Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3660 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ROMA il 15/10/2000 NOME COGNOME nato il 05/10/2000 NOME COGNOME nato a ROMA il 29/03/1996 COGNOME nato a ROMA il 08/05/1999 NOME COGNOME nato a ROMA il 28/02/2005 NOME nato a ROMA il 19/06/1999
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 31165/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 27 novembre 2024
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME FaroCOGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625 comma 1, n. 7bis), cod. pen., ha rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 56, 62 625, comma 1, n. 2) e 5), cod. pen., contestato agli imputati;
Tutti i ricorsi deducono, con un unico motivo – ad eccezione del ricorso di COGNOME che deduce anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – l’improcedibilità del reato per difetto di querela, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della pers offesa del delitto ascritto ai ricorrenti.
Il motivo è fondato.
In effetti, l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento d regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. 1) de 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la per offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di c all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis”.
Nel caso di specie non ricorre nessuna delle condizioni che legittimano l’esercizio ex officio dell’azione penale, in quanto la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della circostan aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7bis), cod. pen., originariamente contestata.
La Corte di Appello ha ritenuto che la condizione di procedibilità fosse integrata dalla denunci – querela – in atti – presentata il 16 luglio 2023 da COGNOME NOME in qualità di responsa incaricato dalla società Alitalia Servizi s.p.a., proprietaria dei locali in cui si è consu furto.
Tutti i ricorrenti deducono la mancanza della condizione di procedibilità sul presupposto che la RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimata a proporre querela, poiché dall’atto in questione emerge che la stessa fosse semplicemente una dipendente della società Alitalia RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
La giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, ampliato il novero di persone legittimate proposizione di querela sulla base della considerazione secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali person godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino qua esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare d
tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazi a proporre querela (Sez. U, 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975-01).
Tale principio di diritto, tuttavia, è stato precisato nel senso che la suddetta posizione di debba comunque intendersi come autonomo potere di gestire, custodire o alienare il bene (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Rv. 275342; Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, Rv. 285824).
Nel caso di specie, non si configurava in capo alla RAGIONE_SOCIALE né una situazione giuridica soggettiva né una situazione fattuale che consentisse di attribuire alla stessa la qualific soggetto legittimato a sporgere querela nel senso appena precisato. Ne discende che il verbale sottoscritto dalla stessa in data 16 luglio 2023 non integra una condizione di procedibilità sensi degli artt. 120 cod. pen e 336 cod. proc. pen.
Ne consegue ulteriormente che, in assenza elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
Così deciso il 27 novembre 2024
Il consigliere COGNOME
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Il Predeje