Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37919 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 marzo 2024, il Tribunale di Palermo – sezione per il riesame, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 577 n. 3 cod. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 01/03/2024.
NOME era stato sottoposto in forza di questa ordinanza alla misura cautelare della custodia in carcere in forza della sussistenza di gravi indizi e della ricorrenza delle esigenze cautelari per il reato di tentato omicidio pluriaggravato anche dall’essersi avvalso delle condizioni previste dall’art. 416b1s cod. pen. in danno di NOME COGNOME, per il reato di omicidio pluriaggravato
e
dall’essersi avvalso delle condizioni previste dall’art. 416bis cod. pen. in danno di NOME COGNOME e per i connessi reati in materia di armi.
Dagli atti di indagine emergeva che NOME COGNOME, figlio dell’indagato NOME, gestiva presso un garage di famiglia in INDIRIZZO a Palermo un pannello on line di scommesse illegali per conto, tra gli altri, di NOME COGNOME, soggetto vicino alla famiglia mafiosa di INDIRIZZO. Nel primo pomeriggio del 26/02/2024 COGNOME si era recato da NOME COGNOME a chiedere la corresponsione di una somma di 2.500,00 euro derivante dalla raccolta delle scommesse e lo aveva poi colpito con un pugno e procurandogli una profonda ferita, quando NOME si era rifiutato di pagare contestandogli di non avergli corrisposto il denaro necessario a coprire le vincite.
Mentre NOME veniva condotto in ospedale, il padre, odierno ricorrente, NOME COGNOME e il fratello NOME si erano recati presso l’agenzia di scommesse di INDIRIZZO, dove si trovava NOME COGNOME e avevano ingaggiato con lui uno scontro a fuoco.
Il sistema di videosorveglianza, installato nei paraggi, mostrava NOME e il figlio NOME giungere alle ore 17,54 a bordo di una Jeep Compassa; dopo d qualche minuto, era sceso NOME equa n o questi si era posto di fronte a l COGNOMECOGNOME era uscito dall’autovettura NOME impugnando una pistola con la mano destra nascosta dietro la schiena e si era diretto velocemente verso COGNOME.
Ma NOME lo aveva anticipato, estraendo una pistola e facendo fuoco. NOME COGNOME aveva sparato ad altezza d’uomo e a distanza ravvicinata in direzione di NOME, colpendo alla gamba anche un avventore del locale.
NOME si era dato alla fuga ma NOME, seguito dal figlio NOME, lo aveva inseguito sparandogli contro, mentre anche il NOME aveva continuato a sparare, finché l’inseguimento non era proseguito fuori dal campo visivo del sistema di videosorveglianza.
Dopo un minuto NOME era tornato alla macchina e, ferito ad una gamba, era rientrato in INDIRIZZO con il figlio NOME.
NOME COGNOME frattanto si era recato alla tabaccheria di NOME COGNOME, anch’ egli figura di spicco della famiglia mafiosa di INDIRIZZO e insieme a lui e ad altri quattro soggetti a bordo di due ulteriori ciclomotori si era diretto al magazzino dei COGNOME in INDIRIZZO.
Si erano arrampicati sul portone di ingresso e avevano sparato 6-8 colpi da un varco aperto contro NOMENOME NOME e NOME (quest’ultimo rientrato dall’ospedale dove si era recato lier farsi curare la ferita, perché il fratello aveva invitato a raggiungerli con assoluta urgenza).
NOME COGNOME si era barricato all’interno. NOME COGNOME era uscito da un portoncino secondario e aveva colpito con colpi di pistola NOME COGNOME, provocandogli gravi lesioni all’addome e alla testa, e NOME COGNOME, che era rimasto esamine sul manto stradale, dove poi lo ritrovarono gli operanti di Polizia.
Il tribunale aveva escluso la configurabilità della causa di giustificazione della legittima difesa perché lo stato di pericolo era stato volontariamente determinato dallo stesso NOME
Avverso l’ordinanza il difensore di NOME ha proposto ricorso e ha articolato tre motivi.
2.1 Con il primo motivo denuncia vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 273, 275 cod. proc. pen., 52, 56, 110 e 575 cod. pen. nella valutazione in particolare – come precisato in sede di discussione orale – dei gravi indizi di cui al capo 3) della contestazione.
Il Tribunale per il riesame di Palermo avrebbe errato nel non tenere conto del fatto che il primo episodio di tentato omicidio in INDIRIZZO andava tenuto distinto dal secondo, relativo all’omicidio di COGNOME, avvenuto in altro luogo in INDIRIZZO e con altri protagonisti rimasti assenti nel primo. Sicchè sarebbe illogico legare l’azione aggressiva subita dai COGNOME in INDIRIZZO ad una condizione di pericolo creata dal ricorrente.
Inoltre nel secondo episodio egli non si trovava nella condizione di difendersi dalla reazione di NOMENOME ma iarg in quella di salvare dalla morte i propri figli NOME NOME NOMENOME NOME a quest’ultimo specifico fine nessun profilo di attinenza può avere il fatto accaduto in INDIRIZZO.
2.2 Con il secondo motivo denuncia vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 273, 275 cod. proc. pen., 56, 110, 575 e 416bis.1 cod. pen.
La motivazione sarebbe lacunosa laddove omette di indicare quali fossero le modalità mafiose estrinsecatesi nelle azioni, che non potevano ricollegarsi alla perpetrazione del reato in orario pomeridiano e in pubblica via, nè tantonneno dalla presunta appartenenza di COGNOME ad una famiglia mafiosa; non ha nemmeno tenuto conto del fatto che il figlio del ricorrente, NOME COGNOME, fu vittima di condotte estorsive di tipo mafioso di COGNOME.
2.3 Con il terzo motivo denuncia vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli articoli 273, 275 cod. proc. pen., 52, 56, 110 e 575 cod. pen., evidenziando che l’erroneo richiamo alla presunzione di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. aveva reso l’ordinanza del tutto mancante di una compiuta motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari e sull’adeguateúà – ‘
della misura; mancanza tanto più grave perché non era data alcuna considerazione all’incensuratezza del ricorrente.
Il Procuratore Generale ha concluso in udienza contestando la fondatezza dei motivi e chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
E’ infondato il primo motivo che lamenta l’errata applicazione dell’art. 52 cod. pen. in relazione alle condotte di cui al capo 3) dell’incolpazione, in particolare del reato di omicidio pluriaggravato in danno di NOME COGNOME.
I fatti sono plausibilmente ricostruiti dal giudice della cautela come sorretti da un unico disegno criminoso, che con la spedizione punitiva organizzata da NOME COGNOME e dal figlio NOME non aveva conseguito lo scopo. La seconda spedizione punitiva di cui i NOME sono vittima è una ritorsione alla provocazione di cui lo stesso NOME si era fatto promotore, ed è stata eseguita da COGNOME, COGNOME e altre persone con un’azione, peraltro, non inattesa visto che NOME, rientrato al magazzino, telefonò al fratello NOME per farlo tornare urgentemente dal nosocomio dove si era recato a farsi curare la seria precedente lesione da arma da fuoco.
Già la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata su caso analogo proprio sotto i due profili della prossimità temporale delle azioni e dello snodarsi delle azioni offensive e reattive, affermando di recente il principio, meritevole della più ampia condivisione, secondo il quale «in tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l’agente è costretto a reagire al “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”, e non anche quando egli stesso ha dato “ah initio” causa alla specifica situazione pericolosa o l’ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti. (Fattispecie relativa ad omicid commesso da chi, dopo un primo incontro con due soggetti per chiarire questioni relative ad un traffico di stupefacenti, si era presentato poco dopo ad un nuovo appuntamento con gli stessi armato di pistola con il colpo in canna, in quanto consapevole del pericolo che l’incontro potesse degenerare in azioni violente, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la scriminante ed irrilevante che i primi colpi fossero stati esplosi non dall’imputato, ma dalla vittima)» (Sez. 1, –21577 del 20/02/2024, Rv. 286440-01).
Anche il secondo motivo, con il quale la difesa lamenta la violazione legge e la carenza di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., non può essere accolto, perché inammissibile per difetto di interesse.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento “de libertate” non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508-01)
Il Tribunale ha motivato sul fatto che le azioni delittuose sono connesse a contese inerenti il controllo dei proventi delle scommesse clandestine e sono volte a contrastare la capacità intimidatoria di altri soggetti che ne rivendicano i monopolio e ad affermare la propria. Il dato è rilevante poiché la circostanza aggravante contestata ha «la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto NOME al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190-01); peraltro l’intera sequenza dei fatti delinea uno scontro tra gruppi che gestiscono affari illeciti di interesse di un’organizzazione mafiosa (i COGNOME da una parte e COGNOME e i suoi alleati dall’altro) e la circostanza aggravante contestata «non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento (…) quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa (…) evenienza, occorre lo scopo sia quello di contribuire all’attività di un’associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall’art. 416-bis cod. pen (Sez 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso ai fini cautelari, la presunzione di adeguatezza della misura in atto non potrebbe venire meno, anche se venisse esclusa la ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., visto che il titolo di reato di all’art. 575 cod. pen. per cui si procede è parimenti contemplato dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Da queste considerazioni deriva anche l’infondatezza del terzo motivo.
4. La reiezione dell’impugnazione importa, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma it disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 5 settembre 2024 Il Coni iere estensore GLYPH
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