Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36925 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1205/2024
ALDO ACETO
CC – 12/09/2024
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 16888/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NOME nato a Napoli il 03/03/1971
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto dichiararsi lÕinfondatezza del ricorso, trattato ai sensi dellÕart. 23, comma 8 d.l.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha n.137/2020 e succesisve modd. ed integrazioni;
Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile lÕistanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2024.
Avverso lÕordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione allÕart. 322, cod. proc. pen.
In sintesi, si censura lÕordinanza impugnata per aver ritenuto privo di legittimazione lÕistante, che non avrebbe nemmeno speso la qualifica di amministratore
del condominio, in quanto lÕistanza di riesame avrebbe come scopo quello di ottenere la restituzione di cose non di proprietˆ del ricorrente. Si tratterebbe di motivazione censurabile, non essendosi il tribunale del riesame avveduto che il condominio, amministrato dallÕindagato NOME COGNOME è titolare del permesso di costruire n. 78/2017, con voltura a favore del Condominio INDIRIZZO del 12.08.2021 e proroga di 36 mesi del 12.08.2021. LÕesistenza della legittimazione attiva alla presentazione dellÕistanza di riesame in capo allÕindagato, anche in nome e per conto proprio, risulterebbe pacifica essendo questi lÕamministratore del soggetto in possesso del titolo abilitativo di cui si contesta la violazione alla base della sussistenza del di due dei tre reati ipotizzati, essendo palmare lÕinteresse dellÕistante, indagato, non solo alla verifica della sussistenza del , ma anche alla restituzione dei manufatti propedeutici e strumentali alla prosecuzione dei lavori di restauro del bene monumentale assentiti dal titolo abilitativo. A ci˜ si aggiunge che, tra i reati ipotizzati, vi anche lÕabusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, ci˜ che evidenzierebbe lÕassenza di unÕunivoca riconducibilitˆ della proprietˆ delle opre sequestrate, essendo dunque ipotizzabile che le opere cadute in sequestro siano in realtˆ Òparti comuniÓ del condominio, Richiama a tal fine lÕart. 1130, comma 1, n. 4, cod. nav., sostenendo che essendo legittimato lÕamministratore allÕesercizio di azioni civili in via del tutto autonoma rispetto allÕassemblea condominiale, tale norma descriverebbe il perimetro di una più generale legittimazione attiva in capo allÕamministratore in cui rientrerebbe anche quella di proposizione in via diretta dellÕistanza di riesame art. 322, cod. proc. pen., quando la stessa abbia ad oggetto la conservazione di parti comuni del condominio.
Con requisitoria scritta del 24 luglio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso.
In sintesi, secondo il PG la censura è articolata sulla base degli atti di indagine che segnalano in capo allo GIOIA la duplice qualitˆ di indagato e di amministratore del condominio titolare del permesso di costruzione e dellÕinerenza ai compiti dellÕamministratore della legittimazione a impugnare provvedimenti di tal fatta. Detti rilievi lasciano per˜ impregiudicata la veste esibita dal ricorrente al momento della presentazione del gravame, sulla cui base deve esserne scrutinata lÕammissibilitˆ, come emerge dal caso trattato dalla seguente decisione: ÇL’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestroÈ Nella specie, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietˆ di una societˆ in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; nŽ è stato ravvisato un interesse nell’ottenimento, come indagato,
di una pronuncia sull’insussistenza del “fumus commissi delicti”, attesa l’autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (Sez. 3, n. 47313 del 2017, Rv. 271231-01; Conf. in un caso analogo, Sez.1, n. 6779 del 2019, Rv. 274992Ð01).
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ai sensi dellÕart. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato.
Ed invero, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall’art. 322 cod. proc. pen. all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Per˜, oltre alla legittimazione, deve sussistere l’interesse all’impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle Çdisposizioni generaliÈ, quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. Va rilevato che questa Corte ha superato l’indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell’art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall’art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietˆ di terzi.
