Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33232 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore di parte civile, AVV_NOTAIO, il quale conclude associandosi alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni e nota spese.
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso dei quali chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 settembre 2023 la Corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 3 novembre 2022, ha rideterminato in quindici anni di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME per il delitto di omicidio volontario e confermato, nel resto, le statuizioni della decisione impugnata.
Le menzionate sentenze sono state emesse nel procedimento scaturito dall’uccisione di NOME COGNOME, avvenuta, per mano di NOME COGNOME, all’interno del bar gestito dal secondo in Roma.
I giudici di merito, in proposito, hanno stimato la, almeno parziale, inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato, a dire del quale sarebbe stata la vittima, preso atto del rifiuto di erogarle il prestito richiesto, aggredirlo – impugnando, in una mano, il collo di una bottiglia appena infranta ed un coltello e, nell’altra, un mattarello – mentre egli si trovava in bagno, colpendolo all’avambraccio sinistro e, in tal modo, costringendolo alla reazione (concretatasi, innanzitutto, nel togliere di mano a COGNOME il vetro e, quindi, i mattarello) rivelatasi letale, non senza avere utilizzato, nel corso della colluttazione, un filo di corda o nylon con il quale ha tentato di strangolarlo e che, pure passato nella sua disponibilità, egli ha, a sua volta, utilizzato in pregiudizio dell’antagonista.
A tal fine, hanno messo in evidenza l’incostanza del narrato di COGNOME, evolutosi lungo l’arco del procedimento, stimato l’implausibilità del movente che, a suo dire, avrebbe spinto COGNOME ad attentare alla sua incolumità e reputato, piuttosto, verosimile l’insorgenza, tra i due, di dissapori legati alla comune dedizione al gioco online ed alle ingenti perdite che entrambi – operando attraverso un unico account avevano dovuto sopportare, così incorrendo in un’esposizione debitoria il cui ripianamento costituiva fonte di preoccupazione e contrasto.
Hanno, ugualmente, stimato poco credibile il racconto di COGNOME nella parte in cui assume che COGNOME, all’esito di una protratta discussione, si sia adirato per il rifiuto frapposto dall’interlocutore alla richiesta di denaro, al pun da inscenare un’aggressione inaspettata quanto cruenta; ciò, tanto più in ragione del fatto che le condizioni economiche di COGNOME erano assai precarie, mentre COGNOME, commercialista, poteva, invece, contare sui proventi dell’attività che gestiva insieme al fratello.
Nello stesso senso sono state, del pari valutate, le discrasie tra le risultanze degli espletati accertamenti medico-legali e la dinamica della colluttazione, per come esposta dall’imputato il quale, peraltro, non ha esitato, subito dopo avere ucciso COGNOME, ad alterare la scena del crimine portando via la bottiglia infranta, cancellando almeno parte delle tracce e mettendo in mano al cadavere il mattarello ed il cordino di nylon, sì da simulare che COGNOME, ancora all’atto del decesso, impugnasse entrambi gli strumenti di offesa.
I giudici di merito hanno, quindi, escluso la sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante della legittima difesa, avuto riguardo al contegno serbato dall’imputato il quale, dopo avere neutralizzato la vittima, che era riuscita ad infliggergli solo lievi escoriazioni all’avambraccio sinistro, ed averla attinta con il collo di bottiglia, le ha inflitto, per sua stessa ammissione, 15-2 colpi, di inaudita violenza, con il mattarello, anche quando COGNOME, ormai sprovvisto di qualsivoglia strumento offensivo, giaceva inerme, riverso a terra ed in posizione supina, ed ha, quindi, stretto il cordino in nylon intorno al collo della vittima, di tal fatta ponendo in essere una reazione assolutamente sproporzionata per eccesso rispetto alla minaccia portata da COGNOME ed espressiva di un atteggiamento diretto a provocare la morte anziché, come dedotto dall’imputato, meramente difensivo.
