Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4600 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4600 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TRENTO nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CAMPITELLO DI FASSA avverso l ‘ordinanza in data 28/10/2025 del TRIBUNALE DI TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO che, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, hanno concluso per l’ inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 581, co mma 1bis cod. proc. pen. o per manifesta infondatezza, ovvero, in subordine, per il suo rigetto;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto
disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento impugna l ‘ordinanza in data 28/10/2025 del Tribunale di Trento che, in sede di riesame, ha annullato il decreto di ‘perquisizione personale, locale, Informatica e Sequestro’ emesso in data 24/09 /2025 dalla Procura della Repubblica nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 646 cod. pen.
Deduce, quale motivo unico, violazione degli artt. 120 e 646 cod. pen.
Il ricorrente premette che il T ribunale ha ritenuto l’improcedibilità dell’azione penale in quanto la querela era stata sporta da soggetto non legittimato.
In particolare, la querela veniva sporta da NOME COGNOME, nella qualità di Presidente Vicario dell’RAGIONE_SOCIALE, il cui presidente risulta essere NOME COGNOME, ossia il soggetto indagato (e querelato) insieme ad NOME COGNOME per l’appropriazione indebita di denaro della società presieduta dallo stesso COGNOME.
Precisa che gli indagati COGNOME e COGNOME, in sede di riesame, avevano eccepito che NOME non era legittimato a proporre querela, in quanto gli artt. 17 e 18 dello Statuto dell’Associazione stabilivano che il Presidente Vicario assumesse la rappresentanza legale in sostituzione del presidente soltanto per assenza o impedimento dello stesso.
Al di fuori di tali ipotesi la rappresentanza dell’Ente era affidata dall’art. 16 dello Statuto al Consiglio Direttivo il quale, in caso di conflitto d’interessi, era tenuto a nominare altro soggetto, quale delegato alla presentazione della querela.
Deduce, quindi, che «il Tribunale accoglieva la prospettazione della difesa avallando una lettura rigorosa e formalistica del disposto dell’art. 120 cod. pen. in ossequio a quanto previsto dallo Statuto della Associazione, in contrasto con i principi già d a tempo espressi da questa Corte a proposito della legittimazione all’esercizio del diritto di presentare in casi similari di aggressione del patrimonio sociale ad opera di soggetti con poteri di rappresentanza sociale o di aggressione del patrimonio comune».
A sostegno della deduzione cita le sentenze di questa Corte, Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma, Rv. 278831-01 e Sez. 2, n. 40578 del 24/09/2014 , COGNOME, Rv. 260363-01.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato
Il pubblico ministero ricorrente ha correttamente richiamato l’orientamento di questa Corte, a mente del quale la legittimazione alla proposizione della querela
per il reato di appropriazione indebita posto in essere ai danni della società amministrata (o di ente giuridico) da parte del legale rappresentante che sia anche socio di maggioranza (nella specie, anche presidente vicario dell’Associazione) spetta al singolo socio titolare delle residue quote, dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale (così Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma Rv. 278831-01: In motivazione la Corte ha rilevato che se, di regola, nei reati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest’ultimo; nello stesso senso, Sez. 2, n. 40578 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260363-01; più di recente, non massimate, Sez. 7, n. 18553 del 23/04/2025, Fencha; Sez. 2, n. 21069 del 24/01/2023, COGNOME).
Il Tribunale si è discostato da tale risalente, consolidato e condivisibile principio di diritto, così incorrendo nel denunciato vizio di violazione di legge.
Risultano correlativamente infondate le deduzioni esposte nell’interesse di COGNOME, sia in quanto -diversamente da quanto dedotto- il ricorrente si è puntualmente confrontato con le motivazioni del provvedimento impugnato, sia in quanto le argomentazioni sviluppate dalla difesa contrastano con l’enunciato orientamento di legittimità, cui questo Collegio non intende discostarsi.
Quanto esposto porta all ‘annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Trento, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 22 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME