Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello Catania, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale cittadino di condanna predetta per un tentativo di furto, esclusa la recidiva e riconosciuta l’attenuante di cui all’ cod. pen. con rideterminazione della pena (in Catania il 28/7/2016);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché p per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianza legittimazione in capo al soggetto che ha presentato la querela) non dedotta con il gravame, deducibile pertanto in questa sede a norma dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 28476802), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impug riferimento a punto della decisione sul quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 2 8/3/2017, Ga/di, Rv. 270316-01);
che, ad ogni buon conto, la censura non è scandita da necessaria analisi critica argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 d 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applica anche al ricorso per cassazione), la difesa avendo peraltro proposto un enunciato ermeneutic contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità , secondo cui la legittimazione a querela per il delitto di furto sussiste in capo al possessore e al detentore qualificato (Sez. U del 18/7/2013, COGNOME, Rv. 255975-01; sez. 5, n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275342-01, in cui si è affermato che, ai fini della procedibilità di un furto commesso all’inte supermercato, anche il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato, anc privo dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualific cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice), sic titolare di una posizione rispetto alla cosa ricompresa nel bene giuridico protetto (sez. 4, n. 29/1/2014, COGNOME, Rv. 259289-01; sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, COGNOME, Rv. 272696-01; sez. 5 n. 55025 del 26/9/2016, COGNOME, Rv. 268906-01; n. 11968 del 30/1/2018, COGNOME, Rv. 272696-01).
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c. condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 i favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024.
La Consigliera est.
NOME COGNOME
COGNOME