Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 108 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 108 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.NUMERO_DOCUMENTO2025
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
CC Ð 18/12/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Bitonto il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 29/05/2025 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso.
Il tribunale del riesame di Bari rigettava la richiesta di riesame avanzata da COGNOME NOME, avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca emesso 23.4.2023 dal Gip del tribunale di Bari, in ordine al reato ex art. 256 co. 1 lett. a) e b) del Dlgs. 152/06, con riferimento ad un veicolo marca IVECO condotto da un dipendente della ditta del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, il quale era stato notato dagli operanti mentre, alla guida del veicolo, sversava rifiuti.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il proprio difensore COGNOME NOME, deducendo due motivi di impugnazione.
Rappresenta con il primo i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla qualificazione del fatto come reato, stante la occasionalitˆ della condotta e le circostanze per cui, per ragioni tecniche sopravvenute e impreviste, il veicolo doveva essere fermato a seguito della perdita, lungo la direzione di marcia, di parte del carico sulla sede stradale, senza che emergesse alcuna finalitˆ di smaltimento abusivo. Si aggiunge che la ditta di riferimento era peraltro titolare di autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti. La condotta sarebbe dunque Òpriva di stabilitˆ e doloÓ.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge a fronte della inapplicabilitˆ della confisca in relazione allÕart. 259 comma 2 Dlgs. 152/06, in ragione della assenza, per le ragioni suesposte, del reato presupposto. Con violazione del principio di legalitˆ e offensivitˆ.
5.Preliminarmente si rileva che il ricorso è proposto dal COGNOME quale indagato e che in tale qualitˆ risulta rilasciata la procura speciale citata in ricorso, cos’ che lo stesso dichiara “É.di nominare mio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO del Foro di Bari, al quale conferisco procura speciale a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari É..”.
6.Consegue che il ricorso è inammissibile, in quanto, come risulta dagli atti disponibili e in particolare dalla cnr del Commissariato P.S. di Monopoli, il veicolo in sequestro e qui in contestazione è indicato come “Éintestato alla ditta ‘RAGIONE_SOCIALE” e dunque è di proprietˆ della predetta societˆ e non del ricorrente. Che quindi non ha interesse a proporre ricorso, atteso che l’assenza di proprietˆ esclude in radice ogni possibilitˆ di agire in questa sede in funzione della finale
restituzione di quanto in sequestro. Va qui ribadito, allora, il principio secondo il quale vi è legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l’applicazione solo in quanto si vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. da ultimo Sez. 5 n. 52060 del 30/10/2019 Rv. 277753 – 04). Ancora, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purchè vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 – 01). Nè soccorre la recente decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla informazione provvisoria n. 15 inerente la decisione assunta alla udienza del 25 settembre 2025, per cui “la persona sottoposta ad indagini pu˜ proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.
7. In questo quadro, e solo per completezza, pu˜ aggiungersi che ai sensi dellÕart. 25 undecies comma 2 del Dlgs. 231/01, è prevista per il fatto individuato in ordinanza ai fini del sequestro, anche la responsabilitˆ da illecito amministrativo RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche. In casi del genere ove il ricorso venisse presentato nella qualitˆ di legale rappresentante dellÕente di riferimento, da chi risultasse nel contempo anche indagato per il medesimo reato, dovrebbe tenersi conto del principio per cui in tema di responsabilitˆ da reato degli enti non è valido l’atto di costituzione di una societˆ nel procedimento a suo carico se sottoscritto dal rappresentante legale incompatibile, perchè contestualmente indagato per il reato presupposto della suddetta responsabilitˆ, nonchè dal presidente del collegio sindacale del quale non siano stati documentati i poteri di rappresentanza. (In motivazione la Corte ha altres’ rilevato, per i medesimi motivi, l’invaliditˆ della procura speciale rilasciata dagli stessi soggetti al legale nominato difensore dell’ente e la conseguente inammissibilitˆ RAGIONE_SOCIALE impugnazioni avverso decreto di sequestro preventivo presentate da quest’ultimo per conto dell’ente). (Sez. 6, n. 29930 del 31/05/2011, Rv. 250432 – 01). Si è anche specificato che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo. (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015 Rv. 264311 Ð 01). Inammissibilitˆ che, come noto, è rilevabile anche in sede di legittimitˆ. Invero, è espressione di un principio generale la regola per cui in tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l’inammissibilitˆ del gravame per carenza di interesse è rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimitˆ e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale. (Fattispecie in cui l’indagato, ricorrente per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva prospettato nel gravame che il bene oggetto del provvedimento apparteneva al proprio coniuge). (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, quale rappresentante legale, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Cos’ deciso il 18/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME