Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22302 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Viadana il 15/08/1975, avverso l’ordinanza in data 11/07/2024 del Tribunale dì La Spezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 11 luglio 2024 il Tribunale del riesame di La Spezi ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da NOME COGNOME avverso il dec di sequestro preventivo emesso in data 19 giugno 2024 dal Pubblico ministero i via d’urgenza e ha rigettato il riesame proposto avverso il decreto di convalid contestuale decreto di sequestro preventivo emesso in data 24 giugno 2024 da G.i.p. del Tribunale di La Spezia.
Il ricorrente eccepisce l’assenza del periculum, per il quale lamenta altresì il difetto di motivazione, e l’assenza del fumus
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il Tribunale del riesame ha premesso in fatto che in data 16 aprile 2024 la Guardia di finanza aveva eseguito di propria iniziativa il sequestro probatorio di 173 poltrone, 42 poggiapiedi e 2 colli di pezzi di ricambio presentati in dogana per l’importazione nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE di cui NOME COGNOME era legale rappresentante; che in data 18 aprile 2024 il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio in relazione ai reati degli art. 517-ter, secondo comma, cod. pen. e 171 I. n. 633 del 1991, perché i prodotti riproducevano la poltrona con sgabello disegnata da NOME COGNOME, tutelata dalla normativa sul diritto di autore; che in data 16 maggio 2024 il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro probatorio in assenza di motivazione sulle ragioni per le quali sarebbe stato necessario mantenere il sequestro dei beni e aveva ordinato la restituzione dei beni; che in data 19 giugno 2024 il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro preventivo d’urgenza convalidato il successivo 24 giugno.
3.2. NOME COGNOME nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il riesame sia del sequestro d’urgenza disposto dal P.m. – dichiarato inammissibile perché il sequestro d’urgenza non era in sé impugnabile – sia della successiva ordinanza di convalida del sequestro d’urgenza disposta dal G.i.p. – rigettata perché i prodotti sequestrati riproducevano con “assoluta somiglianza” la poltrona con sgabello di NOME COGNOME, tutelata dal diritto di autore in quanto dotata di valore artistico di originalit riconosciuto a livello internazionale nel campo del design e perché sussisteva il pericolo concreto della vendita dei prodotti contraffatti in violazione della disciplina del diritto di autore -.
3.3. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, il ricorrente ha presentato un ricorso per cassazione in proprio, in quanto indagato nel procedimento RGNR 1219/2024, e non come legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE come si desume dall’intestazione dell’atto, dalla sottoscrizione e dalla procura speciale. Il ricorso è pertanto inammissibile perché presentato da soggetto non dotato di legittimazione attiva né di interesse ad agire perché i beni di cui si invoca la restituzione sono, secondo la stessa prospettazione difensiva, della società e non della persona fisica (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286321-01; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01).
3.4. Peraltro, il ricorso è anche manifestamente infondato perché il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è limitato ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. al solo vizio di violazione di legge mentre il ricorrente ha in realtà contestato la motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento a entrambi i profili del fumus e del periculum. Quanto al primo, ha lamentato che la decisione
era stata fondata sul parere di uno studio legale specializzato in proprietà
industriale che non poteva essere considerato alla stregua di una perizia, mentre dall’ordinanza si desume che l’accertamento della contraffazione, nei limiti della
cognizione della fase, è avvenuto in seguito all’osservazione diretta delle fotografie prodotte in giudizio. Quanto al secondo, ha osservato che la merce era rimasta
imballata nonostante il dissequestro, che non vi era stata alcuna vendita neanche parziale, e che il riferimento via web ai prodotti non era attuale, elementi
considerati all’evidenza recessivi dal Tribunale che ha ritenuto invece concreto e attuale il rischio della commercializzazione, nell’esercizio dell’attività di impresa,
per recuperare i costi di acquisto sostenuti.
3.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 10 gennaio 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore