Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo I
! >udito il difensore
‘ Trattazione scritta.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rideterminazione di essa ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. e rigetto del ricorso nel resto.
Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 dicembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Mantova, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME colpevole dei reati contestati, perpetrati il giorno 11 ottobre 2021, di omicidio commesso in danno di NOME COGNOME colpendolo mediante un coltello; furto di uno smartphone in danno di NOME COGNOME; furto di un borsello in danno di NOME COGNOME; detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio; false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Concesse l circostanze attenuanti generiche, riconosciuta la continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, COGNOME veniva condannato alla pena principale di anni 11 anni e mesi 4 di reclusione e alle pene accessorie.
Con sentenza del 7 luglio 2023, la Corte di assise di appello di Brescia, adita da NOME COGNOME, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, escludeva l’aggravante della destrezza e dichiarava non doversi procedere in relazione al furto in danno di NOME COGNOME per mancanza di querela, rideterminando la pena complessiva principale per gli altri reati in anni 11, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, con atto articolato in sei motivi volti ad ottener l’annullamento di essa.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello sul punto relativo alla esclusione della legittima difesa.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa deduce mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello sul punto relativo alla esclusione dell’eccesso colposo in legittima difesa.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del reato come omicidio preterintenzionale.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso la difesa deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.
3.6. Con l’ultimo motivo la difesa lamenta violazioni di legge in ordine alla determinazione della pena, sostenendo che il giudice di appello abbia errato nel determinare la pena base per l’omicidio in sedici anni di reclusione; nel determinare in sei mesi di reclusione il segmento di pena in aumento per il reato in materia di stupefacenti, per il quale il giudice di primo grado aveva determinato un aumento di tre mesi di reclusione; nell’omettere la riduzione della pena conseguente alla scelta del rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso per cassazione, diretti ad ottenere l’annullamento della sentenza di appello per violazioni di legge e vizi di motivazione, non possono essere accolti. È opportuno richiamare brevemente i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui temi rilevanti della causa.
1.1. Requisiti per l’applicazione della esimente della difesa legittima sono la sussistenza e l’attualità del pericolo, l’ingiustizia dell’offesa e la proporzione de difesa. Ne consegue che, per poter ritenere legittima la reazione di fronte alla imminenza del pericolo, è indispensabile sussista la necessità di difendersi, che si ha quando il soggetto si trova nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore (Sez. 1, n. 6811 del 21/04/1994, Rv. 198115 – 01).
Con riguardo alla legittima difesa putativa, è stato spiegato che l’errore scusabile, nell’ambito di essa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Rv. 245634 – 01).
1.2. Non è invocabile l’esimente della legittima difesa, reale o putativa, neppure sotto l’aspetto dell’eccesso colposo, qualora la sproporzione della reazione rispetto all’offesa incombente non derivi da colpa, cioè da valutazione erronea ll
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della situazione effettiva, ma sia consapevole e volontaria. Ne consegue, pertanto, che quando l’agente non agisca con la volontà di difendersi, nella convinzione sia pure erronea di dover agire per scopo difensivo, ma con chiara volontà di portare ad ulteriore effetto la sua reazione, non più giustificata dall’attualità del perico deve rispondere a titolo di dolo del delitto commesso. (Sez. 1, n. 1175 del 04/12/1991, dep. 07/02/1992, Rv. 189076 – 01).
L’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 23/06/2020, Rv. 279344 – 02).
1.3. In relazione alla distinzione fra il reato di omicidio doloso e quello omicidio preterintenzionale, è stato precisato che sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell’agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell’eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 44677 del 13/07/2023, Rv. 285403 – 01).
1.4. Con riguardo alla provocazione, è stato che, ai fini della configurabilità di tale attenuante, occorrono: a) lo stato d’ira, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con un fatto ingiusto altrui; b) il fatto ingiusto altrui, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regol giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettiv in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta (Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Rv. 258454-01).
È stato precisato che detta attenuante, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira (Sez. 5, n. del 19/01/2022, Rv. 282823 – 01).
1.5. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo
sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 – 01).
1.6. Per quanto concerne il divieto di riforma peggiorativa della pena, è stato stabilito che, nei casi previsti dall’art. 597, comma quarto, cod. proc. pen. (accoglimento dell’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti), il giudice, oltre che essere vincolato dal generale divieto della reformatio in peius posto dal terzo comma del medesimo articolo, ha in ogni caso il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all’accoglimento dell’impugnazione (Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995 Rv. 201034 01).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibil deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che, a parte quanto deve essere rilevato per il segmento di pena riferibile al reato in materia di stupefacenti in relazione al quale si riscontra un errore materiale emendabile, le doglianze della difesa non colgono nel segno sotto alcun profilo. Con la suddetta eccezione, la motivazione resa dalla Corte di appello su tutti gli argomenti oggetto di ricorso per cassazione è infatti congrua, rispettosa dei dati normativi e dei principi che regolano la materia.
2.1. In particolare, con riferimento alla legittima difesa, oggetto del primo motivo di ricorso, è decisivo osservare che il giudice di appello pone in luce in modo articolato e coerente – dimostrando di aver preso in considerazione le contrarie tesi difensive – assorbenti rilievi ancorati ad elementi fattuali desun dalle prove raccolte, circa la mancanza dei requisiti per la configurabilità dell scriminante anche per l’ipotesi putativa. Soprattutto, il giudice di appello sottoline la mancanza dell’imminenza di un pericolo per l’incolumità dell’imputato, nel momento in cui costui sferrò la coltellata che ferì mortalmente la vittima.
2.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso, inerenti alle valutazioni del giudice di appello circa l’ipotesi di un eccesso colposo in legittim difesa, risultano naturalmente prive di alcuna valenza, una volta stabilito che sono infondate le critiche attinenti all’esclusione della legittima difesa, cioè de situazione scriminante che costituirebbe – se dimostrata – presupposto logico di quell’eccesso.
2.3. Risultano infondate, poi, le censure contenute nel terzo motivo di ricorso, circa la qualificazione del fatto come omicidio doloso, e non come omicidio preterintenzionale. Il giudice di appello ha reso corretta applicazione dei principi
sull’argomento, ricordando, fra l’altro, che l’ubicazione del colpo di coltello, infer in pieno petto vicino al cuore, la sua importanza penetrazione, nonché la sua direzione, confermata dalla posizione frontale dei due contendenti, illustrano nitidamente la volontà da parte dell’imputato di ledere con decisione la vittima in un punto vitale e, conseguentemente, comprovano l’accettata previsione da parte dell’imputato di poter provocare la morte dell’altro a seguito della coltellata. giudice di appello nota che il gesto lesivo non si colloca all’interno di un confuso «corpo a corpo», né, comunque, di una colluttazione ma, lungi dal risultare «di striscio» il colpo fu sferrato con rapidità e violenza dall’imputato che aveva la vittima a poca distanza da lui.
2.4. L’esclusione dell’attenuante della provocazione, oggetto delle critiche formulate nel quarto motivo di ricorso, sono infondate, perché dalla piana ricostruzione dei fatti, congruamente esposta dal giudice di appello senza incorrere in alcun vizio, e dalle specifiche osservazioni logicamente espresse circa la sproporzione della reazione dell’imputato rispetto alla condotta della vittima, emerge congruamente la mancanza delle condizioni per la configurabilità dell’attenuante in base ai principi in materia sopra richiamati.
2.5. Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata quantificazione nel massimo della diminuzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve notarsi che il giudice di appello ha reso motivazione sufficiente, ponendo in evidenza: che il giudice di primo grado ha già adeguatamente valutato, con la riduzione di pena apportata, i motivi inerenti alla giovane età e all emarginate condizioni di vita dell’imputato; che assumono valenza recessiva i documenti (diploma e attestazione di corso di formazione) prodotti in udienza, a fronte, fra l’altro, del fatto che l’imputato, già arrestato due mesi prima per rapin si rese responsabile in una stessa serata di vari reati; che subito dopo la consumazione della condotta più grave fra quelle contestate l’imputato si allontanò dal luogo del delitto, lasciando in terra la vittima da lui gravemente ferita.
2.6. Per quanto riguarda la determinazione della pena, criticata con il sesto motivo di ricorso, deve notarsi, in primo luogo, che la sentenza di appello non è incorsa in alcuna violazione di legge nel muovere dalla pena base di sedici anni di reclusione per il reato più grave, né ha omesso di computare regolarmente la diminuzione stabilita per la scelta del rito abbreviato.
Deve rilevarsi, poi, che la violazione del divieto di riforma peggiorativa della pena determinata per il capo “d” è solo apparente, in quanto spiegabile come il frutto di una omissione materiale emendabile.
Nel dare conto degli aumenti di pena per la continuazione, la motivazione della sentenza di appello, nell’ultima pagina, nell’affermare – prima di computare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato – che la pena di anni 16 e mesi 2
di reclusione deve essere «aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo d) ad anni 16 e mesi 8 di reclusione», potrebbe far intendere, a una lettura superficiale, che per tale reato il giudice di appello abbia inteso infliggere u aumento di pena di 6 mesi di reclusione, maggiore dell’aumento di pena che era stato determinato in primo grado, per lo stesso reato, in 3 mesi di reclusione.
In realtà, una lettura più attenta porta a rilevare un semplice errore materiale per omissione. Conduce a tale conclusione il confronto fra le sentenze di primo e di secondo grado, dal quale emergono: la constatazione della conferma, in esito al giudizio di appello, della condanna per il capo “e” dell’imputazione; il fatto ch per tale capo “e” la pena era stata determinata nella sentenza di primo grado in 3 mesi di reclusione; la mancanza di un punto della motivazione della sentenza di appello riferibile alla quantificazione dell’aumento di pena per il ripetuto capo “e”
Alla luce di tali elementi, è agevole affermare che, nella frase sopra riportata, è stato omesso materialmente l’ovvio riferimento a detto capo “e”, e che la frase stessa deve essere intesa come emendata da tale errore, senza alcuna necessità di annullamento della sentenza di appello.
Deve quindi ritenersi che, nell’ultima pagina della motivazione della sente di appello, dopo le parole «ad anni 16 e mesi 2», e al posto delle parole «aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo d) ad anni 16 e mesi 8 di reclusione», il giudice di appello abbia inteso inserire, e le abbia omesse per errore solo materiale, le seguenti parole: «aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo d) e con il reato di cui al capo e) ad anni 16 e mesi 8 d reclusione».
3. A fronte della chiarezza espositiva e della congruità delle argomentazioni logico-giuridiche presenti nella sentenza di appello, e del rispetto delle norme di legge che regolano la materia, esplicitate nei principi sopra richiamati, le doglianze difensive – salvo il rilievo del suddetto errore materiale emendabile – sono prive di pregio, come sopra anticipato.
Il provvedimento, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole del logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.