Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34271 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOME
avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso nella parte relativa alle attenuanti generiche ed il rigetto nel resto.
Udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Udito il sostituto processuale del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, rideterminata la pena inflitta in 6 anni ed 8 mesi di reclusione, ha, per il resto, confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 24 maggio 2024, che ha condannato NOMENOMEX per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. commesso in danno di NOMEXXXXX, fatto avvenuto l’8 dicembre 2022.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della legittima difesa.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento e mancata considerazione di prove favorevoli all’imputato.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione dell’eccesso colposo in legittima difesa e della legittima difesa putativa.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione per mancanza di motivazione sul motivo di appello con cui si chiedeva il riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di motivazione sul motivo di appello con cui si chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa della parte civile ha chiesto la discussione orale.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alle conclusioni depositate con memoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso nella parte relativa alle attenuanti generiche ed il rigetto nel resto.
Il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, riportandosi alle conclusioni depositate con memoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, attraverso il sostituto processuale AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo, che critica la motivazione della sentenza impugnata in punto di legittima difesa, Ł infondato.
La sentenza di appello prende posizione sulla versione resa nel processo dall’imputato e volta ad accreditare l’esistenza di una situazione di legittima difesa, e scrive che la possibilità che l’imputato abbia subito un tentativo di strangolamento prima di colpire con venti coltellate il rivale Ł priva di qualsiasi evidenza, perchØ una presa forte e prolungata come quella che caratterizza il tentativo di strangolamento, avrebbe dovuto lasciare dei segni sul corpo della vittima che non sono stati individuati, essendo stato riscontrato in sede medica soltanto un eritema al collo. La sentenza di appello aggiunge che la successiva versione resa in giudizio dall’imputato che afferma di essere stato aggredito dal rivale con lo stesso coltello con cui lui poi avrebbe commesso il reato Ł priva di senso logico, perchØ lo stesso imputato sostiene che il rivale cercò di andare nel bagagliaio per procurarsi un’arma e di ciò non avrebbe avuto bisogno se fosse stato già armato. La sentenza di appello evidenzia ancora che, quando sono intervenuti i primi testimoni, il cappotto e le mani dell’imputato non erano sporche di sangue perchØ l’imputato chiese ad una testimone il telefono e glielo restituì senza tracce di sangue: ciò fa pensare che le ferite riportate dall’imputato siano state autoinferte e siano servite a reggere la tesi, poi sostenuta in giudizio, di una aggressione da parte del rivale.
A fronte di questa motivazione il ricorso deduce che l’aggressione del rivale sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni dell’imputato, che, però, nella sentenza impugnata Ł ritenuto non credibile per la diversità tra le versioni rese in interrogatorio e in esame, e per essere stato smentito sia dalla mancanza di tracce di sangue nell’immediatezza del reato sia dai limitati segni riscontrati sul collo dal referto medico.
Il ricorso deduce che la legittima difesa sarebbe provata anche dalla collocazione ambientale dei fatti, ovvero l’orario notturno e la zona appartata in cui si sono trovati i due contendenti, ma l’argomento Ł infondato, perchØ si tratta di circostanza che riguarda l’antefatto e che in sØ Ł neutra, se non accompagnata da un giudizio di concludenza del comportamento del rivale (che avrebbe scelto proprio quell’orario e quel luogo per avere una discussione con l’imputato) che non Ł manifestamente illogico non sia stato ritenuto provato.
Il ricorso deduce che la legittima difesa sarebbe provata anche dal comportamento tenuto dall’imputato dopo i fatti, ma l’argomento Ł del tutto aspecifico, perchØ non si comprende a cosa faccia riferimento, ed in che modo tale comportamento possa incidere a posteriori sulla ricostruzione dell’esistenza o meno di una aggressione del rivale che abbia posto in pericolo l’incolumità fisica dell’imputato.
