Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37567 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME VERCELLI il DATA_NASCITA
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 27 febbraio 2024, che ha confermato la condrina inflittagli pe delitti di cui agli artt. 624 cod. pen. (capo A) e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Vercelli il 16 gennaio 2021);
– che l’impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di due motivi, ciascuno dei quali a p censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che entrambi i motivi di ricorso, nella parte in cui eccepiscono l’irritualità e l’invalidi querele proposte dalle persone offese, sono manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuab solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nél possesso – int come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anch assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecit con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la iqualifica di pers offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (SezL U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975), come nei casi oggetto di scrutinio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), con l’ulteriore precisazione che ineccepibile risulta, altresì, il riferimento conte della sentenza impugnata al pacifico principio di diritto secondo cui:«Il legale rappresentan di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutar assembleare, sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito rnandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell’oggetto e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fin già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in con dei poteri e della facoltà conferite» (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767), con l conseguenza che, in tale ipotesi: «L’onere di indicare la fonte spedifica dei poteri rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amMinistratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l’implicito riferimento al 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione» (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019 Rv. 277077); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– che le restanti censure di cui ad entrambi i motivi di ricorso – che dénunciano il vizio motivazione da travisamento della prova in punto di responsabilità del ricorrente – sono affida a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 3 della senteriza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura de fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, inopinabili e decisivi fraint (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, kv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complessp, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaffiento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente