Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 44138 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44138 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 12/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno, e l’inammissibilità, nel resto; udito il difensore di fiducia del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportata al ricorso, insistendo nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 17/06/2021 – con cui NOME era stato condannato a pena di giustizia per i reati di rapina, lesioni personali e porto di coltello, in Segrate il 29/07/2018 -, assolveva l’imputato dal delitto di rapina, per non aver commesso il fatto, confermando la sentenza impugnata in relazione agli altri reati, con esclusione del nesso teleologico, rideterminanclo la pena.
In data 17/04/2023 NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod, proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 52 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il ricorrente avev fatto uso della bomboletta spray per difendersi dalla persona offesa che lo aveva strattonato, scambiandolo per colui che lo aveva rapinato poco prima, come risulta dalla stessa deposizione della persona offesa; proprio le condizioni in cui la vicenda si era verificata, quindi, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di merito, avevano reso necessaria l’immediata reazione difensiva dell’imputato, aggredito e posto nell’impossibilità di sottrarsi alla presa del suo aggressore, facendo, pertanto, uso di una bomboletta spray che, per la sua scarsa portata offensiva, è liberamente commerciabile;
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 4 I. 110/1975, vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto è stata del tut omessa la motivazione circa la natura di “arma” della bomboletta spray, peraltro portata ed utilizzata con scopi difensivi dal ricorrente, come da questi dichiarato, considerato, inoltre, l’insegnamento della Cassazione sul punto;
2.3 violazione di legge, in riferimento all’art. 585 cod. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto, alla luce della formulazione del capo di imputazione, il reato di lesioni risulta aggravato dal solo nesso teleologico, mentre non era stata contestata l’aggravante dell’uso di un’arma, ritenuta dalla sola Corte di merito; l’esclusione di tale circostanza aggravante, quindi, anche per carenza di contestazione, rende improcedibile il reato di lesioni, in assenza di querela;
2.4 violazione di legge, in riferimento all’art. 62 n. 6 cod. pen., vizio motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto l’imputato, prima del giudizio, aveva riparato il danno; nonostante l’intervenuta
assoluzione dal delitto di rapina, tuttavia, la Corte di merito non ha concesso la circostanza attenuante in esame, omettendo la valutazione della congruità del danno, alla luce dell’intervenuta assoluzione;.
2.5 violazione di legge, in riferimento all’art. 20-bis cod. peri, ed all’art. 545-b cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., alla luce del riforma del sistema sanzionatorio contenuto nella “riforma C:artabia”, che rende applicabili di ufficio, anche in grado di appello, le pene sostitutive, avendo la Corte di merito del tutto omesso di avvisare l’imputato della possibilità di applicazione di una pena sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato, quanto al primo motivo. Come risulta dalla motivazione delle sentenze di merito, il ricorrente era stato imputato e condannato in primo grado anche per il delitto di rapina in danno della persona offesa, NOME COGNOME, al quale era stata strappata una catenina d’oro all’interno di una discoteca di Segrate. Il NOME aveva riferito di aver inseguito l’autore del fatto e di averlo raggiunto, mentre questi era al centro della pista da ballo, infine di averlo afferrato per il braccio; in tale frangente, soggetto – poi identificato nell’attuale ricorrente – gli aveva spruzzato in viso i contenuto di una bomboletta spray, cagionandogli lesioni personali e riuscendo, in tal modo, a darsi alla fuga.
Mentre il primo giudice aveva ritenuto del tutto attendibile il riconoscimento dell’imputato quale autore della rapina, come effettuato dalla persona offesa, la Corte territoriale ha avanzato dei dubbi sull’attendibilità del riconoscimento fotografico, mandando assolto l’NOME dal delitto di rapina.
Quanto alle residue imputazioni, la sentenza impugnata ha escluso la legittima difesa, affermando che l’NOME non si trovava in un luogo isolato, ma in una discoteca affollata, per cui ben avrebbe potuto chiedere l’intervento di terze persone – amici o personale del locale -, per cui appariva fuor di luogo che egli potesse essersi sentito minacciato, in modo da non poter rinunciare ad utilizzare lo spray che aveva con sé, ed il cui possesso egli aveva giustificato riferendo di abitare in Genova, in una zona malfamata.
Tale motivazione appare del tutto assertiva, anche alla luce dell’intervenuta assoluzione del ricorrente dal delitto di rapina. Posto che l’NOME deve ritenersi del tutto estraneo al precedente episodio di rapina in danno del COGNOME, la Corte di merito avrebbe dovuto meglio analizzare la condotta del ricorrente, contestualizzandola in relazione alla reazione di un soggetto che improvvisamente – come emerge dalla sentenza di primo grado – si era sentito afferrare per il braccio sinistro da uno sconosciuto, per liberarsi dal quale egli
aveva estratto la bomboletta che recava con sé, spruzzandone il contenuto sul volto del COGNOME.
Non vi è alcun dubbio, quindi, che l’imputato abbia assolte il proprio onere di allegazione, quanto all’indicazione delle specifiche circostanze che astrattamente apparivano idonee – se riscontrate – a configurare l’esimente della legittima difesa, avendo descritto la repentina ed apparentemente ingiustificata aggressione da parte di uno sconosciuto che lo aveva – totalmente o parzialmente – bloccato nei movimenti; in altri termini, l’imputato aveva descritto un preciso contegno da parte del soggetto antagonista, prodromico ad un’offesa ingiusta (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, COGNOME NOME, Rv. 280304; Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, COGNOME NOME, Rv. 274534; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME ed altro, Rv. 255916).
A fronte dell’assolvimento di tale onere di allegazione, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare le specifiche circostanze evocate dal ricorrente, alla scopo non solo di valutare la portata dell’aggressione descritta a fronte della reazione, ma anche l’effettiva impossibilità dell’imputato di reagire altrimenti, ossia la concreta possibilità di allontanarsi, ovvero di far ricorso, senza soluzione di continuità, all’ausilio di terze persone, non emergendo da alcuna circostanza specifica la presenza, nelle immediate vicinanze, né di amici dell’NOME né di personale della discoteca.
Al contrario, la Corte di merito ha fornito una motivazione apodittica ed illogica, in cui ha confuso il piano del possesso – giustificato o meno – della bomboletta con quello della sussistenza degli estremi della difesa legittima, il che avrebbe reso necessaria l’attenta analisi, alla luce di specifiche e comprovate circostanze di fatto, del pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente e, quindi, del proporzione o meno della reazione difensiva, nonché della insussistenza di alternative alla condotta aggressiva.
Da ciò deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che – alla luce dei principi indicati – valuterà la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M..
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano
Il AVV_NOTAIO estensore