Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14387 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14387 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Canicattì il 15/4/1980
avverso l’ordinanza resa il 5 settembre 2024 dal Tribunale di Agrigento.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; nessuno è presente per il ricorrente nonostante sia stata avanzata richiesta di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Agrigento sezione per il riesame ha respinto l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME nei confronti del decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo della società RAGIONE_SOCIALE, delle quote societarie, delle somme depositate presso i conti correnti intestati alla D.LGSRAGIONE_SOCIALE e delle autovetture indicate nel verbale di sequestro, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, a diversi reati di truffa e frode in commercio nonché al delitto di trasferimento fraudolento di valori per avere l’indagato fittiziamente attribuito a NOME NOME e COGNOME NOME la titolarità e la gestione della società RAGIONE_SOCIALE di fatto a lui riconducibile.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso il difensore di NOME COGNOME deducendo:
2.1 Violazione di legge per assenza del fumus commissi delitti e del periculum in mora e violazione per assenza di motivazione o motivazione meramente apparente.
Osserva il ricorrente che 18 luglio 2024 veniva eseguitq l’ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare dell’indagato e il contestuale sequestro; nella fase esecutiva la polizia giudiziaria provvedeva al sequestro di 31 autovetture riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE e il sequestro veniva eseguito anche nei confronti dell’odierno ricorrente, sebbene estraneo alla struttura societaria.
Il PM convalidava il sequestro definendolo probatorio con decreto del 16 luglio 2024, che veniva sottoposto ad impugnazione, e il Tribunale di Agrigento con ordinanza del 30 luglio 2024 emessa nei confronti di COGNOME COGNOME, legale rappresentante della società annullava il detto sequestro. Tuttavia i beni oggetto di sequestro non venivano restituiti e il 6 agosto 2024 veniva aperto un nuovo procedimento che vedeva indagato l’odierno ricorrente, COGNOME Diego e NOME COGNOME e veniva emesso un decreto di sequestro preventivo convalidato dal GIP con provvedimento del 19 agosto 2024 , che veniva impugnato con istanza di riesame, respinta dal Tribunale ed oggetto del presente ricorso.
Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione poiché il decreto di sequestro preventivo deve indicare le ragioni che rendono necessario anticipare l’effetto ablativo prima della definizione del giudizio, anche se il sequestro strumentale alla confisca è una figura autonoma rispetto al sequestro impeditivo. Il parametro dell’esigenza anticipatoria deve fungere da criterio generale a cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, sicché il provvedimento di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione anche del periculum in mora.
Lamenta inoltre che il Tribunale si è limitato a trascrivere l’ordinanza del GIP e ad indicare le singoli parti dell’addebito e a richiamare le ipotesi di accusa contestata, valorizzando una giurisprudenza non conforme al caso esame, senza porre in essere un’autonoma valutazione del compendio investigativo e senza dare contezza delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto. Inoltre la conferma del provvedimento di sequestro viene ancorato su elementi di prova idonei a fondare i gravi indizi a carico di tutti gli indagati nel nuovo procedimento in relazione alla ipotizzata associazione per delinquere, ma la ritenuta partecipazione di altri soggetti nell’ambito di questo sequestro viene presuntivamente ritenuta sussistente in assenza di elementi indiziari di spicco.
Quanto al periculum in mora, a pagina 15 dell’impugnato provvedimento il – Tribunale sostiene che la perdurante disponibilità della società e dei veicoli consentirebbe agli indagati la perpetrazione di ulteriori reati della stessa specie, tenuto conto dell’accertato modus operandi dell’associazione. Tale richiamo si basa su rilievi del tutto astratti.
2.2 Violazione di legge in relazione all’art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen. poiché il decreto di sequestro preventivo è stato GLYPH adottato dal pubblico ministero e
successivamente convalidato dal Gip con ordinanza oggetto del presente ricorso, mentre il pubblico ministero avrebbe dovuto, a seguito dell’annullamento della convalida del primo sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame, restituire il compendio sequestrato. Attraverso l’apertura di un nuovo fascicolo e la contestazione di un nuovo reato provvisoriamente posto a carico dell’indagato è stato disposto il sequestro preventivo con conseguente convalida del GIP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione da parte dell’odierno ricorrente.
Ed invero secondo giurisprudenza consolidata il soggetto indagato nell’ambito di un procedimento cautelare reale non può solo per questo impugnare il provvedimento di sequestro, ma deve avere un interesse a avanzare l’impugnazione, perché titolare di un diritto alla restituzione.
E’ stato infatti precisato che in materia di sequestro preventivo, perchè sia legittimato a proporre impugnazione, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la legittimazione dell’indagato ad impugnare un provvedimento di sequestro di beni a lui ritenuti riferibili dall’A.G. procedente, ma dei quali egli negava la titolarità e disponibilità). (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601 – 01)
L’ordinanza impugnata fa seguito ad una richiesta di convalida di un sequestro preventivo operato d’urgenza dal PM in data 8/8/2024 , dopo che il Tribunale del riesame aveva annullato per difetto di motivazione il decreto emesso dal PM il 16 luglio 2024 di convalida del sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla PG; il sequestro ha per oggetto d j la società RAGIONE_SOCIALE, le quote societarie, le somme depositate e le , autovetture esposte sul piazzale, alcune delle quali di proprietà della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il cui amministratore unico è COGNOME Diego.
Deve rilevarsi che l’odierno ricorrente risulta indagato per il reato di trasferimento fraudolento di valori per avere fittiziamente intestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME la titolarità e la gestione della società suindicata; di conseguenza non è legittimato a proporre ricorso avverso il provvedimento considerato, in quanto, pur essendo indagato nel procedimento, non risulta essere formalmente socio o rappresentante legale della società di cui lamenta il sequestro delle quote, dei conti correnti e delle autovetture.
Peraltro, a pagina 14 dell’impugnata ordinanza emerge che la difesa, nel corso dell’udienza del riesame, ha contestato la posizione di amministratore di fatto della società e ha sostenuto che NOME COGNOME non può ritenersi il dominus occulto della
D.LGSRAGIONE_SOCIALE poiché scarni e rilevanti sarebbero gli elementi indiziari da cui trarre prova della sua effettiva signoria sulla società predetta, formalmente intestata a COGNOME DiegoCOGNOME
2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso, il 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente