Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20930 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/05/1974
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME presenta ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 14055/2023, emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 18/12/2023, con la quale, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 18/11/2022, appellata del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, dichiarava colpevole l’imputato del reato di cui all’art. 590-bis cod.pen. e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione oltre alla misura amministrativa accessoria della sospensione della patente di abilitazione alla guida per un periodo di mesi sei.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. ritenendo il difetto di legittimazione del P.G. ad appellare non avendo ricevuto alcuna acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica alla determinazione dell’impugnazione. Ritiene la difesa che a tal proposito a nulla valgono i motivi enunciati dalla Corte d’appello inerenti ad un non meglio specificato intervento del P.G. di udienza volto ad illustrare direttive e prassi operative, anch’esse non meglio specificate, impartite dal proprio Ufficio relativamente ai rapporti con gli Uffici requirenti di primo grado in merito alla questione, in violazione di quanto disposto dall’art. 593-bis, comma 2, cod.proc.pen., in relazione all’art. 166-bis disp. att. cod.proc.pen. cioè in relazione al potere del P.G. presso la Corte di appello di impugnazione che deve essere preceduto dalla acquiescenza del Procuratore della Repubblica. Tale determinazione deve essere acquisita tempestivamente e va promossa e regolata dal P.G. attraverso intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto. Il P.G., pertanto, non aveva la legittimazione ad impugnare.
In ordine alla rinnovazione dibattimentale richiesta dal P.G., la sentenza impugnata motiva il non accoglimento della perizia e dell’esame degli operanti mentre ritiene decisiva la deposizione della persona offesa che, si è ritenuto di ripetere, mentre nessuna parola viene spesa per quanto attiene alle questioni poste dalla difesa sul punto, trascritte nella memoria depositata in relazione all’art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen..
Il giudice di secondo grado ha, pertanto, contravvenuto al disposto di cui all’art. 603, comma 3-bis cod.proc.pen..
Qualora il motivo sopra esplicato non dovesse essere ritenuto fondato il ricorso rileva comunque violazione del rispetto delle regole che disciplinano la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ipotesi di reformatio in peius, nel
senso che, nel caso di specie, imponevano anche la testimonianza del consulente della difesa nel rispetto del diritto alla prova contraria. Infatti, le dichiarazioni del consulente di parte, a parere della difesa, erano favorevoli all’imputato in relazione a quelle della persona offesa, a fronte di una relazione dell’incidente stradale di segno nettamente opposto alle dichiarazioni del querelante.
In tale ipotesi, si ritiene che il Giudice di appello non possa riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma 3, cod.proc.pen., a rinnovare l’esame dei soggetti che in primo grado avevano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio. La regola così fatta si giustifica, secondo le Sezioni Unite, alla luce del fatto che il processo penale si conforma al canone della asimmetria dei diritti e degli oneri delle parti, nonché dei criteri che devono guidare il Giudice nella decisione.
Con un secondo motivo si lamenta la violazione di cui all’art. 606, lett. e), cod.proc.pen. considerando che la deposizione della persona offesa in rinnovazione, considerata dalla Corte decisiva, a parere della difesa nulla toglie e nulla aggiunge a quanto dichiarato in querela ma tale dichiarazione cozza profondamente con quanto rilevato dai Vigili di Roma Capitale.
Il COGNOME afferma che mentre era a bordo del suo motoveicolo avrebbe percepito che, improvvisamente e imprevedibilmente, il veicolo dell’imputato si sarebbe immesso nel flusso del traffico senza lasciargli alcuno spazio di manovra rendendo così inevitabile l’impatto a seguito del quale aveva perso conoscenza e riportato danni fisici. I vigili intervenuti sul luogo dell’incidente, contrariamente a quanto riportato dalla persona offesa di un urto tra i veicoli senza lasciare tempo al COGNOME di effettuare alcuna manovra, nelle osservazioni scrivono che sono presenti sull’asfalto tracce difrenata di mt 4,20 leggermente curvilinee verso destra e tracce di abrasione rilasciata dalla struttura del veicolo “B” (il motoveicolo), per mt 5,30 con andamento obliquo verso destra prima dell’urto con il veicolo “A ” (Autovettura), e poi curvilineo verso sinistra dopo l’urto con il veicolo “A ” (Autovettura), di forma stretta e intensità discontinua. Tale accertamento non è compatibile con le dichiarazioni del COGNOME in quanto risulta che l’impatto non è stato simultaneo ma c’è stata prima una frenata per almeno 4,20 mt poi la moto è caduta a terra e ha “scarrocciato” a terra fino alla vettura per ulteriori 5,40 mt per poi proseguire.
