Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1346 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nato a COGNOME il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, applicando l’attenuante della provocazione ritenuta prevalente sulle aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del 27 febbraio 2019 del Tribunale di
COGNOME che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesione personale aggravata dall’uso di un’arma e lo aveva condannato, con la recidiva semplice, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa NOME COGNOME, costituitosi parte civile.
Al COGNOME si contesta di avere colpito con un palo metallico NOME COGNOME e, dopo che questi era caduto a terra, di averlo colpito cori una serie di calci, cagionandogli contusioni in più parti del corpo giudicate guaribili in giorni diciassette.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 516, 521, 522, 598 e 604 cod. proc. pen. per diversità del fatto per il quale è stata pronunciata condanna rispetto a quello contestato.
La Corte di appello ha accertato che il COGNOME aveva per primo aggredito il COGNOME, che si trovava in un terreno preso in affitto dallo stesso imputato, colpendolo alla schiena con un bastone di legno e che l’imputato lo aveva dapprima disarmato provvedendo poi a sua volta a colpire il COGNOME.
Il fatto accertato era diverso da quello descritto nel capo di imputazione, perché in questo non si affermava che il reato era stato commesso all’interno di un terreno preso in affitto dal COGNOME e che di tale rapporto contrattuale il COGNOME fosse a conoscenza; né si affermava che il COGNOME aveva aggredito per primo il COGNOME colpendolo alle spalle con un bastone e che il COGNOME aveva sottratto al COGNOME il bastone e aveva reagito all’aggressione. Era pure risultato falso che il bastone fosse di ferro. La diversità del fatto era emersa solo a seguito della pronuncia della sentenza di secondo grado, che aveva ricostruito il fatto diversamente rispetto a quello accertato dal Tribunale e, quindi, solo con il ricorso per cassazione era stato possibile sollevare la relativa eccezione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto sussisl:ente lo stato d’ provocato dalla aggressione del COGNOME e posto a base dell’attenuante della provocazione e non una costrizione a cagionare le lesioni per la necessità di difendersi dalla altrui aggressione. L’esclusione della scriminante è del tutto ingiustificata e comunque essa poggia su una illogica pretesa di un’eccezionale capacità di autocontrollo in capo a chi subisce un’aggressione e sulla svalutazione della condotta del COGNOME, che, non desistendo dalla sua iniziale aggressione, si era autodefinito quale malandrino; l’essersi il COGNOME autodefinito come malandrino era circostanza che faceva ritenere ancora attuale
il pericolo di un’offesa ingiusta da parte del COGNOME e la correlata necessità per il COGNOME di difendersi.
La Corte di appello ha illogicamente escluso la necessità del COGNOME di difendersi dall’aggressione valutando la condotta dell’imputato non nel suo momento iniziale, ossia quando egli aveva disarmato il COGNOME, ma in un momento successivo, ossia dopo che egli aveva disarmato l’aggressore.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62, n 2, e 52, secondo comma, e 2, secondo comma, cod. pen.
Sulla base della ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale, doveva ritenersi operante la scriminante della legittima difesa e non l’attenuante della provocazione, perché doveva applicarsi l’art. 52, quarto comma, cod. pen., in virtù anche della retroattività della norma più favorevole, in quanto il fatto er avvenuto in un luogo destinato alla attività di allevatore di pecore dell’imputato ed era stato commesso per respingere l’altrui intrusione posta in essere con l’uso di un’arma e comunque per difendere la propria incolumità, avendo il COGNOME continuato a minacciare il COGNOME asserendo di essere un malandrino.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che doveva ritenersi sussistente un’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa ai sensi dell’art. 55, secondo comma, cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che risulta violato l’art. 5 quarto comma, cod. pen., per non avere la Corte territoriale ritenuto operante un errore, non dovuto a colpa, sull’esistenza della causa di giustificazione della legittima difesa in capo al COGNOME, che si trovava all’interno del terreno da lu preso in affitto ove il COGNOME si era dolosamente introdotto, aggredendolo con un bastone alle spalle.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a
trovarsi GLYPH nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051).
In particolare, la violazione del principio di correlazione tra l’accusa l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilit sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946).
Più precisamente, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569).
Nel caso di specie, gli elementi di cui il ricorrente lamenta l’omessa menzione nel capo di imputazione riguardano aspetti marginali del fatto, come il materiale di cui era fatto il bastone utilizzato per colpire la vittima, o comunque diversi dagli elementi costitutivi della fattispecie di reato oggetto contestazione e come tali non rilevanti.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che attengono tutti a scriminante della legittima difesa e possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Secondo la ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale, il COGNOME era entrato con il suo gregge nel fondo preso in affitto dal COGNOME per svolgervi l’attività di allevamento delle pecore pur essendo la disponibilità del terreno in capo al COGNOME ben nota al COGNOME; il COGNOME era quinti intervenuto per allontanare il COGNOME dal terreno, ma era stato colpito alle spalle dal COGNOME con un bastone di legno da lui utilizzato per condurre il bestiame; il COGNOME era riuscito a disarmarlo e a colpire con lo stesso bastone il COGNOME, cagionandogli lesioni personali.
Del tutto correttamente la Corte di appello ha ritenuto insussistente la scriminante della legittima difesa, in quanto il COGNOME ha colpito il COGNOME dopo averlo disarmato e, quindi, quando era ormai cessata la necessità di difendersi dalla sua aggressione e non vi era più pericolo per la propria incolumità, e ha escluso che il COGNOME abbia agito ai danni del COGNOME perché costretto dalla necessità di difendersi.
La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, postula, quali requisiti aggiuntiv
rispetto a quello della proporzione, di cui all’art. 52, comma primo, cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore, la presenza legittima dell’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’ill intrattenimento e uno specifico animus defendendi, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185).
Avendo la Corte di appello, sulla base della ricostruzione del fatto sopra descritta, escluso detto pericolo, del tutto legittimamente ha ritenuto inapplicabile la scriminante invocata.
Il ricorrente ha sostenuto che il COGNOME, anche dopo essere stato disarmato, l’aveva minacciato autodefinendosi un malandrino, ma tale circostanza non è inclusa nella ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello, cosicché essa integra una censura di fatto, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.
Né, secondo detta ricostruzione, le lesioni cagionate al COGNOME apparivano funzionali al suo allontanamento dal fondo nel quale si era illegittimamente introdotto, ma appaiono piuttosto dovute ad un intento punitivo, cosicché non può operare la scrinninante neppure ai sensi dell’art. 52, quarto comma, cod. pen.
Dovendosi ritenere inoperante la scriminante di cui al citato art. 52, neppure può ritenersi applicabile l’eccesso colposo di legittima difesa.
L’espresso richiamo contenuto nell’art. 55 cod. pen. alle disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione e la specificazione che l’eccesso ricorre quando, per colpa, si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o dall’Autori (nelle ipotesi previste dagli artt. 51 e 53 cod. pen.) o dalla necessità di difendere il proprio o l’altrui diritto o se stesso da un danno grave alla persona (nell ipotesi di legittima difesa e stato di necessità previste dagli artt. 52 e 54 cod pen.) conducono ad affermare che l’art. 55 cod. pen. postula necessariamente un collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminani:i, con conseguente impossibilità di ritenere la sussistenza della fattispecie colposa descritta dall’art 55 cod. pen. in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante di cui si eccedono colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 256017; Sez. 1, n. 298 del 24/09/1991 – dep. 1992, COGNOME, Rv. 190726).
Quanto, infine, alla legittima difesa putativa, deve osservarsi che l’esimente putativa dell’art. 59 cod. pen. non può essere invocata quando l’errore dell’agente cade sulla sussistenza di una norma giuridica poiché in tal caso ricorre un errore sul precetto penale che è irrilevante ai sensi dell’art. 5 cod. pen.
(Sez. 5, n. 38596 del 01/10/2008, COGNOME, Ry. 241954), mentre, ai fini della legittima difesa putativa, l’errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, ossia di una situazion obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un’offesa ingiusta (Sez. 1, Sentenza n. 4337 del 06/12/2005, dep. 2006, COGNOME Rocca, Rv. 233189).
Nel caso di specie tale diversa situazione obiettiva erroneamente percepita dal COGNOME neppure viene dedotta nel motivo di ricorso in cui si afferma genericamente che il COGNOME riteneva che il suo comportamento fosse lecito in quanto esercizio di legittima difesa.
Esclusa la operatività della legittima difesa, anche nella forma dell’eccesso colposo o della legittima difesa putativa, il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
L’avere il COGNOME agito in uno stato d’ira è circostanza priva di rilievo ai f della ricorrenza della scriminante di cui all’art. 52 cod. pen.
Infatti, laddove sussistano i presupposti della scrinninante della legittima difesa, questa sarà applicabile anche laddove l’autore della c:ondotta abbia agito in preda ad uno stato d’ira.
Lo stato d’ira ha invece rilievo laddove la condotta sia illecita, stant l’inapplicabilità di alcuna causa di giustificazione, ma essa trovi causa in detto stato determinato dall’altrui fatto ingiusto, potendo trovare applicazione la circostanza attenuante della provocazione.
Ne consegue che il ricorrente non ha interesse a lamentare l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza dello stato d’ira, atteso che su di esso poggia la circostanza attenuante applicata dalla Corte di appello’baGata saltali:1a ntel3
Concludendo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen. il ricorrente, rimasto soccombente, deve anche essere condannato alla rifusione, in favore della parte civile, delle
spese processuali sostenute nel grado di giudizio che si liquidano in euro 3.015,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 21/10/2022.