Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME deduce di avere presentato nell’interesse dell’indagato ulteriore atto di ricorso in data 9 dicembre 2023 avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna che aveva respinto il riesame e di averlo inoltrato all’indirizzo pec EMAIL
La Corte rilevato che nel fascicolo processuale risultano inseriti due distinti incarti contenenti ciascuno un diverso ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME avverso la medesima ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna, che il ricorso per cassazione indicato con il numero 113/2023 dal Tribunale di Bologna è stato inoltrato a mezzo pec all’indirizzo EMAIL , come da ricevuta che il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME esibisce
alla Corte; ritenuto pertanto che quello pervenuto alla cancelleria centrale della Corte di Cassazione in data 13 febbraio 2024 è il ricorso contrassegnato dal numero 113/2023, mentre l’altro già dichiarato inammissibile dal Tribunale di Bologna è inserito al solo scopo di unirlo agli atti, per questi motivi dispone procedersi oltre per la discussione.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 6 ottobre 2023 il Tribunale di Bologna – costituito sensi dell’art. 309 cod.proc.pen. – ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP del 14 settembre 2023). La contestazione provvisoria posta a base del titolo cautelare è quella di omici volontario, commesso in Rimini il 20 settembre del 2023 in danno di COGNOME NOME con uso di un coltello.
1.1 In sintesi, quanto ai profili in fatto, va ricordato che :
pacifica è la attribuzione a COGNOME NOME della condotta che ha cagionato il decesso di COGNOME NOME, mentre controversa è la ricorrenza meno di condizioni tali da legittimare la reazione portata dallo COGNOME;
il fatto delittuoso è stato, altrettanto pacificamente, preceduto da un episo di violenza commesso da COGNOME NOME in danno di COGNOME NOME.
In particolare dal contenuto della decisione emerge che poco prima dell’episodio di maggiore gravità (il ferimento mortale del COGNOME) si era verificata una lit strada tra una persona che in quel periodo era ospitata dallo COGNOME (tal NOME COGNOME) e COGNOME NOME.
A seguito di tale alterco, proprio COGNOME era stato colpito al capo dal Batta con uso di una bottiglia.
Sanguinante, NOME era rientrato nella propria abitazione unitamente a NOME ma poco tempo dopo sopraggiungeva il COGNOME, visibilmente alterato ed in stato di ubriachezza, che riusciva ad entrare nella abitazione e si portava verso COGNOME.
All’interno del vano cucina si verificava il ferimento del COGNOME, ad opera de COGNOME.
Va precisato che COGNOME si allontanava, dopo essere stato colpito al fianco, da abitazione e crollava al suolo una volta giunto in strada.
1.2 Nel valutare i profili rilevanti, sotto il profilo della invocata legittima di Tribunale osserva che:
la dinamica dello scontro finale tra i due va ricostruita sulla base affermazioni rese dallo NOME, secondo cui il COGNOME era ancora ‘sulla porta stava cercando di entrare in casa, pur avendo costui colpito con uno schiaffo l NOME;
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ferma restando l’esistenza del pericolo, la reazione dello NOME (secon NOME le coltellate furono due) non può dirsi proporzionata. In particolare direzione del colpo di coltello fa emergere una volontà di cagionare la morte, dove poteva dirigersi il colpo in zone non vitali.
Viene ritenuta, allo stato, non configurabile la scriminante della legittima dife vengono ritenute sussistenze le esigenze cautelari specialpreventive.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge, quanto all’atto qui in esame – COGNOME NOME.
2.1 Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione i riferimento alla ricorrenza della scriminante della legittima difesa. In particolare, la difesa si duole della sommarietà della ricostruzione in fatto ha condotto alla conferma del titolo genetico. Viene evidenziato che:
già il primo episodio attestava la forte carica di aggressività del Battagl che riesce ad individuare l’abitazione dello COGNOME e cerca di proseguir nella condotta aggressiva;
la corporatura robusta del COGNOME poneva lo COGNOME, esile, in un condizione di inferiorità;
NOME era riuscito ad entrare nella abitazione e non mostrò rimore quando NOME lo minacciò con il coltello.
Da qui le considerazioni per cui la condotta tenuta dallo COGNOME er sussumibile nello schema logico e giuridico della difesa legittima, a differenz di quanto affermato nella decisione impugnata. Al più poteva ritenersi sussistente una ipotesi di eccesso colposo.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso, in termini generali, che il legislatore nel prevedere – all’art. cod. proc. pen. – che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a su carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento d prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indi colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpvolezza intesa e
affermazione di penale responsabilità), in termini di qualificata probabilità condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nell’a del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rend possibile l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito di valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la quali probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautela personale ha l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudi prognostico – di confrontarsi :
a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazio ( ad es. l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di testimoniale – la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazi conversazioni);
b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, co necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteris ontologica) ;
c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento primo grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).
3.3 Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizi prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla fu decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, t
altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all’art. 530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio..») .
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica.
4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.
4.1 Nel caso che ci occupa le coordinate valutative del materiale probatorio vanno rapportate, inoltre, alla esistenza – art. 273 comma 2 cod.proc.pen. – del divieto di applicazione di misure cautelari personali lì dove «risulti» che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione. Si tratta di un corollario della
necessaria ‘proiezione finalistica’ degli elementi di prova sinora raccolti sull’ del giudizio. Se vi sono evidenze che rendono configurabile una causa di giustificazione non può mai esservi «qualificata probabilità di condanna» in ragion di quanto previsto dall’art.530 comma 3 cod.proc.pen. (disposizione che, come è noto, non solo impone l’assoluzione in presenza della prova di esistenza, ma valorizza il dubbio di sussistenza della causa di giustificazione come regola giudizio a favore dell’accusato).
In detta cornice, la concretizzazione giurisprudenziale del principio si è dir verso una affermazione di principio che appare di certo rilevante nel caso che c occupa : l’operatività del divieto di applicazione delle misure cautelari perso previsto dall’art. 273, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza una causa di giustificazione -non richiede che la ricorrenza dell’esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza, essendo sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia compiuto in presenza di una causa di giustificazione ( tra le molte, Sez. I n. 72 del 26.11.2010. dep.2011, rv 249287).
4.2 Sotto tale profilo, la motivazione espressa nella decisione impugnata non appare congrua e pare orientata verso una necessità di «certezza» della dimostrazione della esimente, in contrasto con il principio sopra esposto.
Vi è, inoltre, una obiettiva incompletezza nella comparazione delle risultanz istruttorie, non essendo spiegata la ragione per cui debba preferirsi la deposizi dello .louablia rispetto alle risultanze di prova generica o alle affermaz dell’indagato. Non appare, ancora, chiarito in modo congruo il punto dell’immobile in cui risulta avvenuto il ferimento mortale, con ovvie conseguenze in tema di applicabilità o meno della particolare disposizione di cui all’art.52 comma cod.pen. .
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art.309 comma 7 c.p.p. .
Così deciso in data 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente