Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6244 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6244 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXX nato aXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verbania l’11 febbraio 2021, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., e, rideterminata la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione e ridotta la provvisionale a euro 400,00, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXin relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della legittima difesa;
Rilevato che le doglianze, pure puntualmente articolate sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -che ha ritenuto maggiormente attendibile la ricostruzione per cui sarebbe stato il ricorrente a dare per primo lo schiaffo, tanto da riconoscergli l’attenuante della provocazione- ha comunque fornito, con il riferimento a quanto accaduto e alla giurisprudenza di legittimità sul punto, una ragionevole risposta alle censure della difesa già sollevate evidenziando i motivi per cui la condotta del ricorrente sarebbe configurabile quale reazione e non come difesa legittima (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Ord. n. sez. 915/2026
CC – 22/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.