Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35170 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35170  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Salerno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Salerno dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 3 ottobre 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità della COGNOME in relazione al reato di danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen.) dell’autovettura di proprietà di NOME COGNOME e nella disponibilità di NOME COGNOME commesso in data 10 novembre 2020.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza di prova certa con riguardo alla responsabilità dell’imputata quale autrice dell’azione delittuosa sulla base della sola individuazione operata NOME COGNOME in base alle riprese videoregistrate dalla telecamera posta a bordo dell’autovettura;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla assenza di legittimazione da parte di NOME COGNOME alla presentazione della querela non avendo lo stesso provato la titolarità od il diritto d’uso del veicolo danneggiato.
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati;
che , quanto alla legittimazione a presentare la querela Ł sufficiente ricordare che «Il diritto di querela per il reato previsto dall’art. 635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità» (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 263574 – 01) situazione che quindi legittimava alla presentazione dell’atto di querela NOME COGNOME quale soggetto avente la disponibilità del veicolo;
– Relatore –
Ord. n. sez. 14363/2025
che , quanto alla riconducibilità dell’azione delittuosa all’imputata, il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non Ł consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che in ordine a tale profilo di ricorso i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della positiva valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento compiuto, reso possibile dalle videoriprese di cui Ł stata confermata la piena genuinità, che hanno portato alla dichiarazione di responsabilità dell’imputata;
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME