Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1220 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1220 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto di lesioni aggravate, commesso in Pessano con Bornago il 3 marzo 2017;
dato atto che, con nota in data 26 ottobre 2022, il suo difensore ha chiesto la trattazione orale, tuttavia non consentita in questa sede;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano il vizio di motivazione in punto di prova del fatto (con riferimento ai risultati delle pro dichiarative: parte civile Trapella e testi Ratti e Causa) e di diniego di riconosciment della scriminante della legittima difesa, dispiegano censure che, oltre a riproporre senza alcun elemento di novità le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame – risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 4 e 5 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), come legittimamente integrate da quelle sviluppate nella sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) -, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudiz di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propri valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand’anche si voglia ritenere che sia stato effettivamente eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente di quelle meglio indicate nel secondo motivo), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici, decisivi ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenut logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 – dep. 27/02/2013, Rv. 255087);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il consigk
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Il Presidente