Secondo tale orientamento, non pu˜ contestarsi la presenza nell’indagato dell’interesse al gravame: sia perchŽ presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perchŽ i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (ex multis, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089). In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato per˜ ripetutamente affermato il principio secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., pu˜ proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis: Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799); affinchŽ sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale
ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).
Nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme “settoriali” poste nell’ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi – gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. – ma altres’ le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.). Tali norme generali non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di “legittimati” (“l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione…”), individua il di persone che avrebber6 astratto interesse alla proposizione del riesame o dell’appello, trattandosi di categorie alternative – come indiziato dall’uso della congiunzione “e” – e non necessariamente sovrapponibili; le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilitˆ, postulando la necessitˆ di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale l’impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l’art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all’impugnazione “reale”, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilitˆ fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale.
Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).
Deve inoltre precisarsi che la sussistenza dell’interesse ad impugnare non pu˜ presumersi dalla legittimazione ad impugnare. é infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell’interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicchŽ è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilitˆ, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, il Tribunale ha ritenuto determinante, per negare l’interesse a proporre istanza di riesame in proprio dell’odierno ricorrente, il fatto che NOME COGNOME non fosse il proprietario delle cose su cui sono state realizzate abusivamente le opere edili (e, correlativamente, essendo stato
disposto il sequestro anche per il reato di cui allÕart. 1164, cod. nav.) altrettanto abusivamente occupanti, secondo gli accertamenti investigativi, lo spazio demaniale marittimo, essendo tali (passerelle frangiflutti in cemento antistanti lo specchio dÕacqua del mare da cui si accedeva mediante una scalinata in cemento) riferibili al condominio di Villa DÕElboeuf, di cui è amministratore lÕindagato.
5.1. Orbene, il ricorrente ha dedotto e provato, come era suo onere, lÕesistenza di una relazione con il bene in sequestro, suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione, essendo infatti egli non solo lÕamministratore del condominio (che, come è noto, si trova in rapporto di detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessitˆ di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni: Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, Rv. 284991 Ð 01), ma, altres’, come risulta dalla informativa di reato allegata dalla difesa al ricorso, anche il custode giudiziario cui sono stati affidati i beni in sequestro, titolo assolutamente idoneo a qualificare detta detenzione.
5.2. Del resto, la questione della legittimazione dellÕamministratore di condominio in pendenza di sequestro preventivo non è nuova, essendosene giˆ occupata questa Corte, in sede civile, con due decisioni (Sez. 2, ordinanza n. 23255 del 20/08/2021, Rv. 662073 Ð 01, in un giudizio di opposizione, promosso da alcuni condomini, avverso una delibera assembleare del 24.7.2008, nonchŽ, più di recente, Sez. 2, ordinanza n. 12826 dellÕ11/05/2023, non massimata, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di una condomina, decreto emesso per il pagamento di oneri condominiali su istanza dellÕamministratore del complesso edilizio).
5.3. Ebbene, in tali precedenti si è affermato, sulla scia della giurisprudenza formatasi in materia societaria, che il vincolo di indisponibilitˆ derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unitˆ immobiliari di proprietˆ esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall’art. 321 cod. proc. pen., colpisce sia i diritti e le facoltˆ individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell’amministratore, sia i poteri conferiti all’assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullitˆ della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro. Si è rilevato, in particolare, che lÕaffidamento delle parti comuni dell’edificio in condominio ad un custode (come avvenuto nella specie, in cui vi è tuttavia identitˆ tra il custode nominato e lÕindagato, amministratore del condominio istante) ha la sua ragion d’essere nell’esigenza – giustificata, appunto, dalle evidenziate ragioni di preventiva cautela penale che determinano il sequestro – di sottrarre ai condomini ed agli organi del condominio la possibilitˆ di continuare a gestire detti beni, esercitando i diritti e le attribuzioni ad essi correlati, con concentrazione delle attivitˆ gestorie nelle mani dell’ausiliare del giudice. Si tratta, evidentemente, di vincolo avente carattere di provvisorietˆ, come si ricava
dall’art. 323 cod. proc. pen., ma, finchŽ esso perdura, deve dirsi che l’assemblea rimane priva delle proprie competenze di gestione, con conseguente nullitˆ delle deliberazioni adottate nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo del condominio. Si è precisato altres’ che la derivante limitazione dell’esercizio dei diritti dominicali dei condomini, in vigenza del sequestro preventivo penale, rimane cos’ giustificata sia dal carattere temporaneo della indisponibilitˆ sia dalle esigenze di natura pubblicistica sottese all’art. 321 cod. proc. pen., potendo gli stessi esperire la tutela prevista dall’art. 322 cod. proc. pen. Rimane ovviamente salva la possibilitˆ che il giudice penale limiti in concreto i poteri attribuiti al custode dell’edificio condominiale in sequestro, rendendoli compatibili con una permanente residuale disponibilitˆ gestoria da parte dell’amministratore o dell’assemblea, ci˜ costituendo oggetto di accertamento di fatto che deve compiersi nel processo di merito ove sorga questione al riguardo.
5.4. In tal senso, va dunque ritenuto legittimato l’amministratore di condominio a presentare istanza di riesame in ragione della previsione dell’art. 1131, comma 1, cod. civ. che recita: ÇNei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e pu˜ agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terziÈ.
5.5. D’altro canto, che le attribuzioni proprie dell’amministratore consentano allo stesso di agire in giudizio, è stato più volte affermato da questa Corte in sede civile, affermando che l’amministratore di condominio, senza necessitˆ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, pu˜ proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonchŽ impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni art. 1130 cod. civ., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l’esercizio dei servizi condominiali (Sez. 2 civ., n. 16260 del 03/08/2016 – Rv. 641005 – 01; Sez. 2 civ., n. 10865 del 25/05/2016 – Rv. 639968 – 01).
5.6. In sede penale, ad esempio, la legittimazione a sporgere querela è stata anche riconosciuta al detentore qualificato del bene sottratto. Infatti, Sez. U, COGNOME (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01) hanno chiarito che con l’incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all’art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine. Si è pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietˆ e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione
qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Di conseguenza si è affermato che non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso. In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni Unite al direttore dell’esercizio commerciale, che ha l’obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato. Analogamente si è affermato anche per il responsabile della sicurezza di un supermercato, ritenendolo legittimato a proporre querela (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342 – 01; massime conformi: N. 8094 del 2014 Rv. 259289 – 01, N. 11968 del 2018 Rv. 272696 – 01, N. 41592 del 2010 Rv. 249416 – 01, N. 55025 del 2016 Rv. 268906 01).
5.7. Proprio le attribuzioni dell’amministrazione e la relazione di detenzione qualificata con i beni che garantiscono i servizi comuni, oltre che la gestione economica ordinaria del condominio nonchŽ il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, lo pongono in relazione di detentore qualificato rispetto ai beni in sequestro, nella misura in cui gli stessi sono qualificabili come parti comuni del condominio, cosicchŽ deve intendersi anche sotto tale profilo legittimato alla proposizione dellÕistanza di riesame, potendo vantarne, per tale sua qualitˆ, il diritto alla restituzione.
Alla luce dei predetti principi, ritiene il Collegio come, nel caso in esame, lÕordinanza impugnata non si è ad essi attenuta, avendo affermato che lÕindagato, non qualificatosi come amministratore del condominio di INDIRIZZO in quanto non avente diritto alla restituzione, non potendo vantare un titolo proprietario, non fosse legittimato a proporre istanza di riesame.
Non ha, dunque, considerato, il tribunale adito, che avendo lÕindagato la Òdoppia vesteÓ di amministratore condominiale/custode giudiziario, a questÕultimo spettasse – non essendo venuta meno, come correttamente evidenziato dalla richiamata giurisprudenza civilistica, la disponibilitˆ gestoria in capo al medesimo quale amministratore, in assenza di una nomina quale custode di un soggetto terzo rispetto alla persona del predetto amministratore -, la legittimazione a proporre istanza di riesame.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, lÕimpugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al tribunale del riesame di Napoli perchŽ proceda ad esaminare lÕistanza di riesame proposta da NOME COGNOME
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Cos’ deciso, il 12/09/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME