Legittimazione Querela: Chi Può Davvero Denunciare un Furto?
La questione della legittimazione querela nel reato di furto è un tema cruciale che spesso genera dubbi. Chi è la vera ‘persona offesa’? Solo il proprietario formale di un bene o anche chi ne ha la semplice disponibilità materiale? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato, chiarendo che il diritto di sporgere querela spetta non solo al proprietario, ma anche al mero possessore del bene sottratto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento. La sentenza, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Legittimazione Querela
L’imputato ha basato la sua difesa su tre argomentazioni principali:
1. Assenza di legittimazione a proporre querela: Il ricorrente sosteneva che la persona che aveva sporto la querela non avesse il titolo per farlo, contestandone la qualità di persona offesa dal reato.
2. Mancata applicazione del proscioglimento per particolare tenuità del fatto: Secondo la difesa, il fatto era talmente lieve da non meritare una condanna penale.
3. Diniego delle attenuanti generiche e mancata esclusione dell’aggravante: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti e di non escludere l’aggravante del mezzo fraudolento.
Il punto nevralgico del ricorso risiedeva nella prima obiezione, quella relativa alla legittimazione querela, che metteva in discussione la stessa procedibilità dell’azione penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando una per una le argomentazioni difensive.
Sul primo motivo, i giudici hanno sottolineato come fosse manifestamente infondato. Hanno richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 40354/2013), secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto non è unicamente la proprietà o altri diritti reali, ma anche il possesso. Quest’ultimo viene inteso come una semplice relazione di fatto con la cosa, che non necessita di una disponibilità fisica costante né di un titolo giuridico formale. Anzi, la tutela si estende persino ai casi in cui il possesso sia stato acquisito in modo illecito o clandestino. Di conseguenza, chiunque sia titolare di questa posizione di fatto è qualificato come persona offesa e, pertanto, ha piena legittimazione querela.
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. Il secondo è stato giudicato generico e indeterminato, in quanto non specificava gli elementi concreti su cui si basava la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti e sulla sussistenza dell’aggravante era logica e priva di vizi evidenti. La Cassazione ha inoltre ricordato che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento, ma può limitarsi a considerare quelli ritenuti decisivi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio di fondamentale importanza pratica: la tutela contro il furto è ampia e non si ferma alle soglie della proprietà formale. La decisione della Cassazione conferma che la legge penale protegge la disponibilità materiale dei beni, riconoscendo a chiunque ne abbia il controllo di fatto il diritto di attivarsi per la punizione del colpevole. Questa interpretazione estensiva della nozione di ‘persona offesa’ garantisce una protezione più efficace e immediata contro gli atti di spossessamento, semplificando l’avvio dell’azione penale e assicurando che la giustizia possa fare il suo corso anche quando la vittima non è il proprietario sulla carta.
Chi può sporgere querela per il reato di furto?
La querela per il reato di furto può essere sporta non solo dal proprietario del bene, ma da chiunque ne abbia il possesso, inteso come una semplice relazione di fatto con la cosa, anche in assenza di un titolo giuridico formale.
Per essere considerati ‘persona offesa’ in un furto è necessario essere il proprietario del bene?
No. Secondo la Corte di Cassazione, anche il titolare di una mera posizione di fatto (possesso), persino se costituito in modo clandestino o illecito, ha la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o generici. In particolare, la contestazione sulla legittimazione a querelare si scontrava con un principio consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, mentre gli altri motivi mancavano della specificità richiesta dalla legge o criticavano una decisione del giudice di merito logicamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt.56, 624 e 625 n.2 cod. pen.
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’assenza della legittimazione a proporre querela – è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza (pag.5) e con la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.(S.U. n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01).
Ritenuto che il secondo motivo- con cui l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato che il terzo e ultimo motivo – con cui l’imputato contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione dell’aggravante del mezzo fraudolento – è manifestamente infondato non confrontandosi con una motivazione in fatto ( pagg.8 e 9) esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il GLYPH igliere stensore
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Il Presidente