Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12671 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12671 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, in proprio e quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Trib della libertà di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame con il quale il ricorrente chiesto la revoca del sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. avente ad oggetto le quote e il compendio aziendale della RAGIONE_SOCIALE> disposto in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 416 cod. pen. (capo A). Si p che al ricorrente, nella qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, sono conte provvisoriamente i reati di cui agli artt. 416 cod. peri. (capo A), 10 quater, com DIgs.74/2000 e 40, comma 1, lett. b) T.U. Accise (capi U e U1).
Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relaz all’art. 322 bis cod. proc. pen. sotto due profili.
Innanzitutto, il giudice a quo ha ritenuto inammissibile l’appello, essendo l’impugnazione priva della procura speciale rilasciata dal rappresentante legale della società ai difen Tuttavia, rappresenta il ricorrente, tale procura speciale era stata ritualme tempestivamente conferita, ma evidentemente non trasmessa dal Gip del Tribunale di Bologna al Tribunale del riesame, come disposto con ordinanza del 15/07/2024 dalla Corte di cassazione che, avendo convertito in appello il gravame erroneamente formulato come ricorso per cassazione, aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso. Prova incompleta trasmissione degli atti si evince dal fatto che il Tribunale del riesame di Bol dopo aver reso ostensibile l’intero fascicolo, non ha rinvenuto all’interno del fascicolo l’ di revoca del sequestro preventivo e la documentazione allegata dai difensori del ricorrent corredo, depositata in data 25/03/2024 all’attenzione del Gup. Pertanto, il giudice, su ist scritta depositata dal difensore del ricorrente, aveva richiesto la completa trasmiss dell’istanza di revoca, senza specificare però che fosse trasmesso anche il fascicole contenente le nomine. Evidenzia, dunque, il ricorrente che vi è stato un incompleto deposi degli atti al giudice del riesame, in quanto l’istanza di revoca del sequestro preventivo era degli allegati e dell’apposito fascicoletto contenente le nomine e le procure speciali depos in sede di udienza preliminare. Pertanto, allega al ricorso per cassazione procura speciale ex a 122 cod. proc. pen. nonché nomina fiduciaria rilasciata da COGNOME NOME in proprio e qua rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE inviata in data 18/03/2024 a mezzo pe allegando le ricevute di avvenuta consegna.
In secondo luogo, il ricorrente afferma l’erroneità di quanto affermato da giudice a quo a proposito di una asserita carenza di legittimazione alla proposizione del gravame in capo legale rappresentante della società. li giudice a quo infatti asserisce, richiamando a impropriamente Sez. 1, n.36064 del 15/06/2023 che la legittimazione spetta all’amministratore giudiziario nominato per quanto attiene ai beni sociali e ai titolari delle quote sociali ai soci – per quanto attiene al sequestro delle quote sociali. Il legale rappresentante della so
in quanto tale, ove dunque non sia titolare di quote sociali, non sarebbe secondo la te propugnata dal giudice a quo, legittimato ad impugnare il sequestro. Tuttavia, i poteri confer all’amministratore giudiziario non includono anche il potere di chiedere la revoca del vincolo cui la nomina dell’amministratore si fonda, non essendo plausibile che egli chieda la revoca di s stesso. Inoltre, poiché il sequestro ha per oggetto il patrimonio sociale, secondo giurispruden consolidata, sussiste la legittimazione all’impugnazione del titolo cautelare in capo al leg rappresentante dell’ente, peraltro nel caso di specie, anche imputato nel procedimento penale che ne scaturì, avendo un interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che l’istanza di restituzione avanzata ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen al GUP non fosse corredata da procura speciale rilasciata ai difensori istanti, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME da parte della società, in quanto GUP ha provveduto su istanza scritta, depositata all’udienza preliminare del 25/03/2024, priva di procura speciale. Inoltre, ha affermato l’irrilevanza della nomina fiduciaria confer medesimi difensori da COGNOME Luigi in proprio, quale imputato nel procedimento penale per cui vi è,rinvio a giudizio e altrettanto irrilevante la procura speciale rilasciata dal COGNOME nella qualità di rappresentante legale, ai fini della presentazione del ricorso ex art cod. proc. pen., in quanto successiva all’istanza proposta ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen
Tuttavia, dall’esame degli atti, risulta che il ricorrente, in data 18 marzo 2024, ha in con pec (vi è anche la ricevuta di avvenuta consegna) procura speciale e nomina fiduciaria rilasciata in favore dell’ avv. NOME COGNOME sia nella qualità di imputato nel procedimento pen rgnr. 10812/2019 che nella qualità di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE i relazione alla procedura di revoca del sequestro impeditivo, e che anche il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna del 22/04/2024 di rigetto della richiesto d dissequestro, poi convertito in appello, è corredato di procura speciale del 02/05/2024 Erroneamente, dunque, il giudice a quo ha ritenuto che l’istanza di restituzione avanzata ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen al GUP non fosse corredata da procura speciale.
2.1.Quanto al profilo inerente alla legittimazione ad impugnare, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile la richiesta operando la distinzione tra le quote societarie – di spettanza dei – e compendio aziendale, affermando che il ricorrente non ha legittimazione ad impugnare, posto che è stato nominato un amministratore giudiziario. Al riguardo, ha richiamato il princip secondo cui, in tema di sequestro preventivo di beni di una società, la legittimazion all’impugnazione spetterebbe all’amministratore giudiziario nominato all’atto del sequestro e non
al legale rappresentante della persona giuridica in carica prima del provvedimento ablatori (Sez. 1, n. 36064 del 15/06/2023, Rv. 285280). Va tuttavia precisato che il precedente giurisprudenziale richiamato concerne, a ben vedere, la diversa ipotesi in cui il socio unico de società non abbia – o non abbia più – la rappresentanza formale dell’ente, posto che costituisc ius receptum il principio, ricordato anche dalla pronuncia, secondo cui colui che riveste qualifica di socio di una società di persone ma non quella di legale rappresentante non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non pote far valere in giudizio situazioni a lui estranee (in tal senso, da ultimo, Sez 34996 del 15/05/2024 Cc. (dep. 18/09/2024 ) Rv. 286910).
Nel caso in disamina, il ricorrente ha formulato richiesta di riesame sia nella qualit indagato nel procedimento penale, che nella qualità di legale rappresentante dell’ente, quale avente diritto alla restituzione delle quote e del compendio aziendale. Pertanto, aveva interes alla restituzione tanto delle quote sociali quanto dei beni sociali. Non è d’altronde sostenibi tesi propugnata dal Tribunale che condurrebbe, nella specie, all’incongrua conclusione secondo cui la pronuncia reiettiva della richiesta di revoca del sequestro non potrebbe essere impugnat né da parte dell’indagato, né da parte del rappresentante legale della società.
Si impone, quindi, al riguardo, RAGIONE_SOCIALE un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Il Presid
Così deciso in Roma, all’udienza del 05/02/2025
Il consigliere estensore