Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17830 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17830 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Rubiera (RE) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/9/2023 del Tribunale del riesame di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/9/2023, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 29/6/2023 dal Tribunale di NOME, che aveva accolto l’istanza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere la restituzione del suolo e di strutture fisse e funzionali di un parco acquatico già sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento a carico, tra gli altri, del COGNOME.
Propone ricorso per cassazione quest’ultimo, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 52-59, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Si premette che per tutti i sequestri preventivi a fini di confisc (esclusi quelli impeditivi) troverebbe applicazione il “codice antimafia” di cui a decreto citato, relativamente alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali; in tal modo, il legislatore avrebbe inteso uniformare la tutela dei creditori di buona fede, senza differenziare tra sequestri e confische penali e parapenali. Dopo la riforma del 2019, peraltro, la disciplina di cui agli artt. 52-59 d. Igs. n. 159 del 2011 costituirebbe il modello normativo unitario di riferimento da attivare dopo la sentenza di primo grado recante la confisca, con riguardo a tutti i sequestri di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. peri. Tanto premesso, l’ordinanza sarebbe affetta da motivazione viziata, che non terrebbe conto del fatto che: a) il procedimento penale sarebbe tuttora in corso, in fase istruttoria; b) i ricorrente non avrebbe potuto impugnare il provvedimento del giudice delegato al fallimento (con il quale è stato risolto il contratto tra il RAGIONE_SOCIALE e la socie “RAGIONE_SOCIALE“), potendo agire soltanto il curatore fallimentare; c) i ben sarebbero stati restituiti al terzo (il citato RAGIONE_SOCIALE) senza che fosse stato cristallizzato un giudizio in cui questi avesse fatto valere le proprie ragioni, come invece richiesto dall’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. Nel caso di specie, dunque, la restituzione dei beni sarebbe stata disposta prima della pronuncia di una sentenza, al di fuori di un processo di cognizione ed in palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
con riguardo alle stesse norme, si lamenta poi la mancanza di motivazione. L’ordinanza non avrebbe tenuto conto della sentenza “Muscari” delle Sezioni Unite del 20 luglio 2017, con la quale sarebbe stato chiaramente affermato che, prima del giudicato, il titolo in forza del quale il bene viene sottratto alla disponibilità terzo è il provvedimento di sequestro preventivo, contro il quale l’unico rimedio attivabile è l’appello cautelare; fino a che la sentenza non diviene irrevocabile, pertanto, il bene sarebbe indisponibile non perché confiscato, ma perché sequestrato. Ne conseguirebbe, dunque, che solo nella fase esecutiva un terzo interessato potrebbe adire il giudice ex art. 676 cod. proc. pen., a prescindere dalla pregressa partecipazione al processo di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile per difetto di legittimazione.
Occorre premettere che il COGNOME è indagato per il delitto di cui agli artt. 416 cod. pen., 3, 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n, 74, quale promotore di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati
tributari; tale contestazione è mossa sul presupposto che il soggetto fosse, tra l’altro, l’amministratore di fatto di ben 24 società, tra le quali la “RAGIONE_SOCIALE che si assumono impiegate per commettere i reati-fine.
Tanto premesso, sia il ricorso che il provvedimento impugnato hanno evidenziato che: a) i beni di cui si tratta avevano costituito oggetto di un contratt di appalto concorso per la concessione in uso di un sito di proprietà comunale, da attrezzare a parco giochi, stipulato il 19/12/1990 tra la società citata ed il RAGIONE_SOCIALE; b) con ordinanza del 2/4/2023, questo contratto era stato dichiarato risolto per inadempimento della società (nelle more dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di NOME del 20/4/2022), così disponendosi che il curatore restituisse il parco acquatico (solo attrezzature fisse e funzionali) “per il caso cui venisse disposto il dissequestro in sede penale”; c) con ordinanza del 29/6/2023, il Tribunale di NOME aveva revocato il sequestro, disponendo la restituzione dei beni sopra citati in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE; d) avverso questo provvedimento, il COGNOME aveva proposto appello cautelare, poi deciso con l’ordinanza qui impugnata.
Così richiamati i termini della vicenda, risulta dunque evidente che lo stesso indagato – che propone ricorso per cassazione in proprio – non vanta alcuna legittimazione ad impugnare, difettando di un qualunque interesse: per costante indirizzo, infatti, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le molte, Sez. 3, n. 16352 dell’11/1/2021, COGNOME COGNOME, Rv. 281098).
Ebbene, tale interesse difetta del tutto in capo al ricorrente: quand’anche, infatti, l’impugnazione risultasse fondata, i beni non gli potrebbero comunque essere restituiti, mancando egli di un qualunque titolo sugli stessi, invero mai speso. Anzi, è proprio il ricorso a sottolineare (pag. 3), come peraltro già l’appello, che il COGNOME “non era legale rappresentante della società fallita” (tanto che gli viene contestato il ruolo di amministratore di fatto), così da evidenziare ulteriormente l’assoluta carenza di legittimazione ad impugnare. Nello stesso senso, peraltro, il Collegio osserva che la medesima ordinanza del 29/6/2023 aveva costituito oggetto di appello cautelare anche da parte del coindagato NOME COGNOME, sul presupposto che il parco acquatico in oggetto sarebbe rientrato “tra i beni nella disponibilità dal 1.1.2012 della RAGIONE_SOCIALE, che infatti gestiva il parco acquatico, il cui rappresentant legale è COGNOME NOME“.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente