Legittima difesa e ricorso in Cassazione: i limiti del giudizio
Il concetto di legittima difesa rappresenta uno dei pilastri del diritto penale, ma la sua applicazione richiede il rispetto di rigorosi criteri probatori e procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il controllo della Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando un imputato viene condannato per lesioni personali, la contestazione della dinamica dei fatti non può essere riproposta in sede di legittimità se finalizzata esclusivamente a una diversa lettura delle prove.
Il caso delle lesioni personali e la tesi difensiva
La vicenda trae origine da una condanna per lesioni personali, parzialmente riformata in appello con la rideterminazione della pena pecuniaria. Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la causa di giustificazione della legittima difesa. Secondo la difesa, la ricostruzione degli eventi avrebbe dovuto portare all’assoluzione, ravvisando nel comportamento dell’imputato una reazione necessaria a un’offesa ingiusta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Il nodo centrale della decisione risiede nella natura del ricorso per Cassazione. La Corte ha evidenziato come le lamentele proposte fossero “in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato un errore tecnico nell’applicazione della legge, ma ha cercato di convincere i giudici di legittimità a interpretare i fatti in modo diverso da quanto stabilito nei gradi precedenti. Questo tipo di censura è incompatibile con le funzioni della Cassazione, che deve limitarsi a verificare la logicità della motivazione e la correttezza giuridica, senza sovrapporre la propria visione dei fatti a quella del giudice territoriale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità sottolineando che il motivo di ricorso, pur richiamando formalmente la violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali. Tale operazione è preclusa nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è stata ritenuta congruamente motivata nel negare la scriminante, avendo i giudici di merito già analizzato e scartato la tesi della reazione difensiva sulla base delle prove raccolte. La mancanza di vizi logici evidenti rende la decisione di merito insindacabile.
Le conclusioni
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente non solo alle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o basati su motivi non consentiti dalla legge. La sentenza conferma che, per invocare con successo la legittima difesa in sede di legittimità, è necessario dimostrare un errore di diritto o una contraddittorietà insanabile della motivazione, e non semplicemente proporre una versione alternativa della realtà fattuale.
Si può richiedere il riesame dei fatti in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione si occupa esclusivamente della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter valutare nuovamente le prove o la dinamica dei fatti.
Cosa succede se il ricorso per legittima difesa è basato solo su fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già espressa dai giudici di merito nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, solitamente determinata tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1491 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1491 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace in sede, ha rideterminato in Euro 400 di multa la pena al medesimo irrogata per il reato di lesioni personali;
Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, articola doglianze in punto di fatto, volte prospettare una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali in termini incompatibili con il sindacato di legittimità;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
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Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022