Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39546 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39546 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
CC Ð 14/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 20317NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Marcianise il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 30/04/2025 del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
Il tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, adito con istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di circa euro 20.000, corrispondenti all’iva evasa in ordine al reato ex art. 81 cpv. c.p. e 2 del Dlgs. 74/2000, per avere indicato in dichiarazioni annuali di legge fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti – sequestro finalizzato alla confisca diretta e in subordine a quella per equivalente ed emesso dal Gip del medesimo tribunale -, confermava l’impugnato sequestro.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, quale indagato siccome legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di Milano, deducendo tre motivi di impugnazione.
Rappresenta con il primo, il vizio di violazione di legge processuale per carenza di motivazione in ordine alla esistenza del fumus del reato. Si rileva la mancata illustrazione degli elementi che sarebbero alla base del ritenuto fumus del reato, e comunque la motivazione apparente nella rappresentazione generica di elementi indiziari privi dello loro necessaria specificazione. Con mancata elaborazione del ragionamento logico su di essi fondato, a fronte della intervenuta dichiarazione di inutilizzabilitˆ degli elementi di indagine successivi al 7 ottobre 2021. Piuttosto, si osserva che al 7.10.2021 la documentazione raccolta e utilizzabile non supportava la emissione di fatture per operazioni inesistenti. Neppure sussisterebbe la necessaria dichiarazioni comprensiva RAGIONE_SOCIALE fatture false.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge anche sub specie di carenza di motivazione. Gli elementi investigativi validamente utilizzabili sarebbero anteriori al reato ipotizzato e rispetto al quale è stato disposto il sequestro del profitto, con particolare riferimento alle dichiarazioni fiscali inerenti gli esercizi del 2019 e del 2020, come ipotizzate in apposite contestazioni. Con pregiudizio anche del principio di proporzionalitˆ.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per motivazione apparente in ordine al periculum in mora. Sul punto la spiegazione del periculum sarebbe solo tautologica e non illustrerebbe le ragioni di un
ritenuto rischio di dispersione dei valori corrispondenti al profitto. Con assenza anche di ogni valutazione personalizzata rispetto al ricorrente.
Il ricorso è inammissibile. Va premesso che non si rinviene se il sequestro sia avvenuto e nei confronti di chi: se in particolare in funzione della confisca diretta, nei confronti della societˆ di riferimento, avvalsasi del risparmio di spesa conseguente alle dichiarazioni fiscali contestate, ovvero del COGNOME, in esecuzione di un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Sul punto nulla specifica il ricorrente.
La carenza di specificazione su tale presupposto, si riverbera sul tema della legittimazione dell’istante: questi, siccome agisce quale indagato e non quale legale rappresentante della societˆ di riferimento solo in caso di sequestro per equivalente, intervenuto su beni di sua spettanza, come tali restituibili al medesimo in caso di accoglimento della impugnazione, sarebbe legittimato e interessato a proporre la domanda di riesame e il successivo ricorso per cassazione. Con mancanza invece di interesse ad impugnare in caso di intervenuta apprensione di beni della societˆ, ove sia intervenuto sequestro nei confronti della stessa, finalizzato alla confisca diretta. In tale ultimo caso l’interesse alla impugnazione fa capo solo al soggetto cui i beni sarebbero restituiti in caso di dissequestro, ossia, nell’ipotesi qui citata, la societˆ di cui il ricorrente è rappresentante legale. Con conseguente necessitˆ di conferimento da parte del rappresentante legale di apposita procura speciale al difensore, qui assente. In proposito, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura s
è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro
11/1/2013, Rv. 255186). E ci˜ sulla base dell’affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola prevista dall’art. 100 c.p.p. secondo cui “stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale” analogamente a quanto previsto per il processo civile dall’art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925).
Neppure soccorre nel caso in esame, ove si trattasse di sequestro intervenuto direttamente nei confronti della societˆ, la recente decisione del RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa corte, riportata con informazione provvisoria del 25.9.2025, attraverso cui riguardo al quesito se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, il supremo
collegio ha statuito che “la persona sottoposta ad indagini pu˜ proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. Circostanza quest’ultima del tutto insussistente nel caso in esame in cui l’istante non solo ha proposto un ricorso generico per la mancata specificazione della sua legittimazione, non avendo in alcun modo affrontato il tema della diversitˆ della sua posizione rispetto a quello della societˆ eventualmente terza rispetto al tipo di sequestro intervenuto e alla spettanza soggettiva del denaro eventualmente da restituire nŽ avendo allegato al riguardo alcuna circostanza atta a suffragare comunque un interesse costituito da effetti incidenti sulla sua posizione a seguito della rimozione del sequestro.
Consegue per quanto osservato l’assorbimento anche della censura in tema di periculum in mora.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Cos’ deciso il 14/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME