Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1829 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MISTFRBIANCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
uditi i difensori:
avvocato NOME COGNOME del foro di CATANIA in difesa di: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo confermarsi la sentenza impugnata e il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese. COGNOME
avvocati NOME COGNOME del foro di CATANIA e NOME COGNOME del foro di CATANIA, entrambi in difesa di COGNOME NOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello Catania, investita dell’appello dell’imputato, delle parti civili e del Proc generale, ha parzialmente riformato la pronuncia, in data 5 luglio 2018, con cu Corte di assise aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole dei reati di omicidi danni del fratello NOME (capo a) e di tentato omicidio ai danni della cog NOME COGNOME (capo h) nonché di quello strumentale in materia di armi (capo c). Ha, in particolare, escluso la circostanza attenuante di cui all’ar 6 cod. pen. e ha concesso le attenuanti generiche dichiarate equivale all’aggravante di cui all’art. 577, ultimo comma, cod. pen., per l’e rideterminando la pena, in anni 24 e mesi 6 di reclusione.
Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito NOME COGNOME – d anni in forte contrasto con il fratello per ragioni di concorrenza legate all’ lavorativa di vendita ambulante di gelati, che entrambi, a seguito di acc intervenuti dopo la morte del padre, avrebbero dovuto svolgere in diverse zo del comune di Misterbianco – dopo un ennesimo litigo avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 marzo 2014, aveva raggiunto NOMENOME NOME a vedere gelati a bordo della moto ape parcheggiata nella zona del campetto di calcio di contra Milicia, ed aveva esploso più colpi di pistola nella sua direzione nonché nei confr della cognata, da poco tempo portatasi sul posto, insieme con la figlia NOME NOME preoccupata della possibile degenerazione della tensione tra il marito e cogNOME, già molto elevata a causa di un ennesimo litigio avvenuto qualche or prima.
Nell’esaminare i motivi di appello, vertenti tutti su profili divers riferibilità all’imputato della condotta omicidiaria, la Corte territoriale ha infondate le censure relative alla causa di giustificazione della legittima difes circostanza attenuante della provocazione per accumulo, alla desistenz volontaria, con conseguente derubricazione del reato di tentato omicidio in que meno grave di lesioni personali, e alla legittimità del porto della pistola. Ha accolto la richiesta del Pubblico ministero appellante di escludere la circost attenuante prevista dall’art. 62, primo comma n. 6), cod. pen.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME, per il tramite dei difensore fiducia, articolando sette motivi.
2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. violazione degli artt. 52 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonch vizio dì motivazione.
Lamenta che giudici del merito abbiano posto a fondamento della decisione un apparato argomentativo illogico e contraddittorio senza tener conto di elemen oggettivamente rilevanti, a lui favorevoli.
La valutazione delle deposizioni testimoniali rese dalla moglie e della fi della vittima, NOME COGNOMECOGNOME entrambe costituite parti civili, presenta pl criticità.
Nessuna rilevanza in punto di credibilità è stata attribuita alle evi discrasie tra le dichiarazioni rese da NOME COGNOMECOGNOME Eppure le contraddiz riguardano circostanze decisive ai fini del riconoscimento della legittima difes testimone, infatti, nel corso delle indagini preliminari ha riferito che il padr di essere attinto dai colpi, aveva cercato di bloccare l’omicida e che l’im aveva esploso i primi colpi in direzione di COGNOME NOME NOME NOME della madre, sa negare entrambe le circostanze in sede di esame dibattimentale.
E’ innegabile, pertanto, che le dichiarazioni di NOME COGNOME abbiano sub una sospetta evoluzione per conformarsi al racconto della madre, più utile soddisfare gli interessi civilistici.
La ricostruzione della dinamica dell’episodio omicidiario preferita dalla Co non è supportata adeguatamente dalle risultanze tecniche.
La Corte distrettuale ha aderito alle conclusioni delle consulenze, medico leg e balistiche, redatte su incarico del pubblico ministero senza adeguatame confrontarsi con quelle, di segno contrario, cui è pervenuto il consulente difesa, il quale ha categoricamente escluso che uno dei colpi sia stato esploso, come riferito da NOME COGNOME nell’ultima versione, verso la vittima inginocch con la mano protesa in avanti in un gesto estremo di difesa.
