Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8936 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 8936  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 5 ottobre 2024, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale veniva applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio di NOME.
La difesa, in particolare, innanzi al Tribunale del riesame non aveva contestato la materialità del fatto dolendosi, piuttosto, della qualificazione giuridica, ritenendo applicabile la disciplina degli artt. 52 o 55 cod. pen., per essere stata l’azione omicidiaria posta in essere per legittima difesa o per eccesso colposo in legittima difesa, ragione per la quale richiedeva l’annullamento della misura o l’applicazione di una misura meno afflittiva, per carenza di esigenza di cautela.
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale del riesame ha, invece, escluso la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, né ha ravvisato gli estremi per la configurabilità dell’eccesso colposo.
 Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo con motivo unico la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 52 e 55 cod. pen., per manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione del compendio indiziario.
Eccepisce, innanzitutto, che dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza acquisite al fascicolo e, in particolare dal NUMERO_DOCUMENTO dal minuto 22:37 al minuto 22:38, risulta che il COGNOME era stato colpito alla testa dalla vittima, con un casco per dodici volte, violentemente e reiteratamente; con tale evidenza colliderebbe quanto affermato dal teste COGNOME che aveva dichiarato che il COGNOME era stato colpito due o tre volte. Inoltre, il video evidenzierebbe non solo che il COGNOME aveva lanciato la transenna all’indirizzo del NOME, nel momento in cui questi aveva già tra le mani il casco, ma anche che la transenna non aveva colpito né la vittima, né il teste COGNOME. Risulterebbe anche che nell’arco di 30 – 35 secondi, NOME e NOME cadevano a terra e che il COGNOME aveva colpito con il coltello il NOME dopo essere stato da questo percosso violentemente dodici volte e per porre freno all’azione violenta.
Sussisterebbero, pertanto, gli elementi della legittima difesa, anche con riguardo alla modalità dell’azione, commessa con un coltellino multiuso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con il provvedimento impugNOME, il Collegio dà conto che dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti riportate nell’ordinanza e dalle riprese video è risultato che l’omicidio è avvenuto nell’ambito di un violento litigio tra la vittima e l’indagato, nel corso di una serata contraddistinta da piccole rappresaglie e provocazioni, ad opera principalmente del COGNOME; nel provvedimento è specificato, in particolare, che quando il NOME, accompagNOME dal teste COGNOME, ha raggiunto il COGNOME nella piazza, questi ha aggredito con una transenna il NOME; nel provvedimento si afferma, inoltre, che vi è stata una violenta reazione del NOME, il quale impugnando un casco ha colpito diverse volte il COGNOME.
Si aggiunge, poi, che il teste COGNOME è intervenuto per dividere i due, e tutti e tre sono caduti, venendosi il NOME a trovare con le spalle e l’intero corpo a terra e, a quel punto, il COGNOME, pur potendo allontanarsi trovandosi il rivale per terra, ha estratto il coltello e si è chiNOME sulla vittima pugnalandola con un fendente mortale in pieno petto.
Il provvedimento conclude per la non ravvisabilità della legittima difesa, reale o putativa, né dell’eccesso colposo per l’assenza di una situazione di pericolo alla propria o all’altrui incolumità, poiché la colluttazione con la vittima che impugnava e colpiva l’indagato con il casco non era tale da mettere a rischio la vita di quest’ultimo, il quale – si afferma nel provvedimento oggetto di censura avrebbe potuto darsi alla fuga nel momento in cui il NOME era caduto a terra, ed invece ha scelto scientemente di accoltellarlo, con una reazione sproporzionata rispetto all’azione del NOME.
Ciò precisato, deve rilevarsi che con motivazione immune da vizi di illogicità manifesta o da contraddittorietà, il Collegio ha escluso la configurabilità della legittima difesa o dell’eccesso colposo in legittima difesa, tanto più che il contenuto del frame indicato dal ricorrente come decisivo era già stato dedotto innanzi al Tribunale del riesame – come risulta dal verbale di udienza del 22 aprile 2024 – e posto a sostegno dell’ordinanza impugnata, la quale, come già rilevato, ha escluso la ricorrenza della scriminante sulla base delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e delle riprese video in atti, fornendo una dinamica fattuale come sopra indicata.
In conclusione, il ricorso sottopone al Collegio un dato fattuale la cui valutazione, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità che pertengono al sindacato di legittimità, è preclusa alla Corte.
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli element di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati al ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Dal rigetto deriva, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. non seguendo alla pronuncia la liberazione dell’indagato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024.