Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48268 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48268 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 25/05/2023 della Corte di appello di Bari;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; concluso chiedendo l’annullamento del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Bari rigettava gli appelli proposti rispettivamente dal Pubblico Ministero, dal proposto NOME COGNOME e dai terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME, e confermava il provvedimento di primo grado dell’Il novembre 2023 con il quale il Tribunale di Bari, nell’ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei riguardi di
NOME COGNOME, aveva disposto la confisca dell’immobile sito in Bitonto, alla INDIRIZZO, già di proprietà dal 2005 della COGNOME, con titolarità della nuda proprietà trasferita nel 2010 ai figli NOME e NOME COGNOME e con contestuale costituzione del diritto di usufrutto in favore del proposto, all’epoca marito della COGNOME.
Rilevava la Corte territoriale come NOME COGNOME dovesse considerarsi soggetto pericoloso socialmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 settembre · 2011, n. 159, in quanto soggetto che aveva vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, nel periodo dal 1992 al 2014; e come dovesse essere confermata l’applicazione della indicata misura di prevenzione patrimoniale del citato immobile di Bitonto, in quanto bene di cui il proposto aveva acquisito indirettamente la disponibilità in quell’arco temporale e del quale la COGNOME, acquirente del bene, non era riuscita a giustificare la legittima provenienza: trattandosi di immobile comunque di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali e alle attività economiche dei componenti della famiglia COGNOME–COGNOME.
2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso il proposto NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 1, 4, e 24 d.lgs. cit., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato l’originario provvedimento di confisca,, senza considerare le indicazioni che in materia di misure di prevenzione sono state fornite dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità in ordine sia ai criteri per la valutazione della sussistenza della pericolosità sociale, sia ai presupposti per l’applicazione della misura della confisca; nonché per avere errato nel collegare cronologicamente il periodo di asserita manifestazione della pericolosità con la negoziazione nel 1996 di una polizza che, successivamente “sirobilizzata”, aveva permesso alla COGNOME di acquisire la provvista finanziaria lecita utilizzata per effettuare l’acquisto dell’immobile oggetto di confisca: ciò senza che possa gravare sul proposto la mancata allegazione di documentazione relativa a quella operazione bancaria, molto risalente nel tempo e, perciò, non più reperibile; tanto più che il prevenuto aveva comprovato che, nel periodo interessato, aveva beneficiato di entrate finanziarie ulteriori collegate all’attività economica di una azienda agricola di una ascendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario che è l’unico soggetto avente diritto all’eventuale restituzione del bene (così, tra le molte, Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, COGNOME, Rv. 259258; Sez. 5, n. 7433 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259510).
Alla luce di tale criterio va rilevato, nel caso di specie, il difetto legittimazione ad impugnare del proposto, il quale, mero titollare di un diritto di godimento, senza nulla osservare neppure in ordine alla causa acquisitiva a titolo gratuita di tale diritto, si è limitato a porre una serie di questioni che attengono ad un “disallineamento cronologico” tra il periodo di manifestazione della pericolosità sociale e il momento acquisitivo della proprietà del bene da parte della moglie: in specie con riferimento ad una asserita legittima provenienza della provvista utilizzata in via autonoma dalla terza NOME COGNOME all’epoca coniuge del proposto, ma in regime di separazione dei beni – per acquistare la proprietà dell’immobile oggetto di confisca; titolarità in seguito trasferita in favore dei figli NOME e NOME COGNOME. Terzi – significativamente neppure menzionati nel ricorso portato all’odierna attenzione di questa Corte che, pur partecipando al procedimento di prevenzione sia in primo sia in secondo grado, erano gli unici aventi diritto all’eventuale restituzione del bene ablato ed hanno ritenuto di non impugnare il decreto della Corte di appello di Bari.
D’altro canto, è pacifico negli orientamenti interpretativi di questa Corte di cassazione che, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è ammissibile il ricorso per cassazione del proposto solo laddove lo stesso alleghi espressamente di avere egli stesso acquistato lecitamente il bene in questione e, dunque, di essere portatore di un concreto interesse ad ottenerne la restituzione in luogo dei familiari che di quel bene sono formalmente titolari (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, COGNOME, Rv. 281389; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822): allegazione che, nel caso di specie, è risultata assente.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2023