Legittimazione a proporre querela: chi può denunciare il furto?
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: la legittimazione a proporre querela. Spesso si crede che solo il proprietario di un bene possa denunciare un furto, ma la Suprema Corte ci ricorda che la realtà giuridica è più ampia e si estende a chiunque abbia una relazione di fatto con la cosa sottratta. Analizziamo come il concetto di ‘possesso’ diventi la chiave per determinare chi sia la vera ‘persona offesa’ dal reato.
I fatti di causa: l’accusa di tentato furto aggravato
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di tentato furto pluriaggravato. Inizialmente, l’imputato era stato condannato anche per danneggiamento, ma la Corte d’Appello aveva ritenuto tale reato assorbito in quello di tentato furto, rideterminando la pena. L’episodio delittuoso si era verificato ai danni di un’attività commerciale.
Il motivo del ricorso: la contestata legittimazione a proporre querela
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: un vizio di violazione di legge. Nello specifico, si contestava la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto. La difesa sosteneva che la querela, atto indispensabile per procedere, fosse stata presentata da un soggetto non legittimato.
Il cuore della questione: chi ha sporto la querela?
La querela era stata sporta dal marito della titolare del negozio. Secondo la tesi difensiva, non essendo lui il proprietario legale dell’attività, non avrebbe avuto il diritto di avviare l’azione penale. Questo cavillo procedurale, se accolto, avrebbe potuto portare all’improcedibilità e, di conseguenza, all’annullamento della condanna.
La decisione della Cassazione sulla legittimazione a proporre querela
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Per farlo, ha richiamato un principio di diritto consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite, che definisce in modo estensivo la figura della persona offesa nel reato di furto.
La nozione di “possesso” nel reato di furto
Il bene giuridico protetto dal reato di furto non è solo la proprietà o altri diritti reali. La tutela si estende anche al possesso, inteso come una semplice relazione di fatto con la cosa. Questo significa che non è necessario avere un titolo giuridico (come un contratto di proprietà) per essere considerati possessori. Il possesso esiste anche quando la disponibilità del bene è precaria, clandestina o illecita.
Chi è la “persona offesa” legittimata?
Di conseguenza, la qualifica di persona offesa, e quindi la legittimazione a proporre querela, spetta a chiunque sia titolare di questa posizione di fatto. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la querela era stata sporta dal marito della titolare, il quale, come emerso dalla sentenza impugnata, si occupava insieme alla moglie della gestione dell’attività commerciale. Questa sua partecipazione attiva lo qualificava a tutti gli effetti come possessore dei beni presenti nel negozio e, pertanto, come persona offesa dal tentato furto.
le motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sottolineando che il concetto di possesso rilevante in ambito penale è più ampio di quello civilistico. Non si richiede la diretta disponibilità fisica né un titolo formale. È sufficiente una relazione di fatto con il bene che attribuisca al soggetto un interesse concreto alla sua protezione. Poiché il marito della titolare partecipava attivamente alla gestione del “Centro Acquari”, egli deteneva un potere di fatto sui beni in esso contenuti. Questo potere di fatto lo rendeva titolare dell’interesse protetto dalla norma sul furto, conferendogli pienamente la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.
le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione conferma che la tutela penale contro il furto è ampia e pragmatica. La decisione di dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria rafforza un principio importante: per la giustizia penale, conta la sostanza della relazione con un bene, non solo la forma. Chiunque gestisca, custodisca o abbia la disponibilità di un bene può essere considerato vittima di un furto e ha il pieno diritto di chiedere giustizia, attivando l’azione penale attraverso la querela.
Chi può sporgere querela per il reato di furto?
Non solo il proprietario del bene, ma chiunque ne abbia il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa, anche in assenza di un titolo giuridico formale.
Il familiare del proprietario di un negozio può validamente denunciare un furto?
Sì, se tale familiare partecipa attivamente alla gestione dell’attività commerciale. Tale coinvolgimento lo qualifica come possessore dei beni e, di conseguenza, come persona offesa legittimata a sporgere querela.
Che cosa si intende per “possesso” ai fini della tutela penale contro il furto?
Si intende una relazione di fatto tra una persona e un bene, che non richiede né la diretta disponibilità fisica né un titolo giuridico. Anche una detenzione clandestina o illecita può configurare un possesso penalmente tutelato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14186 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte dr appello di Palermo in data 18 aprile 2023 che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e 635, comma 2, cod. pen., ha dichiarato assorbito il delitto di danneggiamento in quello di tentato furto pluriaggravato e, per l’effetto, ha rideterminando la pena (fatto commesso in Trapani il 10 settembre 2018);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento a sopravvenuta procedibilità a querela del furto per il quale egli è stato condannato, sotto profilo del difetto di legittimazione del soggetto che l’aveva presentata, è manifestament infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, il bene giuridico pro dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali person godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino qua esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare d tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazi a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975), come nel caso di specie, in cui la querela è stata sporta dal marito della titolare del negozio, che,. assieme alla moglie occupava della gestione dell’attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE” (vedasi pag. 2, punto. 3.1. della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31gennaio 2024
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estensore GLYPH
Il Presidente