Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1171 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a STIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni aggravate.
Considerato che l’unico motivo di ricorso proposto – con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in merito alla valutazione delle prove ed all’affermazione di responsabilità del ricorrente, proponendo il possibile riconoscimento GLYPH della GLYPH scriminante GLYPH della GLYPH legittima GLYPH difesa GLYPH e GLYPH l’inconfigurabilità dell’aggravante dell’uso dell’arma, da cui la sussistenza dell’art. 585 cod. pen. – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano i punti 1.1. e 2.1. della sentenza impugnata) sono costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.
Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto post a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/202 Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.