Il ricorso deduce ancora che il dubbio su come siano andati realmente i fatti, e quindi sull’esistenza o meno dell’aggressione da parte della vittima, avrebbe dovuto giovare all’imputato ed indurre ad una pronuncia liberatoria ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
L’argomento Ł infondato, perchØ in contrasto con la sistematica della giurisprudenza di legittimità che ritiene, in realtà, che ‘in tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo (Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279356 – 01; conforme Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro, Rv. 253036, nonchØ, piø di recente, Sez. 5, n. 27702 del 27/06/2025, NOME., n.m.; Sez. 5, n. 24582 del 06/05/2025. M., n.m.; Sez. 2, n. 29960 del 19/06/2024, NOME, n.m.).
2. Il secondo motivo Ł inammissibile.
In esso si deduce il travisamento delle prove decisive favorevoli all’imputato, sostenendo, in particolare, che la sentenza impugnata non avrebbe confrontato la versione data in giudizio dall’imputato con le risultanze delle intercettazioni ambientali effettuate in carcere, ma l’argomento Ł inammissibile, in quanto introdotto in difetto del requisito dell’autosufficienza, non essendo stata allegata o trascritta nel ricorso la intercettazione che si assume essere rilevante sul punto (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, rRv. 256723). In altri termini, Ł la stessa deduzione del ricorso a non consentire di apprezzare il rilievo della critica.
Il ricorso deduce anche che la sentenza impugnata avrebbe svalutato la deposizione dei Carabinieri intervenuti nell’immediatezza, che descrivono un imputato visibilmente agitato ed in stato di shock, ma anche questo argomento Ł inammissibile, quantomeno perchØ affetto dallo stesso vizio di genericità di deduzione che vale per l’articolazione concernente le intercettazioni..
Il ricorso deduce anche che sarebbe stata travisata la consulenza tecnica della difesa, che aveva riferito, con accordo sul punto con quella del pubblico ministero, che le ferite della vittima fossero compatibili con una colluttazione.
L’argomento Ł inammissibile per difetto di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823) perchØ non si confronta con l’articolata motivazione della sentenza di appello in punto di dinamica dell’azione – che ritiene che l’aggressione prolungata dell’imputato alla vittima, ricavata anche dal numero delle coltellate, deponga nel senso di una azione avvenuta in modo prolungato con vittima ed imputato che si sono trovate durante il corso della stessa in piø posizioni – argomento su cui il ricorso non prende posizione.
3. ¨ infondato il terzo motivo.
Il ricorso deduce che la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso l’eccesso colposo in legittima difesa, ovvero che, una volta sferrati i primi colpi di coltello, il rivale era sicuramente sopraffatto, non Ł corretta, perchØ la prosecuzione dell’azione non Ł necessariamente espressione di dolo, potendo essere conseguenza anche di grave turbamento.
L’argomento Ł inammissibile, perchØ, essendo stata esclusa la prova dell’esistenza di una aggressione del rivale in danno dell’imputato, non Ł applicabile in radice la sistematica dell’eccesso colposo, che presuppone l’esistenza della prova di una aggressione della vittima del reato, cui faccia seguito una reazione che eccede i limiti della necessità della difesa.
Il ricorso deduce che mancherebbe motivazione in sentenza sul perchØ sia stata esclusa la possibilità di ritenere sussistente una legittima difesa putativa, che si dovrebbe desumere dalla circostanza che l’imputato avrebbe percepito una imminente aggressione della vittima per effetto del movimento di questa verso il bagagliaio dell’auto finalizzata l’estrazione di un’arma.
L’argomento Ł infondato, perchØ, come Ł stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ‘in tema di cause di giustificazione, l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato’ (Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, P.G. in proc. Zito, Rv. 277955 – 01).
Infatti, ‘l’errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l’agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta’ (Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, C., Rv. 286808 – 01), che, come detto, il giudice del merito ha ritenuto non essere stata accertata.
4. Il quarto motivo Ł infondato.
Il ricorso deduce che la sentenza di appello sarebbe illegittima perchØ in essa manca la risposta al motivo di appello in cui si chiedeva di riconoscere all’imputato la attenuante della provocazione.
Il motivo Ł infondato.
¨ vero che nell’atto di appello era contenuto anche un motivo (il terzo), in cui si censurava la sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, ed Ł anche vero che la sentenza impugnata non ha dedicato uno specifico spazio alla risposta a tale motivo di appello.
Nella giurisprudenza di legittimità Ł, però, consolidato l’orientamento interpretativo, secondo cui non costituisce vizio di motivazione l’omesso esame critico di ogni singola questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito, quando dal complessivo contesto argomentativo sia possibile desumere che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive (Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; per una riproposizione recente v. Sez. 1, n. 32519 del 10/06/2025, Colomba, n.m.).
Secondo questo indirizzo, infatti, ‘il giudice del gravame di merito non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 – 01).
Ciò Ł quanto avvenuto nel caso in esame, in cui il motivo di appello evidenziava che, a fondamento dell’attenuante, doveva deporre la circostanza che NOME fosse stato oggetto di comportamenti offensivi e provocatori da parte di NOME, iniziati durante il tragitto dal bar al parcheggio antistante l’I.V.G. di Montesarchio e culminati in una aggressione fisica. Secondo l’atto di appello, tali condotte avrebbero determinato uno stato di profonda alterazione emotiva del NOME che avrebbe agito esacerbato dalla situazione. L’atto di appello conclude nel senso che la reazione di NOME, pur se sproporzionata, avrebbe dovuto essere contestualizzata nel contesto provocatorio delle
condizioni ambientali in cui Ł avvenuto il fatto.
Nella sentenza di secondo grado si rinviene, in realtà, una risposta a tale motivo di appello, perchØ si esclude del tutto che dagli atti possa ritenersi emergere la prova di una aggressione fisica di NOME a NOME prima dell’accoltellamento.
Lo stesso atto di appello, peraltro, come visto, riteneva che la reazione di NOME fosse stata in ogni caso sproporzionata, il che esclude in radice la possibilità di poter ritenere correttamente invocata la attenuante, in quanto nella giurisprudenza di legittimità la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso Ł un indice della mancanza di nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira (Sez. 5, Sentenza n. 8945 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 282823: la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non Ł configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira; conforme Sez. 1, n. 32494 del 17/09/2025, Amato, n.m.); perchØ possa essere riconosciuta la attenuante, infatti, occorre che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, perchØ avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione tra esse (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799).
Il motivo Ł, pertanto, infondato.
Il quinto motivo Ł inammissibile.
Il ricorso deduce che la sentenza di appello sarebbe illegittima perchØ in essa manca la risposta al motivo di appello in cui si chiedeva di riconoscere all’imputato le attenuanti di cui all’art. 62bis cod. pen.
¨ vero che nell’atto di appello era contenuto anche un motivo (il quinto), in cui si censurava la sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, ed Ł anche vero che la sentenza impugnata non ha dedicato uno specifico spazio alla risposta a tale motivo di appello.
Però, il motivo di appello deduceva che le attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute all’imputato per ‘la particolare natura ed entità del fatto’, espressione che si risolve in una formula di stile e che non integra una critica argomentata alla pronuncia di primo grado, quale dovrebbe essere quella che introduce un grado successivo di giudizio.
Essa, pertanto, non radicava alcun obbligo di decidere nel giudice di secondo grado, il che rende inammissibile anche la deduzione spesa nel pedissequo motivo di ricorso (Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808: il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poichØ i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione).
Il ricorso Ł, nel complesso, infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Nel giudizio di cassazione si Ł costituita anche la parte civile NOMEXXXXX. In ossequio al principio della soccombenza, l’imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, che vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo, in base all’impegno imposto dal ricorso ed all’apporto fornito al giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla
legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
COGNOME NOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.