D’altro canto, hanno aggiunto, il pericolo che, a dire di COGNOME, proveniva da COGNOME sarebbe stato altrimenti evitabile, posto che l’imputato ben avrebbe potuto allontanarsi dal luogo della tenzone piuttosto che impegnarsi nella colluttazione.
Né, hanno ulteriormente rilevato, coglie nel segno l’imputato nell’evocare la presunzione di proporzione tra offesa e reazione che si applica quando il fatto si è verificato, tra l’altro, all’interno di un esercizio commerciale.
Al riguardo, hanno sottolineato che COGNOME ha fatto spontaneamente entrare COGNOME all’interno del bar, con il quale si è intrattenuto, bevendo e fumando seduto ad un tavolino, per circa 45 minuti, e si è, successivamente, recato in bagno lasciando accostata, e non chiusa, la porta, ad ulteriore riscontro dell’esistenza di un pregresso rapporto di abituale frequentazione tra le parti, onde difetta, nel caso di specie, l’imprescindibile requisito costituito dall’utiliz di violenza o minaccia dell’uso di armi e altri strumenti di coazione fisica durante l’intrusione.
La Corte di assise di appello ha, ancora, disatteso il motivo di impugnazione relativo alla qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale anziché volontario, non potendosi dubitare del fatto che COGNOME abbia agito con atteggiamento psicologico riconducibile al dolo, avendo egli, quantomeno, accettato il rischio che la sua azione criminosa potesse determinare la morte
della vittima, in tal senso deponendo univocamente le modalità (numero dei colpi, violenza usata, parte del corpo attinta) con cui la condotta è stata posta in essere, significative della volontà di cagionare l’evento letale, della quale sussistono sia l’elemento rappresentativo che quello volitivo.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, ha escluso l’applicabilità dell’attenuante della provocazione, avuto riguardo sia alla contestualità delle reciproche offese iniziali che alla macroscopica sproporzione tra il presunto fatto ingiusto e la successiva reazione violenta, tale da escludere il nesso causale tra fatto ingiusto ed uno stato d’ira che, peraltro, non può ragionevolmente ricollegarsi ad una richiesta di denaro avanzata in modo non aggressivo né provocatorio.
Ha, da ultimo, rigettato la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione sia della «incontrollata e allarmante violenza» che ha connotato l’azione illecita dell’imputato che del suo successivo comportamento, negativamente valutabile alla stregua di elementi – quali l’alterazione della scena del delitto, l’omessa indicazione dell’effettivo movente, l’incostanza delle versioni fornite in ordine alla dinamica della vicenda espressivi, nel loro insieme, di totale assenza di resipiscenza.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per Cassazione affidato a tre motivi – dei quali si darà conto, in ossequio al disposto dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione – con il primo dei quali deduce violazione di legge in relazione all’omessa applicazione della scriminante della legittima difesa.
Nel ripercorrere i tratti salienti della tragica vicenda, segnala come, a seguito dell’illegittima introduzione della vittima all’interno del bagno e dell’aggressione, egli non ha avuto altra scelta se non quella di difendersi reagendo, stante anche l’impossibilità di fuggire derivante dalle ridotte dimensioni del bagno.
Peraltro, prosegue, non può trascurarsi che chi subisce un’aggressione non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, fintantoché essa sia finalizzata esclusivamente ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, in tal senso potendosi prescindere, se del caso, dal requisito di proporzione tra difesa e offesa.
Né, aggiunge, la presunzione di proporzione applicabile nelle ipotesi di legittima difesa c.d. domiciliare può essere esclusa per avere egli, in origine, consentito l’accesso al bar di COGNOME il quale, successivamente, si è introdotto, senza essere autorizzato, all’interno del locale bagno – la cui porta egli aveva
accostato per ragioni di naturale riservatezza – recando seco un’arma con tangibili intenzioni offensive.
Con il secondo motivo, COGNOME lamenta vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di assise di appello sarebbe incorsa in plurimi travisamenti del fatto, con specifico riferimento: al tenore delle dichiarazioni da lui rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia; all’utilizzo, da parte della vittima, di strumenti offesa ulteriori rispetto alla bottiglia infranta; alla alternata considerazione del compatibilità tra la versione dei fatti da lui resa e le risultanze degli accertamenti medico-legali; all’individuazione del movente economico quale causa dell’omicidio ovvero, al contrario, del diverbio precedente all’aggressione posta in essere da COGNOME; all’illogica considerazione delle condizioni economiche dei protagonisti della vicenda, contraddetta dal riscontrato disagio di COGNOME, tanto acuto da costringerlo a ricorrere a prestiti usurari.
Obietta, quanto all’elemento soggettivo del reato, che i giudici di merito avrebbero dovuto escludere l’animus necandi in ragione degli esiti dell’esame autoptico, che non hanno individuato quale, tra i colpi infertigli, ha provocato il decesso di COGNOME e dell’avere entrambi i colluttanti diretto l’aggressione verso aree vitali del corpo, essendo egli rimasto quasi incolume solo grazie alla pronta reazione inscenata.
Con il terzo ed ultimo motivo, COGNOME eccepisce violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante della provocazione e di quelle generiche.
Rileva, da un canto, che l’aggressione da lui subita ha generato uno stato d’ira, conseguente all’altrui fatto ingiusto, che giustifica senz’altro l’applicazion dell’attenuante, avuto riguardo, vieppiù, alla evidente relazione di causalità psicologica tra la richiesta di concessione del prestito, la conseguente aggressione e la reazione lesiva, ed alla chiara intenzione di COGNOME di attentare alla sua vita, desumibile dall’avere egli portato i propri colpi verso zone vitali de corpo, non riuscendo nell’intento per la sua pronta reazione, concretatasi nello schermarsi parando l’avambraccio.
Si duole, dall’altro, della motivazione sottesa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che si esaurisce nel richiamo alla gravità del reato commesso ed all’assenza di resipiscenza, contraddetto dall’irrogazione di pena inferiore al massimo edittale, dall’iniziativa illecita posta in essere dalla vittima dalla stessa ricostruzione dell’episodio operata dai giudici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Preliminarmente, avendo il ricorrente articolato doglianze inerenti anche alla manifesta illogicità della motivazione, appare utile ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.
Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l’intrinsec attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove, né a ripercorrer l’analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074-01).
Sono, quindi, inammissibili le censure fondate su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, vo ad enucleare l’eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell’8/03/2016, COGNOME, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153).
Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, de spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ricostruito la vicenda di interesse processuale e scrutinato i motivi di impugnazione dell’imputato
percorrendo un sentiero argomentativo nitido e lineare, coerente con le emergenze istruttorie e rispettoso del quadro normativo di riferimento.
Ha, in particolare, ritenuto:
che COGNOME ha consentito all’amico e socio COGNOME l’accesso all’interno del suo esercizio commerciale, nel quale i due si sono trattenuti per circa quarantacinque minuti e, allorquando è andato alla toilette, non ha sentito l’esigenza di chiudere la porta, ciò che attesta la familiarità tra i due e preclude in radice la possibilità di sussumere la fattispecie nell’ambito applicativo della legittima difesa c.d. domiciliare;
che, pure accreditando, in linea generale, il racconto dell’imputato, deve reputarsi, sulla base delle residue emergenze istruttorie e, in primis, di quelle medico-legali, che egli ha ben presto ridotto all’inoffensività COGNOME e conseguito l’autonoma ed esclusiva disponibilità del mattarello, del coltello e del cordino in nylon;
che, a quel punto, COGNOME si è, per sua stessa ammissione, abbandonato, pur essendo ormai venuto meno qualsivoglia pericolo per la sua incolumità personale, ad una reazione di estrema, inaudita violenza, che lo ha portato a sferrare oltre venti colpi con il mattarello e la bottiglia all’indirizz COGNOME, il quale ha subito, tra l’altro, diciassette diverse lesioni al capo ed stato, infine, strangolato con la corda.
Il ragionamento seguito dalla Corte capitolina, esente da tangibili falle razionali, supporta le conclusioni raggiunte in punto di legittima difesa -sul quale si concentrano la gran parte delle doglianze articolate dal ricorrente con i primi due motivi – causa di giustificazione che è stata esclusa in considerazione, tra l’altro, della realizzazione della condotta lesiva in un frangente in cui l’agente aveva definitivamente ridotto la vittima alla completa inoffensività ed in cui la paventata esigenza difensiva aveva lasciato spazio ad una franca ed incontestabile volontà omicidiaria, comprovata da un’azione lesiva di elevata efferatezza e portata alle estreme conseguenze in un arco di tempo alquanto esteso, per come ammesso dallo stesso imputato.
In questo contesto, le residue incertezze sul movente – comunque legato alla scellerata passione di entrambi i protagonisti del tragico episodio per le scommesse online, che aveva provocato un dissesto finanziario cui i due erano chiamati a far fronte – non incidono sulla tenuta razionale della motivazione, che trae spunto dall’antefatto, descritto a grandi linee e nelle sue coordi . nate generali, per attestare l’inattendibilità del narrato dell’imputato nella parte in c ascrive alla controparte un atteggiamento connotato da un tasso di veemenza che mal si concilia con l’occasione che ha generato l’omicidio.
Tema, questo, che la Corte di assise di appello riprende al momento di escludere, in termini parimenti alieni da profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà, che possa ravvisarsi una relazione di adeguatezza causale tra la pretesa avanzata da COGNOME e la reazione omicida di COGNOME e, quindi, che possa essere applicata la circostanza attenuante della provocazione (in proposito, cfr. quanto affermato, tra le tante, da Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 – 02).
Nel contesto così delineato, il ricorrente si limita a reiterare, con approccio ispirato alla confutazione, quanto già prospettato ai giudici di merito, che, come detto, hanno offerto, con riferimento a ciascuno degli aspetti critici segnalati con l’atto di appello, risposte logicamente e giuridicamente ineccepibili, muovendosi nell’alveo dei poteri di valutazione ed apprezzamento che, se correttamente esercitati, inibiscono l’attivazione dei poteri censori del giudice di legittimità.
COGNOME, peraltro, propone, in relazione alle singole evidenze istruttorie ed ai connessi profili fattuali, ricostruzioni opposte rispetto a quelle privilegiat dai giudici di merito, in tal modo indulgendo in un approccio critico sterile e, per di più, generico in quanto non supportato dall’allegazione degli elementi di prova che egli assume siano stati illegittimamente travisati, sì da rendere pertinente il richiamo all’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601),
La motivazione della sentenza impugnata si palesa tetragona alle obiezioni difensive anche laddove riconduce enuclea all’atteggiamento psicologico dell’imputato i franchi connotati del dolo (diretto, più che eventuale), articolando considerazioni che il ricorrente contesta in termini di assoluta fragilità, che sembrano non tener conto dell’inflizione, in rapida successione, di decine di colpi violenti alla testa, seguiti da un’azione di strangolamento, azioni radicalmente incompatibili con una finalità diversa da quella omicida.
Parimenti ineccepibili appaiono, da ultimo, le giustificazioni – afferenti sia all’altissimo tasso di gratuita violenza impiegato dall’agente che al negativo contegno da lui serbato post delictum che la Corte di assise di appello ha addotto a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte
delle quali il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed insuperabile inconsistenza.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché alla rifusione in favore delle parti civili, secondo la liquidazione operata in dispositivo, delle spese di lite relative alla presente fase ed all’azione civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, COGNOME inoltre, COGNOME l’imputato COGNOME alla COGNOME rifusione COGNOME delle COGNOME spese COGNOME di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 7.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 18/04/2024.