Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9474 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9474 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME nato a Roma il 01/01/1994, NOME nata a Roma il 04/11/1994, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 01/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibili gli appelli che erano stati proposti nell’interesse degli odierni ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Roma del 14/11/2019 sul rilievo secondo cui i rispettivi atti di impugnazione erano stati sottoscritti l’uno dal difensore dell’altro imputato e viceversa, ritenuti perciò privi di legittimazione;
ricorrono per cassazione sia l’COGNOME che la COGNOME a mezzo dell’unico difensore che deduce:
2.1 violazione di legge penale sostanziale e processuale con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., 96, 96 e 420, comma 1, cod. proc. pen.; nullità del procedimento ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.: rileva che, alla data di celebrazione del processo d’appello, l’Avv. COGNOME era deceduto (in Roma il 25 gennaio 2024) per cui il processo in appello non poteva essere celebrato in assenza del difensore;
2.2.1 violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di inammissibilità degli appelli: rileva che, a fronte della motivazione con cui la Corte d’appello ha giudicato inammissibili i gravami di merito, l’esame dei verbali del giudizio di primo grado consente di verificare che, di fatto, gli imputati erano stati difesi da entrambi i difensori i quali pertanto, dovevano ritenersi legittimati a proporre appello;
2.2.2 violazione dell’art. 102 cod. proc. pen.: rileva che l’Avvocato COGNOME, dai verbali del giudizio di primo grado, risulta essere comparso anche in sostituzione dell’Avvocato COGNOME e stigmatizza l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nel ritenere non veritiere le annotazioni riportate nei relativi verbali d’udienza; sottolinea che proprio la veste di sostituto processuale assunta dall’Avvocato COGNOME lo legittimava a proporre appello anche nell’interesse dell’assistito della collega sostituita;
2.3 violazione dell’art. 429 cod. proc. pen.: segnala che la Corte ha qualificato lo “scambio” tra i difensori come un “equivoco” che, se tale, comporterebbe allora la nullità del procedimento conseguente alla mancata notifica degli atti agli effettivi difensori;
2.3.1 violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.: segnala che, alla data di celebrazione del giudizio d’appello, era ormai decorso il termine massimo di prescrizione, ed in tal senso aveva concluso il Procuratore Generale nella sua requisitoria;
la Procura Generale ha trasmesso la sua requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, complessivamente, infondato.
Tale è il primo motivo con cui la difesa eccepisce la nullità della sentenza d’appello emessa quando l’Avvocato COGNOME era deceduto senza che fosse intervenuta la nomina di un difensore d’ufficio.
L’esame degli atti, consentito ed anzi imposto alla Corte alla luce della natura processuale del motivo (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01; conf., già, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) ha pqmesso di verificare che il decesso dell’Avv. COGNOME era intervenuto in data successiva a quella del 18/01/2024, in cui era stato adottato e notificato (via PEC al predetto difensore) il decreto di fissazione dell’udienza per il giudizio d’appello.
Tanto premesso, va rilevato, allora, che il decesso del difensore di fiducia rileva quale presupposto per la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 2 cod. proc. pen. ovvero, su richiesta di quest’ultimo, di un termine a difesa, solo qualora il giudice che procede in quel momento ne abbia avuto effettiva e reale contezza (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 48817 del 23/10/2013, Pagano, Rv. 257505; cfr., in generale, Sez. 2, Sentenza n. 48881 del 26/11/2009, COGNOME ed altri, Rv. 246474, Sez. 6, Sentenza n. 616 del 16/11/1992, COGNOME ed altri, Rv. 193464; cfr., anche, Sez. 1, Sentenza n. 28543 del 18/09/2020, Bilbil, Rv. 279787 – 01, in cui la Corte ha chiarito che nel giudizio di legittimità, non ricorre un vizio di instaurazione del contraddittorio integrante un errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., in caso di celebrazione dell’udienza pubblica di discussione nonostante l’intervenuto decesso del difensore dell’imputato – di cui la Corte di cassazione non sia stata portata a conoscenza – prima dell’udienza stessa ma dopo la regolare notificazione dell’avviso di fissazione, non incombendo sulla Corte alcun onere di verifica delle ragioni della mancata comparizione del difensore).
Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo che ben possono essere trattati congiuntamente.
Con il ricorso, infatti, la difesa segnala l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel dichiarare inammissibili i gravami per difetto di legittimazione dei difensori.
Pacifico che, in atti, risultasse la nomina dell’Avvocato COGNOME da parte della COGNOME e dell’Avvocato COGNOME da parte dell’COGNOME e che, per altro verso, l’appello per conto di quest’ultimo era stato presentato dall’Avvocato COGNOME e l’appello per l’COGNOME dall’Avvocato COGNOME.
Effettivamente, però, dalle annotazioni contenute dei verbali risulta, in primo luogo, che, a partire dall’udienza del 24/09/2018 (come nei verbali delle udienze successive del 15/01/2019, del 16/04/2019, del 26/09/2019 e del 14/11/2019) entrambi gli odierni ricorrenti sarebbero stati difesi, di fiducia, da entrambi i professionisti, ovvero sia dall’Avvocato COGNOME che dall’Avvocato COGNOME: la stessa indicazione, peraltro, è contenuta nella sentenza di primo grado (cfr., ivi, pag. 1).
Tanto premesso, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che deve ritenersi valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., possa desumersi comunque intervenuta in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia (cfr., Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Ia n netti, Rv. 278815 02; Sez. 3, Sentenza n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv. 274323 – 01, in cui la Corte ha chiarito che l’art. 96 cod. proc. pen. non costituisce una norma inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di una interpretazione ampia ed elastica “in bonam partem”, con la conseguenza che i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all’imputato costituiscono elementi sintomatici dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l’avvocato che ha svolto di fatto le funzioni di difensore ed ha giudicato significativa la circostanza che l’imputato fosse stato assistito, nel corso di più fasi procedinnentali, da un avvocato la cui nomina era stata depositata presso la Procura della Repubblica che non l’aveva tuttavia trasmessa al giudice dei dibattimento; conf., Sez. 5, n. 36885 del 03/02/2017, COGNOME, Rv. 271270 – 01; Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, COGNOME, Rv. 267879 – 01 che, su tale premessa, ha ritenuto viziata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un difensore già incaricato formalmente della difesa dell’imputato in altro processo penale per i medesimi fatti dinanzi allo stesso Ufficio giudiziario; Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015, COGNOME, Rv. 264465 – 01, resa in un caso nel quale è stata ritenuta valida la nomina del difensore di fiducia desumibile dalla mancata smentita, da parte dell’imputato, dell’avvocato intervenuto nel processo qualificandosi come suo difensore di fiducia; Sez. 1, n. 39235 del 14/03/2014, Sehapi, Rv. 260513 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Se non ché, proprio nel verbale dell’udienza del 14/11/2019 dove, come nei precedenti, il cancelliere aveva annotato che gli imputati erano difesi, di fiducia, da entrambi i difensori, risulta una ulteriore e specifica annotazione in cui “… si da atto che, come risulta dagli atti, e come dichiarato dagli stessi difensori, COGNOME è difeso solo da Avv. COGNOME e COGNOME solo da Avv. COGNOME” (cfr., ivi).
Erano stati gli stessi difensori, dunque, a ribadire la puntualità della nomina formalmente ricevuta da ciascuno di loro dal rispettivo assistito e, di conseguenza, ad elidere ogni possibile rilevanza ad un’eventuale nomina “tacita” ovvero, come detto, intervenuta per facta concludentia da parte dell’altro imputato.
Di qui, allora, la correttezza della decisione della Corte d’appello che, pertanto, aveva comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado alla data della quale (14/11/2019) il delitto di ricettazione, consumato nel 2013, non era certamente prescritto.
Consegue, pertanto, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. È pacifico, infatti, che laddove, come nel caso che ci occupa, l’appello sia affetto da vizi che ne comportano l’inammissibilità originaria – nella specie per difetto di legittimazione del difensore -, deve ritenersi che, nonostante la proposizione del gravame, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con la conseguente impossibilità di dichiarare in cassazione l’eventuale intervenuta prescrizione del reato ex articolo 129 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 4867 del 29/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 219060 – 01; conf., tra le tante non nnassimate, Sez. 7, n. 516 del 07/01/2025, COGNOME; Sez. 7, n. 40646 del 27/09/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 38265 del 02/10/2024, COGNOME; Sez. 7, n. 7624 del 21/11/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco; Sez. 2, n. 19062 del 31/03/2016, Sagarese).
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/01/2025
DEPOSITATO IN CANCMARIA
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