Legittimazione a Proporre Querela: La Cassazione Conferma il Potere del Gestore
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: la legittimazione a proporre querela. Con una decisione netta, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso di tre imputati, consolidando un principio di fondamentale importanza pratica: il gestore di un’attività commerciale ha pieno diritto di sporgere querela per i reati subiti dall’esercizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo: Un Percorso Giudiziario Complesso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino. Contro tale decisione, tre imputati avevano già proposto un primo ricorso in Cassazione, che era stato parzialmente accolto. In particolare, la Suprema Corte aveva annullato la sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica di un capo d’imputazione per furto pluriaggravato, rinviando il caso a un’altra sezione della Corte di Appello per una nuova valutazione e per la rideterminazione della pena.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha rilevato un difetto di querela per alcuni capi di imputazione, ha concesso le attenuanti generiche a tutti gli imputati e ha ricalcolato le pene. Non soddisfatti, gli imputati hanno nuovamente presentato ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza.
I Motivi del Ricorso: I Punti Contestati dagli Appellanti
Il nuovo ricorso si fondava su tre motivi principali:
1. La contestazione sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute meramente equivalenti alle aggravanti.
2. La presunta irregolarità della querela relativa al reato di furto, mettendo in dubbio la titolarità del potere di presentarla da parte del querelante.
3. La sussistenza della recidiva.
La Legittimazione a Proporre Querela secondo la Cassazione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel rigetto del motivo relativo alla legittimazione a proporre querela. Gli imputati sostenevano che la persona che aveva sporto denuncia non ne avesse il titolo. La Corte ha spazzato via ogni dubbio, richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 40354 del 2013).
Secondo questo consolidato orientamento, il titolare del potere di proporre querela non è necessariamente il proprietario legale del bene, ma colui che ne ha il possesso o la detenzione. Pertanto, il gestore di un esercizio commerciale, in quanto responsabile e detentore dei beni presenti al suo interno, è pienamente legittimato a sporgere querela per un furto commesso ai danni dell’attività. Il suo potere deriva direttamente dal suo rapporto di fatto con la cosa, ovvero dal mero possesso.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di questo principio, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno specificato che le censure mosse dagli imputati erano manifestamente infondate o proponevano motivi non consentiti in sede di legittimità. In particolare, la questione sulla querela era già stata risolta dalla giurisprudenza di massimo livello, mentre gli altri motivi (attenuanti e recidiva) rappresentavano una mera riproposizione di temi già adeguatamente valutati e decisi dai giudici di merito, e quindi non riesaminabili in Cassazione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per i ricorrenti. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che potessero escludere una loro colpa nel determinare la causa di inammissibilità, sono stati condannati anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Dal punto di vista giuridico, questa ordinanza rafforza la tutela delle attività commerciali, semplificando l’avvio dell’azione penale per reati come il furto. Si conferma che non sono necessarie procure speciali o la presenza del proprietario formale: la denuncia presentata dal responsabile di fatto del negozio è sufficiente e pienamente valida per far partire il procedimento penale.
Chi ha il diritto di sporgere querela per un reato commesso ai danni di un esercizio commerciale?
Secondo la Corte di Cassazione, che richiama una pronuncia delle Sezioni Unite, il gestore dell’esercizio è titolare del potere di proporre querela, in quanto il suo diritto è correlato al mero possesso dei beni.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti o manifestamente infondati, come la riproposizione di questioni già adeguatamente vagliate in sede di merito e la contestazione di un principio, quello sulla legittimazione a querelare del gestore, già consolidato nella giurisprudenza.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 7 marzo 2023, n.13244 dell 2023, questa Corte di Cassazione – Sezione V – ha parzialmente accolto i ricorsi propos da NOME, NOME COGNOME e NOME avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 24 marzo 2022. In particolare è st accolto il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto di cui n.7 (furto pluriaggravato), con rinvio anche per la rideterminazione trattamento sanzionatorio.
In sede di rinvio, la Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in d 26 febbraio 2024, ha rilevato il difetto di querela in riferiment imputazioni di cui ai capi 1 e 4; ha concesso a tutti gli imputati le circo attenuanti generiche con carattere di equivalenza ed ha rideterminato pene.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione – nell forme di legge – NOME, NOME e NOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare i motivi riguarda a) la mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche; b) la ritu della querela in riferimento all’aspetto soggettivo della titolarità del per il reato di cui al capo 7; c) la sussistenza della recidiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi no consentiti o comunque manifestamente infondati.
Ed invero, quanto al profilo della legittimazione a proporre querela le Sezioni U (v. Sez. U n.40354 del 18.07.2013, rv 255975) hanno precisato come il gestor dell’esercizio sia titolare del potere di proporre querela, correlato a possesso; quanto ai profili residui si tratta di riproposizione di temi v adeguamente in sede di merito e, dunque, non rivalutabili.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elemen atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibil al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ciascuno ai sensi dell’art. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presldente