Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41561 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/12/2022 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO CHE HA CHIESTO L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA IMPUGNATA CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE DI PESARO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 4 gennaio 2023 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da NOME COGNOME, ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 12 dicembre 2017, dal Tribunale di Forlì e, in data 16 novembre 2018 e 26 aprile 2019, dalla Corte di appello di Bologna, determinando la pena complessiva in anni uno e mesi undici di reclusione ed C 400 di ammenda.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per l’incompetenza del giudice adito.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Ha proposto l’impugnazione della menzionata ordinanza del Tribunale di Rimini il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pesaro, privo di legittimazione ad impugnare provvedimenti pronunciati da giudice di diverso circondario.
Ricorre, dunque, caso di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, lettera a, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 13 giugno 2023.