Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35203 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35203 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE 062b8is ) nato a CASABLANCA (MAROCCO) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/03/2025 del TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 27 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta, ai sensi dell’ art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto del Tribunale del 19 gennaio 2021 con il quale era stata rigettata l ‘istanza di ammissione di NOME al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia di inammissibilità è stata motivata in ragione del difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l’opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell’istanza.
Il difensore di NOME ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76, 79, 82, 94 e 96 d.P.R. n. 115/2002 e il vizio di motivazione. Il ricorrente ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che in relazione al sub procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
deve essere riconosciuta la difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato esercitabile sia in sede di reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, sia nella eventuale e successiva fase di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo (Sez U. 12 luglio 2004 n. 30181). Nel proporre opposizione al decreto di rigetto all’ammissione al gratuito patrocinio, l’AVV_NOTAIO ha esercitato un diritto previsto e disciplinato dagli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 in favore del suo assistito.
Il difensore ricorda che al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale sono applicate le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione emesso nell’ambito di un procedimento penale va proposto al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale.
3.Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta (o dichiarata inammissibile), l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto. L’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. Tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l’art. 28 prevedeva genericamente che, ove l’interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all’art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo; l’art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l’art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo subprocedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Rv 228118).
3.1.Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l’art. 15 d.lgs 1 settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia
ancora valido. Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell’art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019,, Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell’accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908).
Più in generale si è consolidato l’orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicchè il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Rv 273254; Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Rv250134).
4. Il tema oggetto del ricorso è stato di recente affrontato, in coerenza con i principi su indicati e con l’ orientamento cui il collegio ritiene di dare continuità, dalla sentenza Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Rv. 283018 – 01 con cui si è sostenuto che il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza per l’ammissione al beneficio dell’imputato. Si è ribadito, infatti, che il richiamo presente nell’art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria». Ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono una titolarità di impugnazione
autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo.
La pronuncia citata nelle conclusioni del Procuratore AVV_NOTAIO, Sez. 6 civ., Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354 secondo la quale ‘ la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante ‘ non è pertinente, giacché ha riguardo alla procedura di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio civile risarcitorio e non già, come nel caso, in esame nell’ambito di un processo penale .
Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Deciso il 2 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME