Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17145 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17145 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 01/08/1993
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola che lo dichiarava colpevole del delitto previsto dagli artt. 61 n.1, 612, commi 2 e 3, 339 cod. pen. e condannato il ricorrent alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione del reato della legittima difesa, quantomeno nella sua forma putativa o nelle forme dell’accesso colposo di cui all’art. 55 c.p. come formulato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché la doglianza è fondata su una ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adot dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicita ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, a pag. 5). La Corte territoriale h correttamente motivato circa la mancanza del presupposto della necessità della legittima difesa, avendo il ricorrente reagito solo all’ingiuria del COGNOME, con parole tali da provocare un malore
v
fatale nella persona offesa, minacciandola, inoltre, con un oggetto potenzialmente dell’incolumità del Carbone. Per altro anche la ricostruzione alternativa quanto al richia disponibilità della pistola – non consentita in questa ‘Sede – non scaturisce da una deduzione dì travisamento, non confrontandosi per altro il ricorrente con i testi, terzi citati in sentenza. In sostanza senza manifeste illogicità la Corte di appello esclude la s di una reale situazione di pericolo determinata dalla condotta della persona offesa. Qu profilo di doglianza che sollecita l’applicazione dell’art. 55 cod. pen., l’assenza dei della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rim pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, imped di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto dell’adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, 279344 – 02; mass. conf. N. 2505 del 2009 Rv. 242349 – 01, N. 26172 del 2010 Rv. 247898 01, N. 45425 del 2005 Rv. 233352 – 01, N. 18926 del 2013 Rv. 256017 – 01);
Considerato che il secondo motivo dì ricorso – che deduce vizio di motivazione in relaz al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione ex art. 62, n.2. cod. pen fatto doloso della persona offesa che abbia concorso a determinare l’evento ex art. 62, n pen. – non è così deducibile in sede dì legittimità, in quanto fondato su motivi che si nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi da di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza o di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 4488 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altr 243838). La Corte territoriale ha esplicitato, con motivazione esente da vizi logici e giur argomenti a sostegno della decisione. Nel caso di specie i Giudici di appello hanno ritenu ravvisabile l’attenuante del fatto ingiusto altrui ex art. 62 n.2 cod. pen., valutando che l’invito a non gettare il mozzicone di sigaretta sulla spiaggia non possa costituire neanche astrat una ingiustizia obiettiva, tale da giustificare il forte stato d’ira altrui. Inedit doglianza sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.5 cod. pen., at la stessa è preclusa, perché non risulta essere stata prevìamente dedotta come motivo dì a secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se inco o comunque non corretto. Va richiamato quanto affermato costantemente da questa Corte «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta i legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di app uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedi
concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedi impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato
mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fonda dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di a
Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indeb chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza
giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabi di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di ap
in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggett richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiam
post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021
COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez.
27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., R
271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2
COGNOME, Rv. 269368);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore Cassa delle ammende.
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il consi liere estensore
Il Presidente