Da tenere presente che la relazione sopracitata dei Vigili del XII Gruppo “Monteverde” di Roma Capitale è stata acquisita al fascicolo del dibattimento
con valore probatorio alla prima udienza dibattimentale del primo grado di giudizio.
Osserva la difesa che la Corte, superando la motivazione della sentenza del giudice di prime cure, scrive che questo confida nella ricostruzione del c.t. della difesa. Tale convincimento non risulta però dalla sentenza in quanto il primo giudicante nel motivare la sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., afferma che: “In particolare non è chiaro se l’impatto sia stato determinato da una improvvisa e scorretta manovra effettuata dall’imputato o se invece non debba ascriversi ad una condotta imprudente della vittima ed, in particolare, alla eccessiva velocità che non gli ha consentito difrenare difronte ad un ostacolo prevedibile, quale può essere un veicolo che effettua una manovra di parcheggio. Le versioni fornite dalle parti interessate sono contrapposte. Gli accertamenti, effettuati dalla polizia giudiziaria, intervenuta dopo l’accaduto, non appaiono dirimenti, non fornendo alcun elemento di conforto dell’una o dell’altra versione dei fatti. Non risultano esservi testimoni. Alla luce delle descritte emergenze processuali, non potendosi sciogliere il dubbio in relazione all’esatta dinamica del sinistro, e spettando alla pubblica accusa fornire piena prova in ordine al fatto …. “.
Risulta chiaro, pertanto, secondo la difesa, il travisamento della prova e l’illogicità della sentenza sottoposta a ricorso.
Il procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, precipuamente, ritiene di evidenziare che il ricorrente è imputato del reato di lesioni stradali colpose tenendo una condotta imprudente perché, uscendo da un parcheggio con la propria autovettura, senza azionare l’indicatore di direzione, si immetteva improvvisamente su INDIRIZZO in Roma e andava a collidere con il motoveicolo condotto e di proprietà di COGNOME NOME non avvedendosi del suo arrivo, cagionandogli lesioni guaribili in 40 gg ai quali si devono aggiungere ulteriori 45 gg di prognosi, in Roma il 27 giugno 2020.
2. Le emergenze istruttorie hanno evidenziato che il PM non depositava lista testimoniale contrariamente all’imputato il quale tramite il difensore dava anche l’assenso all’acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale dei vigili intervenuti sul luogo del sinistro nonchè alla querela anche a fini probatori.
La difesa, altresì, dava luogo anche a una consulenza tesa a dimostrare che i fatti non si svolgevano come descritto nel capo di imputazione.
Il giudice di primo grado assolveva COGNOME in relazione alla fattispecie ascrittagli, ritenendo che le emergenze processuali non abbiano provato l’esatta dinamica dell’incidente ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen.. Appellava il P.G. presso la Corte di appello il quale richiedeva l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, previa rinnovazione dibattimentale attraverso l’espletamento di perizia sulla dinamica dell’incidente, dell’esame dei VV.UU. intervenuti sul luogo dell’incidente e della persona offesa.
4.11 difensore dell’imputato depositava memoria difensiva, contestando l’appello del PG, chiedendo alla Corte di dichiararlo inammissibile perché contravveniva a quanto disposto all’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. non essendo il PG legittimato all’impugnazione, nonchè di non accogliere la richiesta di nuovo accertamento dibattimentale.
5.La Corte d’appello disponeva la rinnovazione istruttoria, nella fattispecie l’esame della persona offesa e, all’esito, condannava l’imputato, e per quanto concerne il primo motivo dell’odierna impugnazione, respingendo la questione della mancata legittimazione del P.G. ad appellare.
