Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4474 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4474 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; udito il difensore
AVV_NOTAIO, per la parte civile, che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese.
RITENUTO IN FATTO
- Con sentenza del 18 ottobre 18.10.2021, la Corte di appello di Bari confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunal Trani, il 26 marzo 2019, ha dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli d reati di tentato omicidio e porto senza giustificato motivo al di fuori della abitazione d’arma impropria e – esclusa l’aggravante dei futili mo riconosciuta l’attenuante della provocazione quanto al reato sub a) continuazione tra i reati – li ha condannati alla pena, ridotta per il rito ab prescelto, di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre che alle pene acce dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale du pena, al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia, infi risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile.
La conforme ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito ha pres le mosse dalla parola della persona offesa (ascoltata con le modalità di cui a 210 cod. proc. pen in quanto coimputato del reato di rissa), dai risultati immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza presente presso un hot allocato NOMEe immediate vicinanze dell’abitazione di COGNOME, luogo in cu erano consumati gli eventi e dal tenore dei messaggi Facebook rilevati all’int della memoria del telefono cellulare in uso allo stesso NOME (intercors questi e la persona offesa NOME COGNOME sino a poco prima dell’inizio, il 7 f 2018, dell’episodio criminoso).
Con specifico riferimento a tale ultimo elemento di prova, la Cor territoriale ha riportato testualmente il contenuto di tali messag cristallizzano le circostanze che COGNOME COGNOME COGNOME si conoscessero, che era il primo a prendere l’iniziativa di un incontro, che in esito al mancato inco primo aveva minacciato esplicitamente il connazionale, paventando anche l possibilità di recarsi presso la sua abitazione, che dunque i due prende accordi per un imminente incontro.
Quanto alle immagini registrate dell’impianto di video sorveglianza, di cui polizia giudiziaria aveva dato sintetica sintesi, la Corte di appello procede relativa visione in camera di consiglio, dandone particolareggiata descrizi NOMEe p. da 25 a 30 della sentenza impugnata, evidenziando che: i) l’az violenta si era realizzata NOME‘arco di circa tre minuti; li) era stato avvicinarsi, una prima volta, al portone del civico corrispondente all’abitazio COGNOME, con il quale aveva avuto i contatti via chat di cui si è detto, allontanarsi a bordo della sua auto non avendo trovato nessuno; immediatamente dopo COGNOME ritornava nei pressi del civico e, dopo esser scomparso per pochissimi secondi dalla visuale della telecamera, e
immortalato con altri due soggetti, certamente individuati negli odierni ricor mentre erano coinvolti in un corpo a corpo e, in tale situazione, i spostavano così da sfuggire nuovamente all’inquadratura della telecamera; subito dopo NOME, era ripreso mentre si allontanava, seguito da COGNOME, a volta raggiunto COGNOME che lo afferrava al collo e lo aggrediva, bloccando ridosso di una delle serrande dell’albergo, quindi spintonandolo. NOME, frattempo, sopraggiungeva in aiuto del complice; v) nei successivi fotogramm tre soggetti continuavano la reciproca aggressione e, in particolare, gli im colpivano più volte COGNOME che – a sua volta – li colpiva con calci e c oggetto (verosimilmente una mattoNOMEa) che recava NOMEa mano destra. E’ questo lasso temporale che i giudici del merito collocano l’azione lesiva a m di arma da punta e taglio ai danni della persona offesa, poiché – seb l’azione in parola non fosse visibile NOMEe immagini riprese dalla videocame causa della distanza e di un effetto luminoso di parziale abbagliamento – e quel punto che erano state rinvenute le più evidenti tracce ematiche; conclusione viepiù confermata dalla obiettiva circostanza che l’episo immediatamente, dopo volgeva al termine; le immagini riprendevano invero NOME NOME‘atto di allontanarsi, mentre NOME continuava ad aggredire NOME trattenendolo dal raggiungere il coimputato; vii) gli ultimi frame riprendevano, infine, i due ricorrenti nel tentativo non riuscito, di bloccare la person aprendo lo sportello dell’auto NOMEa quale questa si era introdotta per f all’aggressione.
