Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34612 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI 056Y9SA nato a SANSEPOLCRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo il 14 giugno 202.4 all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 cod. pen. (escluse le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen. che erano state ritenute sussistenti dal giudice di primo grado) e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 100 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante «in fatto contestata». Secondo la Corte di appello COGNOME si è reso responsabile di questo reato avendo «scassinato con un piede di porco la porta di ingresso del locale adibito a sala autisti della “RAGIONE_SOCIALE“», essendovisi introdotto ed avendo danneggiato «le macchine distributrici di bevande» ivi installate al fine di impossessarsi del loro contenuto, non riuscendo nell’intento per il sopraggiungere delle Forze dell’ordine.
Contro la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con i primi due motivi, erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, per essere stata ritenuta la procedibilità del fatto in presenza di una querela sporta da soggetto non legittimato (in specie NOME COGNOME dipendente della «RAGIONE_SOCIALE», definito in sentenza e nell’atto di ricorso quale «capo movimento autisti» e «responsabile del coordinamento e gestione del personale autista» di detta società); col terzo motivo, violazione di legge in relazione all’omessa dichiarazione di inefficacia della delega conferita al COGNOME dal legale rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE» per mancanza dei requisiti formali richiesti dall’art. 122 cod. proc. pen.
Rilevato, quanto ai primi due motivi, che, secondo la difesa, i beni dei quali COGNOME cercò di impossessarsi (bevande e alimenti contenuti nel distributore) erano di proprietà della «RAGIONE_SOCIALE» (che non si è doluta del danno patito né ha chiesto la punizione del colpevole) e gli autisti che fruivano della sala non avevano autonoma disponibilità del contenuto del distributore non avendo autonomo potere di custodirlo, gestirlo o alienarlo (potere che spetta, invece, al responsabile di un esercizio commerciale e ai dipendenti di un negozio).
Rilevato che il fatto contestato all’imputato è un tentativo di furto, realizzato mediante effrazione della porta di ingresso di un locale di proprietà della «RAGIONE_SOCIALE» del quale NOME COGNOME, quale responsabile degli autisti aveva disponibilità; che avendo la disponibilità del locale, egli aveva anche disponibilità del suo contenuto e, quindi, dell’apparecchio distributore che fu oggetto di un tentativo di effrazione successivo all’effrazione della porta e all’ingresso nel locale.
Ritenuto che, alla luce di queste considerazioni, l’affermazione sviluppata dalla Corte di appello secondo la quale, avendo materiale disponibilità del locale e del suo contenuto, quale responsabile degli autisti che di quel locale usufruivano, COGNOME era legittimato a proporre la querela non presenti profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e sia conforme ai principi di diritto che regolano la materia.
Rilevato, infatti, che, per giurisprudenza costante, «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975).
Rilevato che, muovendo da queste premesse, la giurisprudenza ha ritenuto che il custode di uno stabilimento sia legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Rv. 268906) che, dunque, non presuppone il potere di gestirla e alienarla ma comprende il potere di utilizzarla. Rilevato che gli autisti (e tra questi NOME COGNOME) avevano la disponibilità del distributore installato nel locale
loro assegnato e, pertanto, nessuna violazione di legge può essere ipotizzata per averlo ritenuto legittimato alla querela.
Considerato che, per quanto esposto, non rileva se la delega, conferita al querelante dal legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, avesse o meno i requisiti necessari.
Ritenuto, pertanto che il ricorso sia manifestamente infondato.
Rilevato che all’inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consi e estensore
Il Pr id nise