Al riguardo, la motivazione espone che, probabilmente, l’accordo per l’appello tra P.M. e P.G. c’era stato in quanto diversamente opinando si sarebbe verificata una frode e ciò non può essere immaginabile.
GLYPH 7. Per quanto riguarda, invece, la rinnovazione dibattimentale contestata, la persona offesa è stata ritenuta credibile considerando che, nonostante la frenata di oltre 4 mt e lo scarrocciamento del motoveicolo per oltre 5 mt rilevato dai vigili, una diversa dinamica risulterebbe indifferente e, pertanto, la responsabilità del sinistro non può che venire interamente addossata all’imputato che non ha dato la precedenza al motoveicolo e ha turbato la circolazione.
Attesa tale ricostruzione dello svolgimento processuale, in ordine al profilo principale del primo motivo di ricorso, riguardante la legittimazione del Procuratore generale presso la Corte di appello ad impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, il Collegio osserva che le sezioni Unite n. 21176, del 22/05/2023, Rv 284490-01, hanno stabilito che in tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall’acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att.
cod. proc. pen., che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza. Per cui non v’è alcuna assenza di legittimazione in capo al Procuratore generale in merito all’impugnazione della singola sentenza dovendosi considerare una mera tecnica di coordinamento tra uffici di grado diverso ma parimenti legittimati all’impugnazione, del resto non v’è alcuna conseguenza di segno diverso, nel senso della delegittinnazione di uno dei due organi inquirenti.
Pertanto, il primo profilo del motivo di impugnazione n. 1 deve essere rigettato perché infondato.
In ordine al secondo profilo del primo motivo riguardante la rinnovazione istruttoria si deve osservare che il ricorso non spiega con precisione quale sia il vizio della sentenza circa l’assenza della motivazione rafforzata, in particolare appare generico sui punti e i passaggi logici che dovrebbero incrinare il ribaltamento del giudizio espresso in primo grado.
. 10. Nell’economia della motivazione di condanna assunta in appello viene dato ampio respiro alla logica deduttiva della prova, alla luce della rinnovazione istruttoria, circa la manovra attivata dall’imputato che ha portato all’impatto con il veicolo della persona offesa superando quelle contraddizioni su cui il giudice di primo grado ha fondato l’assoluzione.
GLYPH 11. Parimenti si evidenzi che la querela, soprattutto se acquisita agli atti con il consenso delle parti a fini probatori, è considerata prova dichiarativa che deve essere rinnovata in appello; la sentenza di secondo grado offre sufficiente spiegazione circa il materiale probatorio tecnico assunto nella fattispecie, che nell’architettura motivazionale non presenta specifiche criticità almeno circa la Manovra colposa dell’imputato.
La deposizione del querelante è stata decisiva ed estremamente precisa, come scritto dalla Corte che ha evidenziato come sia stata non meramente ripetitiva di quanto in querela e per nulla lacunosa negli aspetti ricostruttivi del sinistro rispetto ai dati tecnici, incontrovertibili, trascritti dagl operanti intervenuti sul luogo del sinistro. Pertanto, non si rileva alcuna violazione delle norme che regolano la rinnovazione probatoria in grado di appello, e in particolare dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. avendo il giudice dell’impugnazione rivisto e rivalutato l’apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, le cui motivazioni depongono invece per il dubbio in relazione all’esatta dinamica del sinistro.
13. Al riguardo, circa l’asserita contraddizione tra i rilievi della Polizia locale, intervenuta dopo il fatto reato, e le dichiarazioni della persona offesa,
come rilevato nel secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che le osservazioni della difesa riguardano la valutazione della singola prova riservata al giudice di
merito e non sindacabile in sede di legittimità.
14. Invero, il confronto tra le dichiarazioni rese alla polizia, la querela sporta già acquisita ai fini probatori al fascicolo del dibattimento su consenso
delle parti, e le prove documentali, costituisce il nucleo intrinseco del merito probatorio, che la motivazione impugnata spiega superando la contraddittorietà
o ambiguità, invece, valorizzate in primo grado in senso assolutorio. Si tratta di una ricostruzione probatoria lineare sul piano logico dedutivo, le cui
valutazioni non accedono al giudizio di legittimità.
15. Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.
16. In conclusione, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore