Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA,
NOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori:
AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la parte civile NOME COGNOME, che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore generale e depositando comparsa conclusionale e nota spese;
AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME ed in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, per COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile NOME COGNOME, in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni personali e tentato furto aggravato (capi A, B e D, quest’ultimo così diversamente qualificato dal giudice di primo grado).
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
2.1. COGNOME NOME deduce:
vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina.
La condotta degli imputati – come immortalata dal video che ha ripreso il fatto non era finalizzata alla sottrazione del casco della persona offesa, abbandonato a terra da quest’ultima in esito alla colluttazione con i ricorrenti e portato via al so fine di disarmare la vittima;
violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che gli imputati avessero agito per legittima difesa, avendo il ricorrente commesso la condotta solo dopo che era stato aggredito dalla vittima ed anche colpito alla spalla ed alla testa con il casco, la cui sottrazione, come specificato nel precedente motivo, aveva il solo fine di disarmare la persona offesa;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti.
2.2. COGNOME NOME deduce motivi sovrapponibili a quelli del coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente per l’omologia RAGIONE_SOCIALE censure, sono manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, la ricostruzione in fatto della vicenda, conformemente operata dai giudici dei due gradi di merito senza incorrere in travisamenti della prova, dimostra che i ricorrenti, dopo aver subito una prima aggressione da parte della vittima – giustificata dalla concitazione per il fatto che gli imputati avevan tentato di rubarle il motorino, secondo quanto evidenziato nella sentenza rispetto al capo D della imputazione – avevano simultaneamente reagito con veemenza, ponendo in essere una “rappresaglia”, colpendo ripetutamente la persona offesa al capo con il suo stesso casco tanto da provocargli le lesioni descritte sub B, facendola rovinare in terra ed, infine, sottraendole il casco.
Alla luce di tale resoconto, non vi è spazio per ritenere che non vi fosse stata la volontà di sottrarre il bene appartenente alla vittima ed avente valore economico, posto che la definitiva sottrazione del casco, cosciente e volontaria, è avvenuta quando già la persona offesa non era più in condizioni di reagire attraverso l’uso di esso contro gli imputati, essendo ormai, come si esprime la sentenza, “al tappeto”.
Ne consegue che correttamente il primo giudice e la Corte di appello hanno ritenuto sussistente il reato di rapina.
2. E’ manifestamente infondato anche l’assunto volto a sostenere che gli imputati avessero agito per legittima difesa, posto che le sentenze di merito hanno sottolineato, in punto di fatto, che la condotta dei ricorrenti, reattiva solo all’ini si era trasformata, per scelta meditata sebbene d’impeto, in una inusitata aggressione della vittima, in ciò cogliendosi la mancanza di proporzione tra difesa ed offesa che è uno dei requisiti integrativi dell’esimente e la cui mancanza impedisce anche di ritenere che vi fosse stato un eccesso colposo.
In quest’ultimo senso, deve ricordarsi che, in tema di legittima difesa / l’eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengano superati conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione in uno strumento di aggressione (Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, L., Rv. 273731). 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte giustificato il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee riferendosi alla gravità dei fatti, alla lesione di più beni giuridici ed alla spiccata capacità a delinque dimostrata dai ricorrenti.
La motivazione è conforme ai principi di diritto.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014 Manzari).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.12.2023.