All’esito di entrambi i gradi di merito è stata dunque ritenuta integr contestata fattispecie del tentato omicidio volontario, esclusa la sua preterintenzionale e l’evenienza della causa di giustificazione della leg difesa.
NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione con un unico comune ricorso, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo deducono violazione di legge processuale e la null dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, mai tradotto dall’italiano in u conosciuta agli imputati, e, per derivazione, la nullità della sentenza impugn
Segnalano, a tal fine, che la mancata conoscenza della lingua italiana parte dei ricorrenti è un dato pacificamente riveniente dalla circostanz l’interrogatorio di convalida dell’arresto era stato compiuto con l’ausili interprete e che nel corso delle indagini preliminari e del giudizio di primo si fosse proceduto alla traduzione degli atti processuali più rilevanti, s quanto prescritto dall’art. 143 cod. proc. pen., ivi compresa la sentenza.
Non è stato così per il decreto di citazione a giudizio in appello, a
traduzione in lingua albanese gli imputati avevano diritto, per cos giurisprudenza di legittimità puntualmente riportata nel ricorso, d riconosciuto anche ove gli imputati avessero eletto domicilio presso lo studio difensore.
2.1. Con il secondo motivo è lamentata la violazione degli artt. 64, 2 533 cod. proc. pen.
La Corte territoriale è pervenuta all’affermazione di responsabilità ricorrenti sulla scorta di una valutazione della parola della vittima de svolta in violazione dei canoni prescritti per il caso in cui la persona of anche sottoposta indagini (nel caso che ci occupa per il reato di ris comunque, manifestamente illogica contraddittoria.
Si legge, invero NOMEa sentenza la persona offesa ha certamente mentito punto dell’incontro casuale con i coimputati e sulla superficiale reci conoscenza e, tuttavia, immotivatamente, una volta affermata l’intrins inattendibilità della parola, si è optato comunque per la versione forn *COGNOME*COGNOME utilizzando una valutazione di tipo probabilistico, affermando c narrato di questi è quello che «meglio si concilia con tutte le risul disposizione». Affermazione tanto più contraddittoria poiché, in altra parte motivazione della stessa sentenza, con riferimento alle immagini videoriprese ne afferma la scarsa rilevanza ai fini della decisione.
Ricorda la difesa come il sistema processuale, per addivenire un giudizio penale responsabilità, non possa accontentarsi di una versione che più o meno concili con le risultanze processuali, richiedendo al contrario che ci sia p aderenza tra risultanze processuali e la ricostruzione accolta in sen secondo il principio della condanna oltre il ragionevole dubbio; principio neg dalla sentenza oggetto di ricorso.
2.3. Il terzo motivo attinge il mancato riconoscimento della scrimina della legittima difesa.
Rilevano i ricorrenti che tale risultato è stato raggiunto dai giudici di nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale gli atti i unitariamente considerati, provavano che l’iniziativa offensiva fosse stata da COGNOME COGNOME, difatti, aveva indiscutibilmente cercato lo scontro fisico c odierni imputati í quali, colti di sorpresa e di fronte alla minacciosa p fisica di questi a presidio dell’abitazione di uno di essi, si erano limitat per difendersi.
Di tanto – ad avviso della difesa – è prova sia NOMEe immagini ripres sistema di video sorveglianza (che cristallizzano le plurime visite di COGNOME p il domicilio di NOME), sia nel contenuto delle conversazioni ambie
compiute all’interno della casa circondariale di Trani tra NOME e familiari, in occasione delle quali il primo, nel raccontare ai secondi l’ac evidenziava come fosse stato l’antagonista a colpire per primo. A fronte di risultanze, del tutto distonica è l’affermazione, contenuta NOMEa se impugnata, secondo cui COGNOME «è un aggredito che cerca di difendersi».
I ricorrenti addebitano alla Corte di appello – sotto distinto, anco connesso, aspetto – di avere illogicamente dequotato la circostanza che giudice di primo grado aveva riconosciuto l’attenuante della provocazione c con l’esimente della legittima difesa, ha in comune l’antecedente logico altrui ingiusta offesa, laddove invece solo per la sussistenza della seconda, della prima, è necessario che l’offesa sia in atto; circostanza quest certamente sussistente nel caso di specie.
Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato la declarato d’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile ha depositato in udienza conclusioni sc e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti.
Quanto all’obbligo di traduzione del decreto di citazione destin all’imputato alloglotta, non irreperibile, né latitante, non è superfluo evi come – pur non ignorando il Collegio un recentissimo arresto secondo cui « decreto di citazione per il giudizio di appello dell’imputato che non conos lingua italiana non deve essere obbligatoriamente tradotto NOMEa lingua destinatario» (Sez. 2, n. 20394 del 07/04/2022, Riyad Makrsa, Rv. 283227) che raggiunge detta conclusione, in estrema sintesi, sulla scorta del parti contenuto del decreto di citazione in appello che non contiene elementi integr l’accusa – la giurisprudenza di questa Corte è costante NOME‘affermare il pri che qui si condivide e ribadisce, per cui sussiste l’obbligo di traduzio decreto di citazione destinato all’imputato alloglotta, non irreperibile, né l a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. anche nel caso in abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest’ultimo solo l’obbl ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di pr alla loro traduzione (Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, NOME, Rv. 2833
Sez. 1 n. 40584 del 26/10/2021, NOME, Rv. 282125 in relazione a decreto di citazione a giudizio davanti al Giudice di pace; Sez. 1, n. 2334 23/03/2017, NOME, Rv. 270274, in tema di notifica dell’avviso di conclusi delle indagini preliminari; Sez. 6 n. 30143 del 07/07/2021, NOME, Rv. 281705 tema di Decreto di citazione in appello). Il contrario orientamento (Sez. 31643 del 16/03/2017, NOME, Rv. 270605; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, COGNOME, Rv. 271860) – si legge in tali arresti – non è condiviso perché ig che l’elezione di domicilio attiene alle modalità di notificazione deg processuali e non comporta la rinuncia dell’indagato alloglotta alla tradu degli atti NOMEa propria lin
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, il motivo è infondato poiché mancata traduzione del decreto di citazione in appello è stata tardivame dedotta con il ricorso in cassazione, anziché nel giudizio di appello. Si pertinente in proposito il richiamo al precedente di questa corte secondo cui nullità derivante dall’omessa traduzione del decreto di citazione a giudizi l’imputato alloglotta che non comprenda l’italiano è di ordine generale a re intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivame eccepita» (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, NOME COGNOME, Rv. 265026).
3. Il secondo motivo, concernete l’asserita errata valutazione del nar della parola di NOME COGNOME, è doppiamente inammissibil In primo luogo si tratta di censura non sollevata nei motivi di appello. possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sull il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché n devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, 255577).
In secondo luogo, si tratta di doglianza interamente versata in fatto e di reale confronto con l’affermazione contenuta in sentenza che – muovend dalla premessa che l’affermazione di responsabilità degli imputati riposa su obiettivi rinvenienti dalle immagini del circuito di video sorveglianza e messaggistica Facebook – ha accordato preferenza alla narrazione della perso offesa che con tali elementi esterni si concilia perfettamente. Diversament quanto sostenuto nel ricorso, nessun giudizio d’inattendibilità può inf dall’affermazione pur contenuta NOMEa sentenza secondo la quale la perso offesa ha certamente mentito, poiché la Corte – facendo corretta applicazi del principio secondo cui le dichiarazioni testimoniali possono essere val parzialmente – ha specificato che la persona offesa, così come i due imput hanno concordemente mentito sul dato dell’incontro casuale e sulla lo
superficiale conoscenza. Circostanza che non incide in alcun modo sull complessiva tenuta del narrato della persona offesa, come già detto riscontr ab estrinseco, così come richiesto trattandosi di coindagato per rissa.
Non si sottrae al giudizio d’inammissibilità il terzo motivo, in te legittima difesa.
Le contestazioni attengono, per larga parte, alla motivazione attraverso quale la Corte di appello, in accordo con il primo giudice, ha rigettato il d’impugnazione relativa all’applicazione di detta causa di giustificazione.
La prospettazione difensiva muove dall’assunto secondo cui l’iniziati aggressiva sarebbe provenuta da COGNOME che avrebbe dapprima ripetutamente cercato NOME presso il suo domicilio, quindi l’avrebbe colpito per primo; che sarebbe accreditata dalle immagini del circuito di video sorveglianza ( cristallizza la duplice visita della persona offesa presso l’abitazione di NOME dall’affermazione genuina e spontanea di questi, mentre si trovava in carce sull’avere COGNOME colpito per primo.
Ebbene, il ricorso, nel censurare la decisione impugnata sul punto, ha tutto omesso di confrontarsi con i molteplici elementi, puntualmente evoca dalla Corte territoriale, su cui è stato fondato il diniego.
In particolare, quanto alle immagini di video sorveglianza, la difesa n una lettura parziale perché limita l’osservazione al dato dell’essersi la p offesa recata presso l’abitazione di uno dei ricorrenti, trascurando la motiv dei giudici di merito che valorizzano i messaggi provenienti da NOME con questi chiedeva, anche con modalità intimidatoria, un incontro alla pers offesa. Va in proposito ricordato che «Non è invocabile la scriminan della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situa di pericolo volontariamente determinata» (ex multis Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036).
Con riferimento alle conversazioni captate in carcere tra NOME e i s congiunti, che la difesa assume spontanee, la Corte ha invece dubitato della genuinità rilevando come in più punti di tali captazioni il ricorrente, nel r quanto dichiarato in occasione dell’interrogatorio, accompagna le dichiarazioni con un sintomatico linguaggio non verbale (ride e fa l’occhioli sicché – con motivazione scevra da cesure logiche – ha dedotto che l’uom sospettava di essere intercettato, ma non di essere video ripreso.
Del pari trascurata nel ricorso la motivazione del primo giudice c NOME‘escludere la scriminante invocata, fa esplicito riferimento alla spropor della reazione, violenta e aggressiva, e la sua ampia protrazione temporale.
Inoltre, aggiunge il Collegio, dalla minuziosa ricostruzione contenuta ne sentenza di appello, basata sul dato incontrovertibile delle immagini vi emerge chiaramente che entrambi i ricorrenti hanno avuto in più occasioni possibilità di allontanarsi dall’asserita aggressione di COGNOME e che COGNOME ha in essere l’azione lesiva a mezzo dell’arma dopo essersi allontanato e, avendo un commodus discessus, ha invece scelto di tornare sul posto. Condotta che esclude in radice l’esimente, configurabile solo qualora l’autore del versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa med aggressione. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell’esime relazione alla condotta dell’imputato che aveva reagito infliggendo alla vit una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene pot allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto) (Sez. 1 n. 51262 del 13/06/2 Calì, Rv. 272080).
Non colgono, infine nel segno, le considerazioni dei ricorrenti c vorrebbero far discendere il riconoscimento della legittima difesa dall’avven riconoscimento della provocazione. E, infatti, proprio muovendo dall giurisprudenza richiamata nel ricorso, secondo la quale «L’attenuante de provocazione e l’esimente della legittima difesa, pur avendo entrambe qua antecedente logico l’offesa ingiusta altrui, differiscono in quanto, solo ai fi sussistenza della seconda, e non della prima, è necessario che l’offesa s atto», non vi è alcun automatismo tra il riconoscimento dell’una e dell’altra 1, n. 533 del 19/09/2018, Frocione, Rv. 274553).
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso preannunciato – dev’essere dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cort costituzionale, rilevato che, NOMEa fattispecie, non sussistono element ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa n determinazione della causa d’inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.900,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 13 gennaio 2023
Il Presidente
Il Consigliere estensore