D’altra parte, depongono in favore della ricostruzione dell’imputato, il q ha sostenuto di avere sparato in direzione del fratello – che, brandendo un col e proferendo minacce di morte, si apprestava ad aggredirlo -non solo la condot della vittima, che non si era dato alla fuga, ma anche il rinvenimento di mannaia accanto al cadavere.
La Corte distrettuale non si è premurata di confutare l’alternativa ricostr Ce+ è, +re, sTo difensiva pur riscontrata da dati oggettivi, sottovalutando, in stridente (1321:9 con i principi giurisprudenziali richiamati in tema di riconoscimento della legi difesa putativa, l’incidenza della situazione di concreto pericolo in cui ve l’imputato izzirriata P l’ingiustizia dell’offesa patita. Avrebbe dovuto, correttamente valutando le allegazioni difensive, ritenere accertato, in base ad un giudiz ex ante, che NOME COGNOME aveva creduto, eventualmente errando in merito al grado dell’offesa minacciata, di trovarsi in una situazione di imminente pericolo di che, di conseguenza, aveva agito per difendersi da un pericolo, attuale e concr utilizzando l’unico modo ritenuto, in quella fase concitata, risolutivo ed idoneo ad
interrompere l’aggressione. Né, in senso contrario, milita la tesi che COGNOME, il precedente litigio con il fratello, sia torNOME a casa per prelevare l premeditando una spedizione punitiva. Nessuna circostanza certa consente di ritenere fondata siffatta ricostruzione; anzi, è altrettanto plausibile che abbia prelevato l’arma utilizzata per consumare i reati, già custodita all’i dell’automobile, al solo fine di difendersi dalla possibile iniziativa aggress fratello.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. h) ed e) proc. pen., violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. p pen. nonché Vi7i0 di motivazione.
Lamenta che l’eccesso colposo nella legittima difesa, anche putativa, sia st escluso, trascurando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Qualora la sentenza impugnata avesse adeguatamente tenuto conto della pregressa aggressività manifestata dalla vittima e della sua maggiore attitu all’utilizzo di armi micidiali, sarebbe necessariamente pervenuta alla conclus che l’uso della pistola da parte dell’imputato era stato eccessivo per le mod ma certamente non ingiustificato NOME strettamente funzionale alla difesa.
2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod pen., violazione degli artt. 56, 575 e 577 cod. pen. e 191, comma 1 e 2, cod. p pen. nonché vizio di motivazione.
Il percorso motivazione seguito per ritenere configurabile il tentato omici ai danni di NOME COGNOME è carente ed illogico.
La Corte ha ingiustificatamente attribuito maggiore credibilità a dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste oculare NOME COGNOME allineatasi alla ricostruzione iniziale della madre, ha indicato l’esplosione d all’indirizzo della genitrice come atto volontario – rispetto a quelle rese dall testimone nell’immediatezza, allorquando, in piena sintonia con la versio dell’imputato, aveva descritto il ferimento come accidentale.
Depongono, d’altra parte, per l’assenza dell’animus necandi sia la circostanza che l’imputato non ha utilizzato tutte le munizioni a sua disposizione completare l’azione omicidiaria ,sia la circostanza che NOME COGNOME, com si evince dagli accertamenti balistici e medico legali, è stata attinta mentre c di frapporsi tra i due fratelli,
Non è stata valutata l’ipotesi del dolo eventuale, incompatibile con il tentativo, che pur si attaglia alle modalità concrete in cui si è sviluppata l’azione preponderante volontà di COGNOME di eliminare fisicamente il fratello, a accettando il rischio di sopprimere la cognata.
2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 62 n. 2 cod. pen., nonché vizio di motivazione.
La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti gli elementi costitut dell’attenuante della provoca7ione, disattendendo i parametri ermeneutici indic dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha trascurato che la sistematica viola7ione da parte della vittima degli acco sulla spartizione territoriale aveva determiNOME nell’odierno ricorrente concli7ione di profonda frustrazione, generando la seria preoccupa7ione che comportamenti scorretti del fratello, protrattisi per più di un decennio, pote definitivamente compromettere la capacità di ricavare dall’attività lavorativ reddito sufficiente a garantire la sopravvivenza del suo nucleo familiare.
A tale condi7ione di esaspera7ione, provocata da una condotta non accidentale ma volontaria definibile come fatto ingiusto, è seguito un fattore scatenante la rea7ione, costituito dall’ulteriore minaccia posta in essere dalla vittima arm coltello in occasione dell’episodio oggetto di causa.
Tra fatto ingiusto e stato di ira non sussiste, tenuto conto del contesto ambientale, una sproporzione rilevante, specie se si esclude che COGNOME abb organi77ato una spedi7ione punitiva
2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e proc. pen, viala7ione dell’ 4 della legge n. 110 del 1975 nonché vizio di motivazione.
Lamenta che la Corre territoriale abbia trascurato che COGNOME era munito d regolare licenza di porto d’ami per uso sportivo e che l’utilizzo dell’arma per f diverse immediatamente prima dell’arrivo al poligono per l’attività sport autorizzata, è stata contingente ed occasionale.
2.6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 62 n. 6 cod, pen., nonché vizio di motivazione.
L’interpreta7ione della corte territoriale su entrambe le ipotesi pre dall’art. 62 n. 6 cod. pen., ravvedimento attivo e risarcimento del danno, fi per escludere qualsiasi rilevanza attenuante alla condotta riparativa pos essere da colui che è chiamato a rispondere del reato di omicidio.
L’assen7a dell’offerta reale è del tutto irrilevante NOME ciò che co l’effettiva intenzione dell’imputato di eleminare le conseguenze dannose del re
COGNOME ha comunque rispettato le norme del codice civile; ha provveduto, dopo il rifiuto delle parti civili, a formulare una offerta per intimazione che è possibile laddove, come nel caso in esame, si tratta di mettere a dispnsi7inne diritti di proprietà su beni immobili e cessione di crediti.
Non rileva il rifiuto delle parti civili ai fini della valuta7ione della congr è rimessa all’apprezzamento del giudice.
2.7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. h) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 69 e 133 cod. nen., nonché vi7i0 di motivazi
Lamenta che, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuant generiche, il trattamento san7ioNOMErio, a causa del giudizio di equivalenz queste ultime e l’aggravante dell’ultimo comma dell’art. 577 cod. pen. è rima sproporzioNOME e per nulla rapportato all’effettiva gravità del reato e alla l capacità a delinquere dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivi in parte inammissibili o non consentiti ed in p infondati sicché nel complesso deve essere rigettato.
1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamen in ragione della connessione logica delle questioni trattate, sono privi di laddove pongono questioni giuridiche sulla configurabilità della legittima dife dell’eccesso colposo; non sono, invece, consentiti laddove censurano valutazione delle prove dichiarative, segnatamente quella della testimone NOME COGNOMECOGNOME e gli accertamenti tecnici, sia medico legale che balistici, NOME, lu denunziare criticità motivazionali ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod pen., si risolvono nella sollecita7ione di apprezzamenti diversi da quelli manifestamente illogici, dei giudici del merito.
A proposito della valutazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME, la senten impugnata (pagg. 27 e seg.) ha esaustivamente spiegato le ragioni in base a quali, nonostante le ripetute contestazioni in sede di esame dibattimentale da erano emerse le discrasie correttamente ricordate dal ricorrente, non av ritenuto inficiata la attendibilità soggettiva ed oggettiva della tes individuandole nella completezza e plausibilità delle giustificazioni fornit aggiunto che la versione riferita dalla COGNOME in dibattimento, a differenza di iniziale, aveva trovato adeguate conferme. La ricostruzione in base alla q l’odierno imputato, non appena giunto sul posto, si era diretto, arma in pu verso le vittime alle quali aveva subito sparato, ferendo per prima la cognata gli era andata incontro, e immediatamente dopo il fratello, che si era dato alla cercando inutilmente di trovare riparo dietro la moto ape, non sol sovrapponibile a quella riferita dalla madre sin dall’immediatezza ) ma è l’unica compatibile con le valutazioni del medico legale, dott. COGNOME, sulla cronologia colpi, scientificamente indiscutibili NOME fondate sui tramiti speculati delle l Secondo il consulente i primi i colpi avevano attinto posteriormente NOME COGNOME, quelli successivi avevano perforato il colletto della giacca, l’ultimo, mortale, aveva raggiunto il viso seguendo, alla stregua di un “colpo di grazia” traiettoria verticale dall’alto verso il basso, nel corso della quale avev
provocato una ustione alla mano destra NOME la vittima aveva evidentemente alzato il braccio per difendersi.
Non risultavano, al contrario, convincenti le osservazioni del consulente e difesa secondo cui tutti i colpi erano stati esplosi dall’aggressore confusamen posizione frontale rispetto ad entrambe IP vittime, NOME non tengono conto d dato pacifico che quello frontale era stato l’ultimo colpo con effetto immediatamente mortale.
In considerazione di tali peculiari modalità esecutive (COGNOME aveva esplo più colpi a distanza, spostandosi velocemente attorno al rivale, mirando in div zone del corpo sede di organi vitali e non fermandosi nemmeno quando la vittima si era piegata in avanti in posizione di difesa) P CIPHP ” fumose P contraddittorie versioni” fornite dall’imputato sulle ragioni per cui deteneva la pistola all’ dell’autovettura nonostante fosse privo di porto d’arma (COGNOME ha parlato si una mera dimenticanza in occasione di una visita al poligono mai effettuata sia scelta legata all’esigenza di “evitare qualche rapina”), la Corte etnea ragionamento inappuntabile, ha ritenuto logicamente accertato che NOME COGNOME, dopo un ennesimo diverbio con il fratello, il quale, come altre volte in pa nell’ambito di un rapporto da anni fortemente conflittuale, era arrivato a minacciarlo puntandogli un coltello, si era armato ed aveva sparato in esecuzio di una vera e propria azione punitiva.
Non vi è dunque spazio per l’applicazione della legittima difesa che scrirn le azioni determinate da scopi esclusivamente difensivi (da ultimo cfr. SP7- 1 n. 37289 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273861 – 01)
Per completezza, la sentenza in verifica ha, altrettanto correttamente, evidenziato l’impossibilità di configurare la legittima difesa anche nell’ipotesi la dinamica dell’episodio delittuoso fosse stata quella sostenuta dall’imputato
Osserva la Corte di assise di appello che NOME COGNOME COGNOME riferito di av prelevato la pistola che teneva in auto e di averla portata con sé al solo spaventare il fratello, che sapeva essere armato, e di avere sparato non app aveva visto il coltello nelle mani del rivale. Non poteva, quindi, essere sc . rimiNOME dall’invocata causa di giustificazione, difettando non solo il requisito proporzionalità della azione difensiva, ma, più in radice, il carattere neces della reazione ; visto che COGNOME aveva senz’altro contributo a determinare la situazione di pericolo: aveva, infatti, preso l’iniziativa dì incontrare il fratello ben sapendo che quest’ultimo era armato di coltello e che aveva intenti fortemen aggressivi contro di lui tanto da averlo, appena qualche ora prima, pesantemente minacciato di morte.
E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non è invocabile scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che
innescato n Accettato un duello o una sfida dei propri avversari, mancando, in ta caso, il requisito della convin7ione – sia pure erronea – di dover agire per difensivo (da ultimo la già citata gP7, 1, n. 37289 del 21/06/201 8).
I ‘assen7a dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in sp del bisogno di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazion propor7ionata e adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo P della Adeguatezza dei me77i usati (Se7. 5, n. 26172 del 11/05/2010. Rv. 247898 -01; 9437. 5, n. 19065 del 12/17/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279144 -07; qP7. 1, n. 18976 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 256017 -).
2. Il terzo motivo, relativo alla configurabilità del tentato omicidio Ai danni di NOME COGNOME, è versato in fatto laddove sollecita una diversa lettura delle prove, riproponendo le medesime censure sulla valutazione delle dichiarazioni d NOME COGNOME già vagliate nella disamina primo motivo cui si rinvia ; ed è nel resto manifestamente infondato.
I a tesi che la donna sia stata accidentalmente colpita non (1.. stata sost negli interrogatori neanche dall’imputato, il quale si è limitato a riferire d sparato all’impa77ata quando aveva visto il coltello tanto da non ricordarsi di a colpito la cognata.
Il dolo omicidiario diretto alternativo – compatibile con il tentativo, che postula in capo all’agente la specifica finalità di uccidere ma la coscienz volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certe77a o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, indifferentemente due eventi alternativi quali la lesione dell’integrità fisica o la morte – in applica7ione del consolidato principio per cui in assenza di esplicite ammissioni da p dell’imputato, assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situa7ione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento d compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del cas (Se7. 1,n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Compili, Rv. 275012 – 01), è stat ineccepibilmente desunto dai giudici del merito dalla micidialità ed efficienza d pistola ritili77ata, dalla reiterata esplosione di colpi ad alte77a d’uomo e dalla loro direzione verso organi vitali della vittima, dalle zone del corpo di quest’ulti concreto attinte (il capo ed il torace).
L’imputato, d’altra parte, lungi dal limitare le potenzialità lesive dell’azione lesiva aveva scaricato quasi per intero il caricatore esplodendo sei colpi, o quello impedito dall’inceppamento dell’arma.
11 quarto motivo, relativo all’attenuante della provocazione, non consentito laddove, escludendo il carattere punitivo e ritorsivo dell’a7ione or ed eseguita dall’imputato, propone una ricostruzione fattuale alternativa a que per quanto già chiarito, recita dalle senten7e di merito, ed è infondato lad ritiene qualificabile come fatto ingiusto lo sconfinamento territoriale nell’ese dell’attività commerciale di veditore ambulante di gelati.
Come ritenuto dalla Corte territoriale, trattasi di condotta -peraltro nemme oggetto di accertamento pacifico come sarebbe stato necessario non rilevando la provocazione putativa (Sez. 1, n. 45322 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277329; Sez. 5, n: 37950 del 20/06/2017, COGNOME ; R.v, 270789; Sez. 1, n: 5342 del 02/03/1993, COGNOME, Rv. 194211; Sez. 1, n. 5369 del 02/05/1989, dep. 1990, Semeraro, R.v, 184017; Sez. 1, n, 11574 del 74/09/1987, COGNOME ; R.v, 177005 secondo le quali la provocazione, siccome circostanza attenuante, non può esser riconosciuta nella forma putativa stante il disposto di cui all’art. 59, comma 3, cod. perì.) – non contraria a regole giuridiche, morali P sociali, reputate tali nell di una determinata collettività in un dato momento storico ma di condotta pos in essere in violazione di accordi che, per essere stati conclusi tra i due COGNOME molti anni prima ed al fine di spartirsi l’attività economica del deredutn, sono, secondo il rorniinP sentire, suscettibili di PggPrP modificati n posti nel nulla, anche unilateralmente, con il passare del tempo ed il mutamento del condizioni economiche P familiari che li avevano determinati nella situazion contingente.
VA ricordato, ai riguardo, che fatto ingiusto non è ciiiainnqiip condotta volontaria idonea a determinare la situa7ione di esaspera7ione ma solo il fatto riveste carattere di ingiustizia obiettiva ed A prescindere dalle convin dell’imputato e alla sua sensibilità personale (cfr. Se7. 5 n. 73031 del 03/03/ Tripoli, R.v. 281377 – 01; Sez. 5, n. 55741 del 75/09p01 7, R., R.v. 772044; Sez. 5, n. 49569 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 261816),
Il quinto motivo, relativo al reato di porto illegale della pistola conte al capo c), non supera il preliminare vaglio di ammissibilità pr l’estrema gener della dediuirqii
TI ricorrente trascura che la Corte di assise di appello, con accertamento n rivisitahile in c·PdP di legittimità, ha escluso, ennie già accenNOME, che Co custodiva l’arma, legittimamente detenuta per uso sportivo, all’inte dell’automobile per recarsi al poligono di tiro P non si confronta con la circos pacifica che, a prescindere dall’autori77a7ione alla deten7ione, durante il perc in automobile necessario al raggiungimento del poligono, egli aveva comunque prelevato la pistola dall’atomobile e l’aveva tenuta con sé durante il tr
necessario per raggiungere il fratello sulla pubblica via e fino alla consumazi dei reati omicidiari di cui ai capi a) e b).
6, il sesto motivo, relativo alle circostanze attenuenel ravvedimento atti del risarcimento del danno previste dall’art. 62 n. 6) cod. pen., è manifestam infondato
La sentenza impugnata ha denegato le invocate attenuanti in puntuale applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali espressi in materia da q Corte.
Ha correttamente ritenuto inapplicabile la circostanza attenuante d ravvedimento attivo con riferimento all’omicidio, data l’irreversibile distruzione bene giuridico protetto prodotta da tale delitto e la sua conseguente incompatibi con condotte riparatorie che concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 1, n, 45542 del 15/09/2015, COGNOME, R 265372 – 01).
Quanto alla riparazione del danno, la Corte territoriale nel consider irrilevante la proposta avanzata alle parti civili e da queste ultime non acc NOME non riferita ad una somma di denaro determinata integrale e comunque non seguita dalla prescritta offerta reale, ma solo da una procura irrevocabi vendere un bene immobile oggetto di esproprio, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e quote di beni spettanti in virtù di divisone ereditaria, per in assenza di registrazione della sentenza e della dichiarazione di successione tenuto conto delle caratteristiche che, ai fini dell’integrazione dell’attenu esame, deve avere l’offerta alla stregua dei principi affermati dalla giurisprud di legittimità: non solo volontaria ed integrale ma anche effettiva, nel sens la somma di danaro proposta dall’imputato come risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve essere offerta alla parte lesa in modo consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente P senz condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al ver diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell’impu di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 71517 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273021 – 01 COGNOME; Sez. 1, n, 2837 del 13/12/1995, 1996, COGNOME, Rv. 204094 – 01; Sez. 6, n. 6405 de 12/11/2015, Minzolini , dep. 2016, Rv. 265831 -01).
Il settimo ed ultimo motivo, relativo al trattamento saruinNOMErin, non consentito NOME sollecita apprezzamenti di merito in ordine alla dosimetria de pena rimessa al giudice di merito, che nel caso in esame vi ha provveduto (pa 50), dando conto dei parametri adottati, tutt’altro che irragionevoli o arbitr
essere fondati sulla persistente gravità dei fatto sviscerata in tutti gli nell’intera motiva7ione, sia con riferimento al giudi7io di equivalen7a tr circostanze attenuati generiche e le aggravanti sia con riferimento alle sin componenti della pena, peraltro indicate in misura non distante ma prossima a minimi edittali.
Segue, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentan7a e difesa sosten nel presente giudizio dalle parti civili.
In applica7ione dei criteri fissati dagli artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, modificato dal cl.m. m 37 del 7018 P tenuto conto dell’Attività svolta, de questioni trattate nonché del numero di parti unitariamente rappresentate d patrono il regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione del parti civili va operato nei termini che seguono.
Le GpPSP sostenute da COGNOME NOME, consoli NOME COGNOME NOME, vanno poste a carico dell’imputato e in pari tempo destinate in fav dello Stato nei sensi di cui Al seguente dispositivo, avendo le suddette parti dato atto di essere state ammesse al patrocinio a spese dello Stato medesimo. segnala, in particolare, che, secondo il principio enìicie;-itn dalle Sezioni unite (Sez. li, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 – 01) condiviso dal Collegio, tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla part civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassa7io ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pPrl. P lin del d.PA: 30 maggio 2002, n. pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favor dell’Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunc la senten7a passata in giudicato, la liquida7ione delle stesse mediante l’emiss dal decreto di pagarriPritn ai sensi degli Artt 22 e 23 deI citato d.PA. Pertanto, pronunciata condanna generica, sarà la Corte di assise di appello di Saler all’assunzione dell’atto consequenziale.
Le spese di rappresentan7a e difesa sostenute da COGNOME NOMENOME nella misura di complessivi euro 3:600,00′ oltre accessori di legge vanno poste carico dell’imputato, soccombente rispetto all’a7ione civile proposta nei s confronti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spes rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Pappal
NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà NOMEa dalla Corte di assise di ap di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute presente giudi7io dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi e 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma 27 settembre 2022.