, senza dover attendere l’intervento formale dei legali rappresentanti della società, che potrebbero non essere immediatamente disponibili. La decisione conferma che la tutela penale si estende alla realtà fattuale delle relazioni con i beni, riconoscendo l’importanza del ruolo di chi, quotidianamente, ne ha la responsabilità materiale.
Chi può sporgere querela per un furto commesso in un negozio?
Non solo il proprietario o il legale rappresentante della società, ma anche chi ha il possesso dei beni, come il responsabile o il direttore del punto vendita. La sua relazione di fatto con la merce è sufficiente a conferirgli la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a querelare.
È necessario essere il proprietario dei beni per poter denunciare un furto?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il bene giuridico tutelato dal reato di furto non è solo la proprietà, ma anche il possesso. Pertanto, anche chi non è proprietario ma ha la disponibilità materiale e di fatto dei beni (il possessore) può validamente sporgere querela.
Cosa significa che il possesso è una ‘relazione di fatto’ ai fini della querela?
Significa che per essere considerati ‘possessori’ e quindi persone offese legittimate a querelare, non è richiesto un titolo giuridico formale (come un contratto di proprietà). È sufficiente esercitare un potere effettivo sulla cosa, come fa il responsabile di un negozio sulla merce esposta, indipendentemente da chi ne sia il proprietario legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 9 marzo 2022, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., ha rideterminato in mesi due di reclusione ed euro 46,60 di multa la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 cod. pen.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in relazione alla necessità di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., la cui mancanza comporterebbe improcedibilità dell’azione penale.
3. Il ricorso è inammissibile.
In relazione all’unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta carenza di legittimazione a proporre querela, va rilevato che, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridi e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela): cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01. Pertanto, il responsabile dell’esercizio commerciale (impropriamente indicato come” rappresentante” del negozio Bricoman) era pienamente legittimato a proporre querela.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
DEPOSErATA