Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45815 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME nata a Lettere il 16/11/1957
NOME NOME nata a Gragnano il 2/12/1981
NOME NOME nata a Gragnano il 30/03/1990
NOMECOGNOME nata a Gragnano il 11/04/1980
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 03/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 3/04/2024, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale COGNOME NOME aveva chiesto la revoca e/o la sospensione dell’ingiunzione di demolizione delle opere abusive del 15/07/2008, disposta dal medesimo tribunale in ordine alla sentenza di
condanna del 6/12/2002 n. 418 per reati edilizi, divenuta irrevocabile in data in data 22/11/2004.
A fondamento del respingimento dell’istanza, il giudice osservava che la procedura relativa al condono richiesto dall’istante si era conclusa con un diniego da parte dell’amministrazione comunale, come chiarito dai tecnici del comune citati in giudizio al fine di chiarire l’esito del procedimento amministrativo.
2.Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, affidando il ricorso ad un unico motivo nel quale deducono il vizio di violazione di legge e l’illogicità della motivazione posta a sostegno della decisione, osservando che sull’istanza di condono presentata da COGNOME NOME il silenzio assenso si sarebbe formato in periodo antecedente al provvedimento di diniego esibito in giudizio, da ritenere, pertanto, illegittimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va rilevato che il ricorso avverso il provvedimento emesso nei confronti di COGNOME NOME è stato impugnato da soggetti diversi dal destinatario del provvedimento.
Posto che l’ordine di demolizione “deve” essere emesso all’esito del giudizio concluso con sentenza di condanna del responsabile del reato di abuso edilizio, anche quando all’emanazione di tale ingiunzione si provveda successivamente alla condanna ed in sede esecutiva, vale il principio secondo il quale è da escludere che soggetti diversi dall’imputato, rimasti per legge estranei al processo, possano sollevare questioni che attengono allo svolgimento di quest’ultimo ed alla sua definizione con pronuncia nel merito, al fine di determinare la caducazione formale di quest’ultima o ad essa collegate.
L’ordine di demolizione, inoltre, si rivolge specificamente verso l’imputato condannato, poiché deve essere eseguito a sue spese (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278090-01), mentre i soggetti rimasti estranei al processo ne subiscono gli effetti solo di riflesso.
Ne deriva gli odierni ricorrenti, sebbene eredi dell’imputato, non possono essere considerati soggetti del rapporto processuale, motivo per il quale non sono legittimati a ricorrere avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione riferito a terzi. (Sez. 3, n. 26282 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284733 – 01).
Per questi motivi i ricorsi sono da considerare inammissibili per carenza di legittimazione all’impugnazione e i ricorrenti condannati al pagamento delle
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spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11/09/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente